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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2010 (pubblicato) 14.2002.80

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,123 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2002.80

Lugano EC/fc/….  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 maggio 2002 da

__________ patrocinata da: avv. __________  

contro

__________ entrambi patrocinati dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dagli escussi ai PE n. __________ e __________dell’8/22 aprile 2002 dell’UEF di Vallemaggia;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Vallemaggia con sentenza 26 agosto 2002 ha così deciso:

"1.   L'istanza è parzialmente accolta.

§     L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 7'777.80 oltre interessi al 5% a fare tempo dal 25 aprile 2002 oltre alle spese esecutive.

§§   L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 7'777.80 oltre interessi al 5% a fare tempo dal 25 aprile 2002 oltre alle spese esecutive.

 2    La tassa di giustizia in fr. 250.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico delle parti escusse nella misura di 1/5 e nella misura di 4/5 a carico dell’escutente, la quale rifonderà pure alle controparti l’importo di fr. 300.-- a titolo di parziale indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dagli escussi che con atto 4 settembre 2002 hanno postulato la reiezione dell'istanza, protestate tasse e ripetibili;

con osservazioni 3 ottobre 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                         A.  Con PE n. __________e __________dell’UEF di Vallemaggia, a convalida dei sequestri n. __________e __________, __________ ha escusso __________ e __________ quali debitori solidali per l’incasso di fr. 45'744.75 oltre interessi al 5% dal 16 giugno 1997, indicando quale titolo di credito “fattura 16 giugno 1997 della __________ ”.

                                              Interposta tempestiva opposizione dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

                                         B.  La procedente fonda la propria pretesa sul contratto d’appalto per le opere da capomastro e copritetto riferito alla ristrutturazione di un rustico in __________ (doc. H), sottoscritto da __________ quale imprenditrice e da __________ in qualità di committenti. Nel contratto di appalto è stato stabilito un costo forfetario di fr. 124'500.--.

                                              La procedente produce anche una fattura datata 16 giugno 1997 di fr. 45'744.75 (doc. I), una fattura datata 9 giugno 1997 di fr. 48'014.35 (doc. L) e un’offerta supplementare del 14 ottobre 1996 di fr. 11'055.-- (doc. N).

                                         C.  In sede di udienza di contraddittorio la procedente ha evidenziato che i documenti prodotti costituirebbero valido titolo di rigetto dell’opposizione, ritenuto che l’appaltatore, con la produzione del doc. M, ossia la liquidazione allestita dalla direzione lavori, avrebbe dimostrato di aver eseguito la prestazione pattuita.

                                              In via subordinata la procedente ritiene che agli atti vi sia titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo di fr. 24'542.55, ossia per l’importo residuo di cui al contratto di appalto doc. H.

                                              In via ancor più subordinata __________ ritiene che il rigetto debba essere concesso per fr. 7'777.85, “importo che rappresenta la differenza tra il totale dei lavori previsti nel contratto di appalto (fr. 124'542.55) dedotte le opere non eseguite o non fatturate o eseguite parzialmente per fr. 16'764.74, per una rimanenza di fr. 107'777.80 dedotto l’acconto di fr. 100'000.-- (doc. I)”.

                                              Gli escussi si sono opposti all’istanza asserendo che la fattura è stata sin dall’inizio contestata, perché l’istante non avrebbe eseguito tutte le prestazioni pattuite. La fattura del 16 giugno 2002 confermerebbe questa circostanza, ritenuto che alla voce “lavori non eseguiti” figurerebbe la lista delle opere che l’istante ammette di non aver eseguito. Il valore di queste opere supera abbondantemente i fr. 10'000.--.

                                              Inoltre l’istante non avrebbe portato a termine, oltre a quelli da lei espressamente riconosciuti, altri lavori pattuiti, quali ad esempio “il lavoro di tamponamento delle pareti, la pavimentazione del locale ripostiglio e del vano gas, l’isolazione impermeabile esterna sulla parte interrata dell’edificio”.

                                              A mente degli escussi quelli che la parte istante chiama “lavori eseguiti parzialmente” sarebbero dei lavori che non sono stati per nulla realizzati.

                                              Quanto indicato da __________ nella fattura alla voce “lavori supplementari” costituiscono delle prestazioni mai ordinate e neppure mai eseguite. Stesso discorso vale per le opere supplementari da copritetto. Gli escussi evidenziano che nel contratto di appalto è stato espressamente previsto “che i lavori eseguiti fuori contratto e non ordinati per iscritto dai committenti o dalla DL non verranno riconosciuti in fase di liquidazione”.

                                              L’istante avrebbe lavorato male e già nel corso dei lavori i convenuti si sarebbero accorti dell’esistenza di difetti, notificati alla procedente e all’architetto. La perizia e il complemento di perizia prodotti quali doc. 7 e 8 confermerebbero l’esecuzione estremamente difettosa del pavimento, la presenza di macchie di umidità e di una fessura sul frontone lato sud.

                                              A mente di __________ e __________ i documenti L e M, ancorché sottoscritti dalla DL non valgono quale sufficiente titolo di rigetto dell’opposizione, ritenuto che “le dichiarazioni negoziali della DL necessitano dell’esplicita e chiara autorizzazione del committente per essere vincolanti nei suoi confronti quando hanno per oggetto impegni d’ordine patrimoniale”.

                                         D.  Con sentenza 26 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando le opposizioni limitatamente a fr. 7'777.80, corrispondenti alla mercede stipulata con il contratto di appalto di fr. 124'500.-- dedotto l’acconto di fr. 100'000.--  e l’importo di fr. 16'764.65 per opere non eseguite. Per gli interessi il Pretore ha concesso il rigetto dal 25 aprile 2002 in mancanza di pregressa costituzione in mora.

                                              A mente del giudice di prime cure il contratto di appalto rappresenta titolo di rigetto dell’opposizione per la mercede pattuita, ritenuto che la parte escutente ha reso verosimile l’adempimento delle proprie incombenze.

                                              Il Pretore ha rigettato le eccezioni sollevate dai convenuti, ritenuto che le stesse rappreseterebbero questioni eminentemente di merito.

                                              Il primo giudice non ha invece concesso il rigetto dell’opposizione per l’importo di fr. 21'244.75, corrispondente alla mercede per la fornitura di opere e lavoro non previsti nel contratto iniziale e stipulati durante l’esecuzione dei lavori, ritenuto che agli atti non vi è alcun riconoscimento di debito per siffatti importi.

                                         E.  Contro la sentenza pretorile si sono tempestivamente aggravati __________ e __________ asseverando che la prova peritale a futura memoria ha confermato che parecchie altre prestazioni pattuite contrattualmente, oltre a quelle espressamente riconosciute nella fattura del 16 giugno 1997, non sarebbero state per nulla eseguite.

                                              Dalla perizia e dal complemento di perizia sarebbero poi emersi numerosi difetti.

                                         F.  Con osservazioni 3 ottobre 2002 __________ si è opposta al gravame, ribadendo di aver eseguito tutte le opere previste nel contratto di appalto tranne quelle da lei espressamente riconosciute nella fattura del 16 giugno 1997.

Considerato

in diritto:

                                         1.

                                         a)  La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                         b)  Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

                                         c)  La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

                                           d) Un contratto d'appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 128 ad art. 82).

                                         e)  Il contratto d'appalto doc. H per le opere da capomastro e copritetto riferite alla ristrutturazione di un rustico in Vallemaggia, sottoscritto da __________ quale imprenditrice e da __________ e __________ in qualità di committenti, mediante il quale gli escussi si sono impegnati a versare alla procedente una mercede forfetaria di fr. 124'500.--, costituisce in via di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per l’importo leggermente inferiore di quello riconosciuto dal Pretore di fr. fr. 7'735.25, corrispondenti alla mercede stipulata con il contratto di appalto di fr. 124'500.-- dedotto l’acconto di fr. 100'000.-- e l’importo di fr. 16'764.65 per le opere non fatturate, non eseguite o eseguite solo parzialmente e riconosciute dalla stessa parte istante nella fattura di cui al doc. I.

                                         2.

                                         a)  Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Daniel Staehelin,op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif).

                                         b)  Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep. 1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione risp. di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348; Stahelin, op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF).

                                         c)  __________ e __________ hanno sollevato l’eccezione di non corretto adempimento, asseverando che l’istante non avrebbe eseguito tutte le prestazioni pattuite. Inoltre __________ avrebbe lavorato male e sarebbero presenti parecchi difetti nell’opera della creditrice.

                                           d)   Dall’esame della perizia del 29 luglio 1997 __________ (doc. 7), allestita su incarico della Pretura di Vallemaggia nell’ambito di una procedura di prova a futura memoria, emerge l’esistenza di diversi difetti d’esecuzione riferiti al pavimento di larice nella zona notte (fugature di ritiro da perlina a perlina di larghezza da 4 a 7 mm., fessure più o meno evidenti delle stesse perline, abbassamento delle travi portanti il pavimento), al pavimento di larice nella zona giorno (fugature di ritiro da perlina a perlina), alla presenza di umidità e di una fessura sull’intonaco del “frontone”. Inoltre dalla perizia emerge che diversi lavori non sono stati terminati. Sulla base di quanto evidenziato nella perizia, gli escussi hanno potuto rendere sufficientemente verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, l’eccezione di non corretto adempimento contrattuale da loro sollevata.

                                                  Ne consegue che, avendo gli escussi reso verosimile siffatta eccezione, la sentenza del primo giudice deve essere riformata e l’appello accolto.

                                           3.    L'appello 4 settembre 2002 di __________ e __________, è accolto.

                                                  Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                           1.    L'appello 4 settembre 2002 di __________ e __________, è accolto.

                                           1.1. Di conseguenza la sentenza 26 agosto 2002 del Pretore di Vallemaggia è così riformata:

                                                  "1.   L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 18 maggio 2002 promossa da __________ contro __________ e __________ è respinta.

                                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di __________, la quale rifonderà a __________ e __________ fr. 500.-- a titolo di indennità."

                                           2.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.--, già anticipata dagli appellanti, è a carico di __________ la quale rifonderà a __________ e __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.

3.        Intimazione:

-    __________;

                                                  Comunicazione alla Pretura di Vallemaggia, Cevio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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