Incarto n. 14.2002.00052
Lugano 29 luglio 2002/ JC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc. EF.2002.234 della Pretura di Locarno-Campagna, a dipendenza dell'istanza di sequestro del 19 aprile 2002 di
__________,
contro
__________
e dell'opposizione formulata il 7 maggio 2002 da
__________
al decreto di sequestro 19 aprile 2002 emanato dalla Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna,
opposizione parzialmente accolta dallo stesso Pretore, che con decisione 27 maggio 2002 ha cosi statuito:
“1. È confermato il decreto di sequestro di questo Pretore del 16 aprile 2002 (inc. __________) limitatamente al fondo part. no. __________ RFD di __________, fino a concorrenza del credito di fr. 60'000.-- preteso dai convenuti __________, e __________
§ Di conseguenza è revocato il sequestro del fondo part. no. __________ RFD di __________.
2. I convenuti sono tenuti solidalmente a prestare una garanzia personale o reale di fr. 5'000.-- giusta l’art. 273 cpv. 1 LEF, entro 10 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza, sotto le comminatorie della revoca del sequestro in caso di inosservanza di tale termine.
3. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 20.--, da anticipare dall’istante, restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
4. omissis.”
decisione impugnata da __________, che con appello 4 giugno 2002 chiede venga giudicato:
“1. L’appello è accolto.
Pertanto la sentenza impugnata è riformata nel senso che è revocato con effetto immediato il sequestro pronunciato il 19 aprile 2002 a carico del fondo part. __________ RFD di __________ di proprietà di __________
2. Protestate spese e ripetibili di prima e seconda istanza.”
Viste le osservazioni 5 luglio 2002 di __________ e __________
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza 19 aprile 2002, __________, agente per sé e per i genitori __________ e __________, hanno chiesto contro __________ il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ a concorrenza di un credito di fr. 60'000.-- per “partecipazione alle spese di costruzione di un’opera necessaria all’esercizio di una servitù di passo iscritta a favore di un fondo già di proprietà del convenuto ex art. 731 CCS”.
B. Dopo aver ordinato il 19 aprile 2002 il sequestro come richiesto, il Pretore di Locarno-Campagna ha parzialmente respinto l’opposizione di __________ con sentenza 27 maggio 2002.
In sintesi, il primo giudice ha respinto l’eccezione del sequestrato che contestava l’esistenza della causa di sequestro invocata dagli istanti, facendo valere di aver eletto domicilio esecutivo giusta l’art. 50 cpv. 2 LEF presso l’avv. __________, __________. Il Pretore ha ritenuto che il debitore non aveva preventivamente (ma solo all’udienza di contraddittorio) informato i creditori della sua volontà di lasciarsi escutere in Svizzera per l’obbligazione posta a fondamento del sequestro. Il giudice di prime cure ha tuttavia limitato il sequestro al fondo n. __________ RFD di __________, gli istanti avendoci esplicitamente acconsentito all’udienza di discussione. Questi ultimi sono stati condannati a prestare una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 5'000.--
C. Con appello, il sequestrato ribadisce che l’esistenza di una elezione di foro esecutivo ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF impedisce un sequestro fondato sulla causa di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Non è necessario che l’elezione di foro sia notificata al creditore prima del sequestro, che l’appellante comunque non si aspettava. Del resto, il patrocinatore del sequestrato non si è opposto alla notifica del precetto esecutivo fatto spiccare dai creditori (cfr. doc. B). L’appellante invoca infine il principio costituzionale della parità di trattamento tra i creditori domiciliati in Svizzera e quelli che vi hanno eletto domicilio esecutivo.
D. Nelle loro osservazioni, i sequestranti non criticano le considerazioni in diritto della controparte, ma contestano che nel caso di specie sia stato validamente costituito un foro esecutivo ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF. L’elezione di foro non è infatti mai stata comunicata ai creditori bensì solo all’UEF di Locarno, e in ogni caso non prima dell’esecuzione a convalida del sequestro. Inoltre, non vi è stato un accordo tra le parti sul foro speciale.
Considerando
in diritto: 1. Questioni procedurali
1.1. Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
1.2. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 253, n. 32).
1.3. Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF), rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) – se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 38 ad art. 278).
1.4. La nuova decisione (sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, op. cit., n. 44-45 ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli fr. 8’000.--, la Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., n. 74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).
1.5.
a) Tutte le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massime dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr. Jérôme Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in mundo") e che possono essere assunte seduta stante ("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10; di diverso parere: Artho von Gunten, op. cit., p. 79 s., che però non convince, cfr. CEF 15 maggio [14.2002.6], cons. 1.5a).
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
b) I principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il giudice del sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte. Quest'ultima non può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che in diritto – ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro ai documenti topici a sostegno. In caso di omissione, le allegazioni non debitamente motivate saranno ignorate per carenza di forma del gravame.
c) Quando una parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà spontaneamente, in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura sommaria, si applica solo per analogia (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84), stabilirne il contenuto, in base ad elementi affidabili, non bastando dichiarazioni di liberi professionisti, ma dovendo far capo, se del caso, a pareri oggettivi di istituti – ad esempio l'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna – o autori neutri. In caso di omissione, il giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
d) Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit., n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
1) vi è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
2) dall’esame degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
Per garantire i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal sequestrante – dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal profilo fattuale in funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale raggiunto – una garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron, BlSchK 1995, p. 132; Piégai, op. cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato potrebbe verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che l'imposizione di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 80; Reeb, op. cit., p. 467 s.).
2. Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al debitore.
In casu, solo il secondo presupposto è in discussione.
3. Secondo l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è un’altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 capoverso 1. Malgrado il tenore letterale di tale norma, la dottrina quasi unanime ritiene che l’assenza di dimora in Svizzera sia da intendere come l’inesistenza di un foro esecutivo ordinario o speciale, in particolare l’assenza di un’elezione di foro esecutivo ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF per il credito posto a fondamento del sequestro (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 372 ad §4; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, n. 13 ad §56, p. 438; Felix C. Meier-Dieterle, Der “Ausländerarrest” im revidierten SchKG – eine Checkliste, AJP 1996, p. 1421 ad 4.8 e nota 47; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 18 ad §51; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/1999, n. 28 ad art. 271, che però rinviano a Walter Stoffel, Das neue Arrestrecht, AJP 1996, 1405 ad 2b, il quale esclude il sequestro solo quando l’escusso non ha un foro esecutivo ordinario [ai sensi degli art. 46-48 LEF] in Svizzera; Louis Dallèves, Le séquestre, Fiche Juridique n. 740, Genève 1999, p. 5 ad d; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 134 ad IV.1 e nota 42, in cui cita a conforto una sentenza del Zürcher Obergericht del 20 novembre 1997; dubitativo: Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 76 ad art. 271; contra: DTF 71 III 191 s., cons. 5, che concerne tuttavia il caso speciale di un sequestro contro uno Stato estero durante la Seconda guerra mondiale, vigente il Decreto del Consiglio federale del 24 ottobre 1939 concernente il sequestro e le misure di esecuzione forzata riguardo a beni di debitori domiciliati all’estero). Poiché la questione non è litigiosa tra le parti, essa può essere qui lasciata aperta, ritenuto comunque che qualora si faccia dipendere la validità del foro esecutivo eletto da una convenzione tra le parti (cfr. infra cons. 4), si può porre la presunzione che una simile convenzione comprende implicitamente la rinuncia da parte del creditore alla facoltà di chiedere sequestri a garanzia del credito considerato.
4. Secondo l’art. 50 cpv. 2 LEF, i debitori domiciliati all’estero, che per l’adempimento di un’obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.
4.1. Per decidere se in un caso concreto sia stato effettivamente costituito il foro speciale dell’art. 50 cpv. 2 LEF occorre esaminare la volontà delle parti, sia essa esplicita o risultante dalle circostanze, in particolare la volontà del debitore di sottomettersi per l’esecuzione della specifica obbligazione a una procedura esecutiva in Svizzera (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 28 ad §10, p. 73; Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n. 33 ad art. 50 LEF; cfr. pure TF, P+F, SJ 1984, 246). È quindi necessario un accordo tra debitore e creditore, in altre parole una convenzione procedurale (cfr. Daniel Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995, 273 ad G; Schmid, op. cit. loc. cit.; OGer. LU, LGVE 1991 I N. 41). Il consenso del creditore è quindi anche necessario; nel caso contrario, se il debitore potesse scegliere unilateralmente il foro in cui essere escusso, il creditore sarebbe confrontato a difficoltà inammissibili.
4.2. Nel caso di specie, risulta dalle stesse affermazioni dell’appellante che l’elezione di foro, unilaterale, è stata comunicata la prima volta nell’ambito dell’intimazione del precetto esecutivo, e non ai creditori bensì all’UEF di Locarno (appello, p. 5). __________ non dimostra, come gli sarebbe spettato poiché allega l’esistenza di un foro straordinario, che i creditori hanno accettato la creazione di un foro esecutivo in Svizzera. Al contrario, questi si sono opposti, all’udienza di contraddittorio, alla tesi del debitore. E nemmeno si può dedurre un’accettazione tacita da parte dei sequestranti nell’ammettere che il precetto esecutivo sia stato notificato al patrocinatore del debitore - con il suo consenso - poiché già a quel momento esisteva in ogni caso un foro esecutivo in Svizzera nel luogo di situazione del fondo sequestrato (art. 52 LEF): i sequestranti potevano quindi in buona fede considerare che il precetto esecutivo era stato notificato nel luogo designato dall’escusso (domicilio di notifica ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LEF).
5. L’appello 4 giugno 2002 __________ va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.
Richiamati gli art. 50 cpv. 2, 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia:
1. L’appello 4 giugno 2002 __________ è respinto.
2. La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 900.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. Egli rifonderà congiuntamente a __________, __________ e __________, fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario