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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.11.2002 14.2002.91

8. November 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,002 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2002.00091

Lugano 8 novembre 2002 /EC/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino     La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

  composta dei giudici:

  Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretaria:

Marisa Baur-Martinelli, vicecancelliere

statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento estero presentata il 2 settembre/29 ottobre 2002 da:

__________  

chiedente:

                                    Nel merito della richiesta di riconoscimento:

                                   1.   La sentenza 18 giugno 2002 __________, inc. __________ nella procedura di liquidazione in via di fallimento dell’eredità del defunto signor __________ è riconosciuta ex art. 166 LDIP.

                                         Nel merito della richiesta di misure conservative da adottare in via supercautelare:

                                   2.      Vengono ordinate immediatamente le misure conservative idonee ex art. 168 LDIP seguenti:

                                   2.1.   presso la __________ è ordinato il blocco dei conti di cui è titolare __________, ultimo domicilio __________, in particolare del conto no. __________ e della cassetta di sicurezza no. __________ a lui intestata;

                                            nonché di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su altri conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale __________;

                               2.2.      presso la __________ è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale __________;

                                2.3.      presso la __________ è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale __________;

                                2.4.      All’Ufficio dei registri, registro fondiario di Locarno è ordinata l’annotazione della restrizione immediata della facoltà di disporre ai sensi dell’art. __________ al 1 cifra 1 CCS sull’appartamento Foglio PPP __________, quota di __________ di comproprietà sulla part. __________ RFD __________ con diritto esclusivo sull’appartamento no 7 casa A;

                                2.5.      E’ ordinata la chiusura e l’apposizione dei sigilli dell’appartamento no. 7 casa A Foglio PPP __________, quota di __________ di comproprietà sulla part. __________ RFD __________, per salvaguardare il contenuto dello stesso;

                                2.6.      E’ ordinato il blocco delle azioni della __________, __________ c/o la sede della società, __________ e c/o la __________;

                                2.7.      Presso la sede della  __________ è ordinato il blocco delle seguenti cartelle:

                                            B. Cartella Ipotecaria di 2. grado con diritto di subingresso

                                                 fr. 100'000.-- 10% il portatore

                                                 __________ del 26.10.2000;

                                            C. Cartella Ipotecaria di 3. grado con diritto di subingresso

                                                 fr. 100'000.-- 10% il portatore

                                                 __________ del 26.10.2000;

                                            D. Cartella Ipotecaria di 4. grado con diritto di subingresso

                                                 fr. 50'000.-- 10% il portatore

                                                 __________ del 26.10.2000;

                                            E. Cartella Ipotecaria di 5. grado con diritto di subingresso

                                                 fr. 50'000.-- 10% il portatore

                                                 __________ del 26.10.2000;

                                            F. Cartella Ipotecaria di 6. grado con diritto di subingresso

                                                 fr. 200'000.-- 10% il portatore

                                                 __________ del 13.03.2001

                                         con relativi divieti di disporre assortiti dalle comminatorie di legge.

                                         In tutti i casi:

                                   3.   Spese, tasse e ripetibili come di rito.”

Ed ora sui chiesti provvedimenti conservativi;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                              che con sentenza 18 giugno 2002 __________ __________, ha dichiarato lo stato di insolvenza della successione fu __________, con ultimo domicilio ad __________, nominando amministratore del fallimento l’avv. __________;

                                               che con istanza 2 settembre 2002 l’avv. __________ ha chiesto il riconoscimento in Svizzera della predetta sentenza 18 giugno 2002 dell'__________;

                                              che con istanza 29 ottobre 2002 lo studio legale __________, quale patrocinatore dell’amministratore del fallimento, ha chiesto, oltre al riconoscimento della sentenza 18 giugno 2002, l’adozione in via supercautelare di provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP;

                                               che le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 ss. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP);

                                               che tra la Svizzera e la Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari;

                                              che per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP), prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;

                                              che l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16; P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);

                                              che per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia dei provvedimenti conservativi secondo l’art. 168 LDIP (art. 513 cpv.1 CPC), ritenuto che l’istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 513 cpv.2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);

                                               che per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF, sempre che l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa essere riconosciuto e che le misure conservative siano indispensabili per mantenere integro l’assetto patrimoniale in Svizzera del debitore fallito all’estero (cfr. Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, Lugano 1999, p. 205 ad a; Jolanta Kren Kostkiewicz, Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, pag. 15 n. 2; Daniel Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 110);

                                              che l’istante afferma esservi beni appartenenti al fallito a __________ e ad __________, in particolare una cassetta di sicurezza e un conto intestato a __________ presso la __________ di __________, delle relazioni bancarie presso la __________ di __________ e __________, nonché la PPP n. __________ quota di valore di __________ del fondo part. n. __________ RFD di __________ e il mobilio e le suppellettili ivi contenute;

                                               che la proprietà del decujus sulla PPP n. __________ fondo part. n. __________ RFD di __________ emerge dall’estratto del Registro fondiario definitivo di __________ (doc. D), che pertanto può bastare a questo stadio di procedura per ammettere la competenza di questa Camera ad adottare provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP, risultando per il resto l'istanza di riconoscimento, ad un esame prima facie, non sprovvista di possibilità di accoglimento (DTF 126 III 107 cons. 3b);

                                              che dallo scritto trasmesso il 18 giugno 2002 (doc. E) dall’Avv. __________ all’amministratore dell’eredità giacente, avv. __________, vi sono riferimenti, laddove il notaio indica di aver trasmesso la cartella ipotecaria di fr. 600'000.--gravante in I. rango la PPP n. __________ di __________ alla __________ di Lugano, a delle relazioni bancarie del decujus presso quest’ultima banca;

                                               che ciò può bastare a questo stadio di procedura per ammettere la competenza di questa Camera ad adottare provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP, risultando per il resto l'istanza di riconoscimento, ad un esame prima facie, non sprovvista di possibilità di accoglimento (DTF 126 III 107 cons. 3b);

                                              che con l’istanza in esame si chiedono misure conservative facendo riferimento all’art. 168 LDIP e al relativo rinvio agli art. da 162 a 165 LEF e segnatamente all’art. 170 LEF, secondo cui “il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori” (art. 170 LEF);

                                              che siffatta norma lascia un ampio potere di apprezzamento all’autorità chiamata ad ordinare tali provvedimenti, atteso in ogni modo che la ratio di un provvedimento conservativo - e con essa il suo limite - è quella di evitare che nelle more della procedura di riconoscimento possa darsi distrazione di beni ad opera del fallito rispettivamente dei propri eredi;

                                              che tra i provvedimenti possibili vengono citati ad esempio la menzione a registro fondiario del blocco riferito agli immobili del fallito, risp. l’annotazione di una restrizione del diritto di disporre, la messa sotto sigillo, la presa in custodia, la chiusura dei depositi o negozi, l’ordine ai debitori del fallito di liberarsi dalle loro obbligazioni a favore dell’ufficio dei fallimenti, ecc. (cfr. Cometta, op. cit., p. 207-208 ad e; Kren Kostkiewicz, op. cit., p. 15 ad 2);

                                               che con i provvedimenti richiesti si vuole impedire che gli eredi di __________, rispettivamente alcuni di essi, possano distrarre beni della massa fallimentare, segnatamente alienare il Fol. PPP n. __________ di __________ e quanto si trova in tale appartamento, nonché disporre di beni del fallito presso banche e società terze;

                                              che a questo stadio di procedura risultano adeguati e necessari allo scopo citato tutti provvedimenti cautelari richiesti ossia:

                                              -    il blocco dei conti e di ogni altro avere intestati al decujus presso la __________ di __________ e la __________ di __________ e __________;

                                              -    l'annotazione a registro fondiario della limitazione della facoltà di disporre riferita alla PPP n. __________ di __________;

                                              -    l’apposizione dei sigilli all’appartamento sopra menzionato, con la conseguenza che gli stessi non possono essere aperti o asportati senza la loro rottura;

                                              -    il blocco dei conti e di ogni altro avere intestati a __________ __________ presso la __________, __________, in considerazione della procura rilasciatale dal decujus a pochi giorni dal suo decesso (doc. I);

                                              -    il blocco delle azioni della ____________________, e delle cartelle ipotecarie gravanti dal II. al VI. grado per complessivi fr. 500'000.-- il foglio di PPP n. __________ di __________ presso la sede della __________ a __________ e presso la __________ a __________, in considerazione della circostanza che come si evince dallo scritto 18 giugno 2002 (doc. E) dell’avv. __________ le menzionate cartelle ipotecarie sono state trasmesse il 23 novembre 2001, quindi ad oltre quattro mesi dal decesso del decujus alla __________ di _________ a disposizione della __________ __________ ora __________.

                                               che i provvedimenti conservativi, ordinati dal tribunale del riconoscimento, ossia da questa Camera, vengono eseguiti in Ticino dall'ufficio fallimenti (Flavio Cometta, op. cit., p. 207);

                                               che competente per l’esecuzione dei provvedimenti cautelativi decretati è da reputarsi l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, ritenuto che, a questo stadio di procedura, vi è certezza dell’esistenza di beni del decujus (la PPP __________ di ________) nella sua giurisdizione;

                                              che la presente decisione, resa in via supercautelare, va notificata oltre che all’istante anche agli eredi noti del defunto, ossia alla moglie __________, poiché quest’ultima, potrebbe comunque avere un interesse giuridico – diverso da quello della comunione dei creditori rappresentati dall’amministrazione fallimentare – a contestare la decisione, qualora per esempio volesse far valere di aver impugnato la decisione di fallimento e di aver ottenuto un effetto sospensivo;

                                              che, per la verità, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale, in una sentenza però non pubblicata (STF [B.144/1991] 27 novembre 1991, citata in estratto da Berti, op. cit., n. 11), ha ritenuto che una citazione del fallito (nel caso di specie una persona fisica) non fosse necessaria prima dell’emanazione della sentenza di riconoscimento del fallimento estero, per motivi essenzialmente pratici, precisando che il diritto di essere sentito degli interessati (fallito e creditori) fosse comunque garantito con l’istituzione di un rimedio giuridico cantonale contro la decisione di riconoscimento;

                                              che tale giurisprudenza è condivisa da Berti (op. cit., n. 12-14 ad art. 167);

                                              che la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata quando la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto il diritto di essere sentito (cfr. DTF 124 V 392, cons. 5a, con rif.; 124 II 138-139, cons. 2d);

                                              che la LDIP non impone tuttavia ai cantoni di prevedere una via di ricorso contro la decisione di riconoscimento di una sentenza estera di fallimento;

                                              che in particolare l’art. 170 LDIP non rinvia all’art. 174 LEF;

                                              che un’applicazione analogica di quest’ultima norma, come proposta da alcuni autori nonché dall’__________ (cfr. Berti, op. cit., n. 20 ad art. 167, con rif.; Magdalena Rutz, Weiterziehung des Konkursdekretes, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 361 s., con rif.), appare comunque discutibile trattandosi di una questione di organizzazione giudiziaria che per principio è di competenza cantonale (cfr. art. 122 cpv. 2 Cost.);

                                              che d’altronde numerosi cantoni (cfr. Berti, op. cit., n. 8 ad art. 167), come il Ticino (art. 513 CPC), hanno previsto quale autorità competente per il riconoscimento delle sentenze estere di fallimento una sezione del Tribunale cantonale, di modo che si rivela impossibile un ricorso a livello cantonale;

                                              che l’unico ricorso ipotizzabile è quindi il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. Staehelin, op. cit., p. 114-115; Berti, op. cit., n. 23 ad art. 167), in cui il potere di cognizione dei giudici federali è limitato all’arbitrio, così come in materia di rigetto dell’opposizione;

                                              che all’erede nota del fallito va quindi data l’occasione di essere sentita;

                                              che occorre inoltre fissare un’udienza di discussione del provvedimento conservativo ordinato in questa sede nonché del merito dell’istanza, alla quale vanno convocati tutti gli interessati menzionati sopra, con facoltà di non presentarsi;

                                              che le spese relative a questa procedura sono a carico della  massa fallimentare istante che li dovrà anticipare (cfr. H.U. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 29 e166 ss. LDIP, 168 LDIP, 162 ss. LEF, 361 ss. e 513 CPC nonché gli ulteriori disposti di legge citati

decreta:

                                   1.   L’istanza per provvedimenti conservativi, inaudita parte, del 29 ottobre 2002 è accolta.

                               2.1.         Presso la __________, è ordinato il blocco dei conti di cui è titolare __________, ultimo domicilio __________, in particolare:

                                              del conto no. __________                                             

                                              della cassetta di sicurezza no. __________

                                              nonché di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su altri conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale __________.

                                2.2.        Presso la __________ è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale __________, __________.

                               2.3.         Presso la __________, è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale __________.

                               2.4.         Presso la __________, è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale __________.

                              2.5.        E’ ordinato il blocco delle azioni della __________, __________, presso:

                                              -    la sede della __________, in __________ e presso

                                              -    la __________;

                                2.6.        E’ ordinato il blocco delle seguenti cartelle ipotecarie gravanti la PPP n. __________ di ________________ di proprietà di __________:

                                              -    Cartella Ipotecaria di 2. grado con diritto di subingresso di fr. 100'000.-- 10% il portatore, dg. __________ del 26.10.2000;

                                              -    Cartella Ipotecaria di 3. grado con diritto di subingresso di fr. 100'000.-- 10% il portatore, dg. __________ del 26.10.2000;

                                              -    Cartella Ipotecaria di 4. grado con diritto di subingresso di fr. 50'000.-- 10% il portatore, dg. __________ del 26.10.2000;

                                              -    Cartella Ipotecaria di 5. grado con diritto di subingresso di fr. 50'000.-- 10% il portatore, dg. __________ del 26.10.2000;

                                              -    Cartella Ipotecaria di 6. grado con diritto di subingresso di fr. 200'000.-- 10% il portatore, dg. __________ del 13.03.2001

                                              presso:

                                              -    la sede della __________ e presso

                                              -    la __________.

              2.7.   Si rendono attente:

__________

che l’art. 169 CP stabilisce che:

                                              “Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di oggetti pignorati, sequestrati o compresi in un inventario della procedura di esecuzione, di fallimento o di ritenzione, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile tali oggetti, è punito con la detenzione”.

                                    3.         È fatto ordine all'Ufficio dei registri di Locarno di procedere all'annotazione a RFD della restrizione della facoltà di disporre della particella PPP n. __________ fondo n. __________ RFD di ________________ di proprietà di __________.

                                   4.      E’ ordinata l’apposizione dei sigilli da parte dell’UEF di Locarno all’appartamento no. 7 casa A Foglio PPP __________, quota di 105/1000 di comproprietà sulla part. __________ RFD __________.

                                  5.          L’istante e __________, sono citati a comparire nell’aula delle udienze del Tribunale d’appello, Palazzo di Giustizia in __________, 3° piano, il giorno di lunedì, __________ alle ore 14:30, per la discussione dell'istanza 2 settembre/29 ottobre 2002.

                                    6.         La tassa di giustizia per questa decisione di fr. 2’000.-- è a carico della Massa fallimentare __________.

6.1.     Le ulteriori tasse e spese connesse con l'esecuzione dei provvedimenti conservativi qui decretati sono a carico, e da anticipare, della Massa fallimentare __________, nella misura richiesta dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

                                   7.         Intimazione immediatamente a:

-       __________

                                   8.         Intimazione decorso 10 giorni da quella di cui al dispositivo no. 7, unitamente alle istanze 2 settembre 2002 e 29 ottobre 2002 a:

                                              -    __________

                                              con facoltà di prendere parte all’udienza di discussione di cui al dispositivo n. 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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