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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.01.2001 14.2001.4

22. Januar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·600 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2001.00004

Lugano 22 gennaio 2001 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 28 agosto 2000 presentata da

__________  

contro

__________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza

2 gennaio 2001 ha così deciso:

    "1.     È pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

    2./3./4.   omissis".

Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 9 gennaio 2001 da __________

che ne postula l'annullamento;

rilevato che il 10 gennaio 2001 la __________ ha inoltrato un suo scritto;

richiamato il decreto presidenziale 11/12 gennaio 2001 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con istanza 28 agosto 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ senza preventiva esecuzione ex art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 13 dicembre 2000 nessuno è comparso.

                                  C.   L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento, producendo una sua lettera 28 dicembre 2000 (doc. B) indirizzata alla __________, con la quale ha proposto alla creditrice di cederle un suo credito di fr. 15'000.-- e contemporaneamente le ha chiesto la sospensione del fallimento. Con il suo scritto 10 gennaio 2001 la __________ ha comunicato che con lettera 28 dicembre 2000 la debitrice le ha effettivamente proposto la cessione dell'importo di fr. 15'000.-- e le ha chiesto di sospendere il fallimento. La __________ ha confermato che lo stesso giorno ha accettato verbalmente le proposte della debitrice, ma che a causa di un disguido non ha informato la Pretura dell'accordo.

Considerato

In diritto:

                                   1.   Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.

                                         Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                         L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di avere ottenuto una dilazione prima della declaratoria di fallimento

                                         A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Lo scritto 10 gennaio 2001 della __________ costituisce prova sufficiente della concessione di una dilazione di pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   2.   La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 172 e 174 LEF

pronuncia

                                    I.   L'appello 9 gennaio 2001 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

                                         "1.   La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA 2000.00626, nei confronti della __________, è annullata.

                                         2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

                                         3.     Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________ "

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                  III.   Intimazione:

                                         -  __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente:                                                                   La segretaria:

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