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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2002 14.2002.00012

26. Juni 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,536 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2002.00012

Lugano 26 giugno 2002B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 novembre 2001 da

__________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 7/15 novembre 2001 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 gennaio 2002 ha così deciso:

"1.   'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2.   a tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 gennaio 2002 ha chiesto la reiezione dell'istanza;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni:

ritenuto

in fatto:

                                           A.   Con PE n. __________ del 7/15 novembre 2001 dell'UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 20'621.85 oltre interessi al 6% dal 17 agosto 2000, indicando quale titolo di credito: "Fornitura bibite, birre e minerali e contratto di mutuo per il __________ ".

                                                  Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                           B.   La procedente fonda la sua pretesa su due fatture n. __________del 31 ottobre 2000 e n. __________ del 30 novembre 2000 prodotte insieme ai relativi bollettini di consegna sottoscritti da __________ indicanti la qualità, la quantità e il prezzo unitario della merce fornita (doc. B), su un estratto conto indicante per il 31 ottobre 2000 un importo di 140.60 risp. per il 30 novembre 2000 un importo di fr. 354.25 (doc. C), così come su un documento del seguente tenore (doc. D):

"

__________

Esercizio:   __________, Viale ______________________________

                   __________, Via __________, c/o __________, rappr. dall'amm. unico, 

                   Signor __________, da __________

ELENCO   Gli impianti, mobili e oggetti consegnati a titolo

                       di comodato così come altre prestazioni

Data                Prestazione                                          Valore

---------------------------------------------------------------------------------------

01.02.2000      Nuovo impianto di spillatura                 fr.      5'007.--

01.02.2000      Fornitura 3 tavolini Pepsi                      fr.         600.--

01.02.2000            Fornitura frigo Saturn Pepsi 575 litri     fr      .1'950.--

01.02.2000            Contributo secondo contratto di

                                                                        mutuo assegno nr. __________          fr.    20'127.--

---------------------------------------------------------------------------------------

Questo elenco nonché le disposizioni generali (a tergo) sono parte integrante del contratto di fornitura di bevande del 20.01.2000.

__________, il 25.4.2000                   __________, il 25.4.2000

__________      __________

                                                           __________

                                                           (firma)                      (firma)

………………………………              …………………………………

__________ ò, amm. unico               __________ __________

(firma: __________)

………………………………………………………………………….

(firma: __________ __________)

……………………………………………………………………..……."

                                                  La procedente ha poi prodotto uno scritto 26 aprile 2001 di __________ (doc. E), in cui quest'ultimo in calce ha dichiarato quanto segue:

                                                  "    Riguardando le Fatture scoperte sto cercando d'avere tramite terze persone un finanziamento per pagare i miei debiti".

                                           C.   All'udienza di contraddittorio l'escusso non è comparso.

                                           D.   Con sentenza 22 gennaio 2002 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

                                           E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso adducendo che per un disguido non ha presenziato all'udienza del 22 gennaio 2002. L'appellante ha poi negato di avere riconosciuto un debito nei confronti della __________ di fr. 20'000.-- e che il contratto sarebbe stato firmato da __________. All'appello __________ ha allegato diversi documenti.

Considerato

In diritto:

                                           1.    Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

                                                  Di conseguenza le argomentazioni dell'appellante, proposte la prima volta in sede di appello, non possono venire considerate. Lo stesso vale per i documenti prodotti pure la prima volta con l'appello, che vanno estromessi dall'incarto.

                                        2.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

                                           b)   Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

                                           c)    Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                           d)   La procedente pretende il pagamento di fr. 20'127.-- fondando la sua pretesa sull'indicazione contenuta nel doc. D del seguente tenore: "Contributo secondo  contratto di mutuo assegno nr. __________0 fr. 20'127.--".

                                                  Dapprima occorre rilevare che le parti indicate nel doc. D sono tre, ossia la __________, lo ____________________ e la __________, che in calce al doc. D sono indicate "__________" (senza alcuna firma), la "__________" ( con due firme) e che __________ ha apposto la sua firma due volte, la seconda volta con l'aggiunta "__________".

                                                  Orbene, il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, atteso che la semplice indicazione "01.02.2000 Contributo secondo contratto di mutuo assegno nr. __________", senza menzione dei contraenti, non permette in casu di stabilire quali sono le parti che hanno stipulato un contratto di mutuo e chi è il debitore e il beneficiario dell'assegno. Pertanto nell'ambito di questa procedura non è possibile stabilire se la __________ sia creditrice nei confronti di __________ di fr. 20'127.--.

                                                  Nemmeno lo scritto 26 aprile 2001 (doc. E), in cui __________ e afferma che in merito alle fatture scoperte sta cercando di ottenere un finanziamento per pagare i suoi debiti, aiuta a chiarire la fattispecie, atteso che il predetto scritto non reca il nome del destinatario.  

                                                  Per questo importo l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione va quindi respinta per carenza di un chiaro riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. 

                                           e)    La creditrice procede per l'incasso di ulteriori fr. 494.85 oltre interessi al 6% dal 17 agosto 2000 (ossia l'importo posto in esecuzione di fr. 20'621.85 dedotto l'importo di fr. 20'127.--, per cui non è dato riconoscimento di debito), fondando la sua pretesa sulle fatture n. __________per fr. 140.60 risp. n. __________per fr. 354.25 ed i relativi bollettini di consegna.

                                                  La fattura n. __________9 corrisponde tra l'altro ai bollettini di consegna n. __________ per fr. 162.15, n. __________ per fr. 142.90 e n. __________ per fr. 147.25 sottoscritti da __________ complessivamente fr. 452.30, mentre la fattura n. __________1 corrisponde tra l'altro ai bollettini di consegna n. __________per fr. 92.95 e n. __________per fr. 84.30, complessivamente fr. 177.25, pure sottoscritti da __________. Questi bollettini di consegna, rimasti incontestati, da cui risulta la quantità e il prezzo unitario della merce consegnata, per un valore complessivo di fr. 629.55, costituiscono in via di principio validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF (Rep 1959 p. 398; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 15, §15 n. 23 e, § 72 n. 3)

                                                  Considerato tuttavia che dall'importo posto in esecuzione ammontante a fr. 20'621.85 deve venire dedotto l'importo di fr. 20'127.--, per il quale, come ritenuto al precedente considerando, non è dato riconoscimento di debito, il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere concesso unicamente per l'importo residuo di fr. 494.85 oltre interessi al 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 15 novembre 2001 (interpellazione a mezzo PE).

                                                  La sentenza pretorile va in tal senso riformata.

                                           2.    L'appello 30 gennaio 2002 __________ va quindi parzialmente accolto.

                                                  La tassa di giustizia segue la pressochè totale soccombenza della parte appellata, mentre non si assegnano indennità all'appellante, non  essendo comparso all'udienza di prima sede e non avendo chiesto indennità in sede d'appello (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                           I.     L'appello 30 gennaio 2002 __________, è parzialmente accolto.

                                                  Di conseguenza la sentenza 22 gennaio 2002 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

                                           "1.   L'istanza 19 novembre __________, è parzialmente accolta.

                                                  Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del 7/15 novembre 2001 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 494.85.-oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2001.

                                            2.   La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della __________."

                                           II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico della __________

                                           III.   Intimazione a:  - __________;

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                                  Sezione 5.

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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