Incarto n. 14.2003.108
Lugano 6 febbraio 2004 /EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 13 ottobre 2003 presentata da
________ AG,
contro
_________ SAGL patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 dicembre 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della ___________, a far tempo da giovedì 11 gennaio 2003 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 19 dicembre 2003 dalla ____________ che ne ha postulato l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamata l’ordinanza presidenziale del 23 dicembre 2003 con la quale all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 13 ottobre 2003 ________ AG ha chiesto il fallimento della ________ in liq. (in seguito: __________) per fr. 859.70.
B. L’11 dicembre 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della ________a far tempo da giovedì 11 dicembre 2003 alle ore 14.00.
C. Con atto di appello 19 dicembre 2003 ________ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito oggetto dell’esecuzione in data 10 dicembre 2003, ossia prima della pronuncia del fallimento. A sostegno della propria argomentazione l’appellante ha prodotto le dichiarazioni datate 15 dicembre 2003 e 19 dicembre 2003 della ________ AG, dalle quali emerge che l’escussa ha pagato l’importo di fr. 859.70 il 10 dicembre 2003.
Considerato
in diritto:
1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione n. __________ il 10 dicembre 2003, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la ________ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. L'appello 19 dicembre 2003 della ________ in liq. va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 19 dicembre 2003 della ________ in liq., è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 11 dicembre 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2003.00975 nei confronti della ________ in liq., è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della ________ in liq..
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della ________ in liq."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - avv. __________;
- ________ AG,
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio dei registri di Lugano, Lugano;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario