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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.09.2003 14.2002.121

30. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,286 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2002.121 14.2002.122

Lugano 30 settembre 2003 B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile (EF.2002.01884 risp. EF.2002.01885) promosse con istanze 23 ottobre 2002 presentate da

________ patr. dall'avv. __________  

contro  

Inc. EF. 2002.01884/14.2002.121 ____________   Inc. EF.2002.01885/14.2002.122 ____________ ambedue patr. dall'avv. __________  

tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ (inc. 14.2002.121) risp. n. __________ (14.2002.122) del 17/21 ottobre 2002 dell'UE di Lugano;

sulle quali istanze la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 4 dicembre 2002 ha così deciso:

EF.2002.01884 (14.2002.121)

"1. L'istanza è respinta.

 2. La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo

     carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 780.-- a titolo di indennità."

EF.2002.01885 (14.2002.122)

"1. L'istanza è respinta.

 2. La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo

     carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 780.-- a titolo di indennità."

Sentenze dedotte tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 13 dicembre 2002 ha postulato l'accoglimento delle istanze limitatamente a fr. 65'000.--, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 17 gennaio 2003 le parti appellate si sono opposte ai gravami, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________risp. __________ del 17/21 ottobre 2002 dell'UE di Lugano la ________SA ha escusso __________ risp. __________ per l'incasso di fr. 67'411.95 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2001, indicando quale titolo di credito: "Mercede scoperta del contratto d'appalto del 22.5.2000 (edificazione part. no. 1582 RFD ________)".

                                         Interposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore limitatamente a fr. 65'000.--.

B.      La procedente fonda la sua pretesa su un contratto d'appalto a forfait concluso con _________ e _________ il 22 maggio 2000 (doc. C), in cui è stata stipulata, per l'edificazione di un'abitazione nel comune di ________ al mappale n. 1562, una mercede di fr. 515'000.--. Con scritto 5 dicembre 2001 la ________SA ha trasmesso agli escussi la situazione contabile aggiornata (doc. D), unitamente alla fattura finale di fr. 517'411.95 (doc. E), chiedendo, dedotti gli acconti di complessivi fr. 450'000.--, il pagamento del saldo scoperto di fr. 67'411.95, poi ridotto in sede d'appello a fr. 65'000.--.

                                  C.   All'udienza di contraddittorio gli escussi hanno asserito che il 26 ottobre 1999 è stato sottoscritto un accordo (doc. 1), con il quale s'impegnavano ad acquistare dalla __________ SA una frazione della part. ________ RFD di ________ e a sottoscrivere un contratto d'impresa generale. Per quel che concerne il contratto d'impresa generale, sia pure vincolato alla condizione risolutoria della proprietà del terreno, questo accordo è valido. In esso viene richiamato un documento definito "Dati edificatori" dal quale emerge inequivocabilmente che in quella zona PR residenziale sarebbero state costruite sul sedime dell'ex mappale __________ otto casette. Il contratto di appalto a forfait (doc. C) richiama, sempre quale parte integrante, oltre ai "Dati edificatori" pure i "Piani" particolareggiati dell'opera e il "Piano di mutazione". Pure da questo documento emerge l'impegno incondizionato a mantenere integralmente la vocazione residenziale dell'ex mappale ___________ con la costruzione di otto casette. I debitori hanno rilevato che dai documenti in loro possesso risulta tuttavia chiaramente che il signor ________, che firma tanto per la ________SA quanto per la __________ SA, ha sottoscritto i piani di ampliamento del capannone che la ditta __________ SA intenderebbe costruire occupando le cinque restanti particelle derivate dal frazionamento del mappale ________ (doc. 4). Gli escussi hanno poi sostenuto che la ________SA non ha consegnato, contestualmente  al collaudo, le garanzie bancarie e/o assicurative di cui all'art. 9 del contratto d'appalto a forfait (doc. C). D'altro canto i reclami per difetti dell'opera, ingenuamente esternati a voce, sono sempre stati ignorati dalla ________SA. Con lettera 28 novembre 2002 (doc. 5), inviata sia alla ________SA che al suo rappresentante legale, è stato formalmente chiesto il rispetto della menzionata clausola e la riparazione dei difetti entro la fine del mese di gennaio 2003. Gli escussi hanno infine eccepito la mancata presentazione da parte della ________SA delle dichiarazioni di tutti gli artigiani di essere stati tacitati, come previsto all'art. 6 in fine del doc. C. 

                                         Replicando la procedente ha contestato l'esistenza di difetti, d'altro canto mai notificati, come si deduce dalla lettera doc. G, con la quale gli escussi hanno in sostanza ringraziato per l'ottimo lavoro svolto dall'impresa e riconosciuto l'importo ancora pendente. In merito all'edificazione di ulteriori case d'abitazione la procedente ha rilevato di non avere mai avuto a che fare con la proprietà dei fondi. Per quel che riguarda la garanzia la creditrice ha dichiarato di averla consegnata ai debitori e se anche ciò non fosse avvenuto, la stessa sarebbe comunque scaduta.

                                         Con la duplica __________ e __________ hanno rilevato che il documento "accordo di acquisto" (doc. 1) e il doc. 2, quale parte integrante del doc. C, sono stati prodotti al fine di potere accertare se tutti gli elementi di un contratto, che dovrebbe valere quale riconoscimento di debito, sono stati rispettati. Gli escussi hanno poi negato la consegna di una garanzia, che doveva avvenire contestualmente al collaudo, come previsto nel doc. C. Lo stesso vale per le dichiarazioni degli artigiani.

                                  D.   Con sentenza 4 dicembre 2002 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto le istanze argomentando che la mancata consegna delle dichiarazioni degli artigiani attestanti l'avvenuta tacitazione delle pretese configura la mancata realizzazione della condizione per il pagamento del saldo (doc. C punto 6), per cui la pretesa vantata non risulta essere liquida e esigibile. 

                                  E.   Contro le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata la procedente riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

                                  F.   Delle osservazioni delle parti appellate si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                   1.   Gli appelli di ________SA, quand'anche riferiti a due sentenze (ed esecuzioni) diverse, riguardano decisioni di analogo contenuto fattuale e giuridico e contengono le stesse conclusioni e motivazioni. Le cause inc. 14.2002.121 e 14.2002.122 vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell'art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente. 

                                   2.

                                  a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.

                                         Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

                                         Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                         Un contratto di appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 87 ad art. 82 LEF).

                                  b)   Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento.

                                         La dimostrazione che la condizione si è realizzata non è limitata alla prova documentale, ammessi sono tutti i mezzi di prova che si possono presentare nella procedura sommaria. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione va respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338; Staehelin, op. cit. n. 36 ad art. 82).

                                   c)   Il contratto di appalto a forfait stipulato dalle parti il 22 maggio 2000 (doc. C) per la costruzione di una casa al prezzo di fr. 515'000.--, con cui al punto 6 è stato concordato dapprima il pagamento di quattro rate di complessivamente fr. 450'000.-- e poi del saldo di fr. 65'000.-- alla consegna delle chiavi, costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.

                                  d)   L'escusso ha eccepito che precedentemente alla firma del contratto d'appalto a forfait doc. C, egli aveva firmato un "Accordo di acquisto", valido per quel che riguarda il contratto d'impresa generale, il quale richiama in particolare un documento definito "Dati edificatori" (doc. 2), dal quale emerge che sul sedime dell'ex mappale __________sarebbero state costruite otto casette. Ciò sarebbe confermato nel successivo contratto d'appalto a forfait (doc. C), in cui è richiamato quale parte integrante il menzionato atto definito "Dati edificatori". La ________SA avrebbe invece in progetto la costruzione di un capannone industriale che dovrebbe occupare cinque delle otto particelle, in aperto contrasto con le pattuizioni intese a conservare la vocazione di zona residenziale.

                                         Orbene dall'esame dell' "Accordo di acquisto" sottoscritto dagli escussi il 16 ottobre 1999 (doc. 1) si evince che esso è stato concluso con ________ e non con la ________SA, per cui nessun obbligo ne è sorto per la procedente.

                                         D'altro canto nessuna condizione relativa all'edificazione di 8 casette sull'ex mappale __________di ________ emerge dal contratto d'appalto a forfait stipulato dagli escussi con la ________SA (doc. C) e nemmeno dagli ulteriori documenti che ne formano parte integrante, ossia dai "Dati edificatori", dalla "Descrizione delle opere", dai "Piani" e dal "Piano di mutazione" (doc. 2 e 3). In questi documenti viene indicato che il progetto prevede l'edificazione di otto nuove unità abitative, ma non risulta che la loro realizzazione sia stata posta quale condizione, di cui la procedente doveva dimostrare l'avvenuto adempimento, per potere chiedere la mercede pattuita con il contratto di appalto.

                                  e)   Gli escussi hanno poi eccepito la mancata presentazione delle dichiarazioni degli artigiani, in cui quest'ultimi confermavano di essere stati tacitati. Il contratto di appalto a forfait (doc. C) prevede al punto 6 quanto segue:

                                         "Il saldo di cui sopra sarà versato previa presentazione delle dichiarazioni delle ditte artigianali che confermino di essere state tacitate.

                                         In caso contrario a 90 gg. dall'ultimazione dei lavori importanti onde evitare l'iscrizione di eventuali ipoteche legali."

                                         Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima giudice, che erroneamente ha indicato il punto 9 in luogo del suddetto punto 6, con questa clausola è stata prevista la realizzazione di due condizioni alternative, secondo le quali il pagamento del saldo doveva avvenire previa presentazione delle dichiarazioni di tacitazione degli artigiani oppure dopo 90 giorni dalla conclusione dei lavori principali.

                                         Essendo il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori importanti ormai incontestatamente trascorso, una delle due clausole alternative previste al punto 6 del contratto doc. C risulta adempiuta, per cui la presentazione delle dichiarazioni degli artigiani non è più necessaria ed il saldo, per quel che riguarda l'adempimento del punto 6, è divenuto esigibile.

                                    f)   I debitori hanno infine eccepito la mancata consegna delle garanzie previste al punto 9 del contratto d'appalto (doc. C), che prevede:

                                         "L'appaltatrice consegnerà ai Committenti le garanzie bancarie e/o assicurative di tutte le ditte che hanno partecipato all'esecuzione dell'opera, valide 2 anni.

                                         Per difetti occulti la garanzia è valida 5 anni in conformità dell'art. 371 del CO."

                                         La procedente ha asserito che la garanzia è stata consegnata e che d'altro canto, se ciò non fosse, la stessa sarebbe comunque ormai scaduta.

                                         Orbene il mancato adempimento della condizione fatta valere dai coniugi __________, che prevedeva la consegna delle predette garanzie, non è stato confutato dalla ________SA, la quale non è stata in grado di dimostrarne la consegna, per esempio con la produzione di una copia delle stesse.

                                         Per quel che riguarda l'asserita subentrata scadenza delle garanzie valide due anni, va poi osservato che con scritto 28 novembre 2002 (doc. 5), e pertanto entro il termine di due anni dalla consegna dell'opera, prevista secondo il contratto doc. C per il 30 novembre 2000, il rappresentante legale degli escussi ha notificato alla procedente, tra l'altro, anche diversi difetti. Per questi difetti, se del caso, potrebbero venire invocate le garanzie pattuite, per cui indipendentemente dall'asserita scadenza, la ________SA non può ritenersi liberata dal suo obbligo di consegnarle ai committenti. Le garanzie per difetti occulti dovevano inoltre avere una validità di 5 anni in conformità dell'art. 371 CO, per cui non sono scadute e dovevano inoltre essere consegnate ai committenti.

                                         Non avendo pertanto la ________SA dimostrato il debito adempimento della condizione prevista alla clausola 9 del contratto in esame doc. C, questo non può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                         Le istanze 23 ottobre 2002 della ________SA vanno quindi respinte e di conseguenza le sentenze pretorili confermate.

                                   3.   Gli appelli 13 dicembre 2002 della ________SA vanno di conseguenza respinti.

                                         Tasse di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia

                                   1.   Le procedure dipendenti dagli appelli 13 dicembre 2002 della ________, inc. EF.2002.01884/14.2002.121 risp. inc.EF.2002.01885/14.2002.122 sono congiunte

                                   2.   L'appello 13 dicembre 2002 della ________ (14.2002.121), è respinto.

                                         2.1.  La tassa di giustizia di fr. 375.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della ________SA, la quale rifonderà a ___________ fr. 800.-- a titolo di indennità.

                                   3.   L'appello 13 dicembre 2002 della ________ (14.2002.122), è respinto.

                                         3.1.  La tassa di giustizia di fr. 375.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della ________SA, la quale rifonderà a __________ fr. 800.-- a titolo di indennità.

                                   4.   Intimazione:       avv. _____________

                                                                    avv. _____________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera  di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente:                                                                            La segretaria

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