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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.2003 14.2002.107

21. August 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,670 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2002.107

Lugano 21 agosto 2003/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 settembre 2002 da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 5/9 settembre 2002 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 novembre 2002 ha così deciso:

"1.   L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2.   La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 450.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto

20 novembre 2002 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese

e ripetibili;

con osservazioni 9 gennaio 2003 la parte appellata si è opposta al gravame,

protestate spese e ripetibili;

ritenuto

In fatto:

                                           A.   Con PE n. __________ del 5/9 settembre 2002 dell'UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 7'591.75 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2002 e fr. 6'312.-- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2002, indicando quale titolo di credito: "Residuo salari del creditore mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2002."

                                                  Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                           B.   Il procedente fonda le sue pretese su un contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 26 luglio 2001 (doc. B) e disdetto per il 31 agosto 2002 (doc. O), in cui è stato concordato uno stipendio di fr. 9'000.-- mensili lordi. L'importo posto in esecuzione corrisponde alle deduzioni effettuate dall'escussa dagli stipendi pagati al procedente a partire dal mese di aprile:

                                                  fr. 676.75 in aprile (doc. C e D),

                                                  fr. 97.10 in maggio (doc. E e F),

                                                  fr. 1'505.80 in giugno (doc. G e H),

                                                  fr. 5'312.-- in luglio (doc. I e L)

                                                  e fr. 6'312.-- in agosto (doc. M e N) per complessivi fr. 13'903.75. Per le differenze non versate fino allo stipendio di luglio 2002 la data di messa in mora è quella dello scritto 13 agosto 2002 (doc. P), mentre per lo stipendio di agosto la mora decorre dalla fine del mese di agosto.

C.      All'udienza di contraddittorio la __________ ha rilevato che secondo il contratto di lavoro 26 luglio 2001 (doc. B) il procedente si è impegnato a partire dal 1° ottobre 2001 ad assumere la gerenza dell'esercizio pubblico __________ sito a __________, nonché la funzione di responsabile e coordinatore delle attività del__________ __________ e del __________. L'elenco delle prestazioni dettagliate da fornire da parte di __________ è descritto nel "Cahier des charges", che costituisce parte integrante del contratto di lavoro. L'escussa ha poi asserito che __________ era proprietario del pacchetto azionario della società __________, proprietaria dell'omonimo esercizio pubblico, prima di venderglielo nella sua integrità con contratto 3 agosto 2001 (doc. 2). Le deduzioni che il procedente ha posto in esecuzione si sono rese necessarie perché durante la gestione antecedente alla compravendita delle azioni della __________ non aveva pagato contribuzioni IVA per un totale di fr. 6'566.-- (doc. 4). L'escussa ha rilevato che secondo l'art. 4.2. del contratto di compravendita di dette azioni e secondo le allegazioni di controparte al punto 4 della petizione 16 settembre 2002 (doc. 3) tale importo è a carico __________ per cui ne ha chiesto la compensazione con la pretesa dedotta in esecuzione. A questo importo vanno aggiunti fr. 208.60 per interessi e spese esecutive, ritenuto che l'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione IVA, ha promosso un'esecuzione nei suoi confronti quale nuova detentrice delle azioni. La __________ ha poi sostenuto che secondo gli accordi presi tra le parti, posteriormente alla sottoscrizione del contratto di lavoro (doc. 6/1 a 6/5), essa tratteneva mensilmente una minima parte del salario per spese varie, quali telefono, acquisti superiori a quanto concordato, ritardi di consegna, ecc., che avrebbero dovuto essere sostenute da __________ ma che essa aveva dovuto prendere a carico e per le quali esiste uno schema riassuntivo (doc. 7) correlato da ulteriore documentazione (doc. 8/1 a 8/4). L'escussa ha poi eccepito il mancato adempimento dei suoi compiti da parte del procedente, che le ha causato un danno ammontante a fr. 82'500.-- (doc. 9).  Inoltre vi è stata violazione del contratto di compra-vendita del pacchetto azionario della __________ in quanto l'esercizio contabile durante i primi due semestri del 2002 ha prodotto perdite consistenti (doc. 9), il che ha fatto scattare la penale prevista al punto 5.5. di fr. 150'000.--. Una procedura esecutiva è stata promossa per l'incasso di tale importo (doc. 10) nei confronti del procedente.

                                                  Replicando il creditore ha rinviato l'escussa alla procedura di merito per le eventuali pretese in relazione con il contratto di compra-vendita delle azioni della __________.

                                                  Con la duplica la __________ si è riconfermata nelle sue allegazioni di risposta.

                                           D.   Con sentenza 12 novembre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 ha accolto l'istanza ritenendo il contratto di lavoro doc. B unitamente ai conteggi salariali e agli avvisi di accredito (doc. da C a N) valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. La prima giudice ha considerato le affermazioni addotte dall'escussa relative alla carente prestazione lavorativa del creditore prive di qualsivoglia riscontro oggettivo, la lettera doc. 9 contenendo solo affermazioni di parte contestate dal procedente.

                                                  Essa ha poi respinto l'eccezione di compensazione, la facoltà di operare deduzioni dal salario del procedente e l'asserito ricupero di un importo IVA non essendo stati resi verosimili sulla base di riscontri oggettivi. Per il presunto danno per violazioni contrattuali l'escussa è stata rinviata, se del caso, alla causa di merito già inoltratta da __________ nei confronti della __________ per il pagamento del saldo del prezzo delle azioni (doc. 3).

                                           E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi, in sostanza, nelle sue allegazioni di prima sede.

                                           F.    Con le sue osservazioni la parte appellata ha chiesto la reiezione dell’appello sia per motivi d’ordine che di merito.

Considerato

In diritto:

                                           1.    Secondo la convenuta, il gravame andrebbe respinto già per motivi d’ordine, l’appellante avendo postulato l’annullamento della sentenza impugnata senza indicare gli atti della procedura di prima istanza che dovrebbero venire annullati e senza illustrare i motivi che giustificano una richieste del genere. L’eccezione è infondata, dato che risulta evidente che con le proprie richieste di giudizio, ancor che formulate in modo infelice, l’appellante si propone di ottenere la riforma dei dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata, ossia la reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione che è stata accolta dal Pretore e l’addebito della tassa di giustizia e delle ripetibili alla parte istante.

                                        2.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

                                                  Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                           b)   Il contratto di lavoro, steso in forma scritta, comprendente gli elementi negoziali essenziali e sottoscritto dal datore di lavoro, permette di rigettare in via provvisoria l'opposizione per il salario ivi pattuito, dedotte le prestazioni sociali. Non può invece essere concesso il rigetto dell'opposizione, quando il datore di lavoro sostiene in modo credibile, che il lavoratore non ha effettuato la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario - ritenuto che solo sostenerlo non è sufficiente - e che queste eccezioni non possono venire subito infirmate dal lavoratore (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 126 ad art. 82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 341).

                                           c)    Il contratto di lavoro stipulato tra le parti il 26 luglio 2001 (doc. B), mediante il quale l'escussa si è impegnata a versare al procedente una retribuzione di fr. 9'000.-- al mese, a partire dal 1° ottobre 2001, costituisce in via di principio riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF per gli stipendi da aprile ad agosto 2002 e di conseguenza per gli importi dedotti dalla __________ in quei mesi per complessivamente fr. 13'903.75 (vedi narrativa fattuale sub B).

                                        3.a)   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF 104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).

                                           b)   L'eccezione di estinzione del debito per compensazione, va accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit, § 36 n. 1 ss. p. 80 ss.; Staehelin, op. cit. n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine spetta all'escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l'importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2, p. 81).

                                           c)    Ex art. 323b cpv. 2 CO il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizione.

                                                  Tutte le contropretese del datore di lavoro - non solo quelle derivanti dal rapporto di lavoro come nel caso dell'art. 323a CO - soggiacciono alla restrizione della compensazione prevista dall'art. 323b cpv. 2 CO.

                                                  Il datore di lavoro deve versare la parte del salario impignorabile, ossia la parte che si situa al di sotto del minimo di esistenza e far valere separatamente la sua contropretesa, sempre che questa non possa venire estinta tramite compensazione.

                                                  Un'eccezione alla restrizione della compensazione vale per pretese di risarcimento per danni causati intenzionalmente. Il datore di lavoro deve dapprima far determinare l'importo pignorabile dall'ufficio esecuzione (art. 93 LEF). Egli stesso può anche calcolare il minimo di esistenza secondo le direttive cantonali destinate agli uffici esecuzione. La norma relativa alla restrizione della compensazione è imperativa (art. 361 CO) e non può con l'accordo del lavoratore essere sostituita dalla compensazione illimitata. Tutte le contropretese del datore di lavoro - non solo quelle derivanti dal contratto di lavoro come è il caso regolato dall'art. 323a CO - soggiaciono alla restrizione della compensazione prevista dall'art. 323b cpv. 2 CO (Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, Basilea 1994, § 10. VI. b) p. 119; Manfred Rehbinder, Basler Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, vol. I n. 3 ad art. 323b; Manfred Rehbinder, Berner Kommentar zum OR, VI/2, Der Arbeitsvertrag, Berna 1985, art. 319-330a OR, n. 9-14 ad art. 323b).

                                           d)   In casu la __________ ha rilevato che __________ era proprietario della totalità del pacchetto azionario della società __________, proprietaria a sua volta dell'omonimo esercizio pubblico, prima di venderglielo integralmente con contratto 3 agosto 2001 (doc. 2). Secondo l'appellante una deduzione di fr. 6'566.-- dai salari del procedente si rende necessaria poiché quest'ultimo, durante la gestione antecedente alla vendita del menzionato pacchetto azionario, non ha pagato i contributi IVA per fr. 5'785.-- valuta 30.08.1999 risp. fr. 781.-- valuta 30.11.2001, complessivamente fr. 6'566.-- (doc. 4). A carico di __________ andrebbero poste anche le spese per i due precetti esecutivi fatti spiccare dalla Confederazione Svizzera e per gli interessi per complessivamente fr. 208.60.

                                                  Orbene dal contratto di compravendita delle azioni della __________ (doc. 2) emerge che __________ ne era effettivamente proprietario e venditore. Dalla clausola 4.2 del menzionato contratto si evince che il venditore è ritenuto responsabile di qualsiasi onere relativo al periodo di gestione antecedente e che il trasferimento di proprietà con i relativi utili e rischi ha avuto inizio il 1° ottobre 2001 (punto 3.5).

                                                  Secondo l'art. 323b cpv. 2 CO il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore, anche se non derivante dal contratto di lavoro, soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile. Questa restrizione non può ritenersi abolita dalla suddetta clausola contenuta nel contratto di compravendita delle azioni della __________ (doc. 2 clausola 4.2.), trattandosi di norma imperativa ex art. 361 CO, per cui l'eccezione di compensazione sollevata dall'appellante soggiace alla restrizione della compensazione ex art. 323b cpv. 2 CO. In casu la datrice di lavoro __________ non ha però fornito alcun calcolo del minimo di esistenza di __________ che permetta di stabilire la quota dei salari con cui potrebbe essere effettuata la compensazione. D'altro canto non è nell'ambito di questa procedura sommaria, ritenuto il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, che può essere calcolato il minimo di esistenza del procedente, per cui non potendo essere quantificata la quota compensabile dei salari del procedente, l'eccezione di compensazione va respinta. L'escussa è rinviata alla procedura ordinaria.

                                                  Quanto detto vale pure per gli ulteriori importi che l'appellante ha posto in compensazione, ossia le spese varie (telefono, acquisti di forniture eccedenti quanto concordato, ritardi di consegna, ecc.), che secondo l'appellante dovrebbero venire sopportate da __________, la richiesta di risarcimento di fr. 82'500.-per un danno causato dal preteso inadempimento del contratto di lavoro da parte del procedente e la penale di fr. 150'000.-- prevista dal contratto di compravendita delle azioni della __________ e fatta valere dalla __________ per pretesa violazione contrattuale da parte del venditore __________. In merito a questi importi va inoltre osservato che l'escussa non ha nemmeno prodotto sufficienti riscontri oggettivi sia per quel che riguarda il riconoscimento delle spese da parte di __________, sia per quel che concerne le pretese inadempienze contrattuali risp. la quantificazione degli importi posti in compensazione.

                                                  Il contratto di lavoro doc. A costituisce quindi valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per fr. 7'591.75 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2002 e fr. 6'312.-- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2002. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.

                                           4.    L'appello 20 novembre 2002 __________ va quindi respinto.

                                                  Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF e 323b cpv. 2 CO

pronuncia:

                                           1.    L'appello 20 novembre 2002 __________ o, è respinto.

                                           2.    La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 450.-- a titolo di indennità.

                                           3.    Intimazione:      - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                                  Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                      La segretaria

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