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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2001 14.2001.00071

31. Oktober 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,223 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2001.00071

Lugano 31 ottobre 2001 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 maggio 2001 da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 27 aprile/18 maggio 2001 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza

3 luglio 2001 ha così deciso:

"1.   L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2.   La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 3 agosto 2001 ha postulato in via principale la reiezione dell'istanza ed in via subordinata l'annullamento della sentenza pretorile con il rinvio degli atti alla Pretore per un nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

preso atto che con ordinanza presidenziale 13/14 agosto 2001 l'istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________ del 27 aprile/18 maggio 2001 dell'UE di Lugano ____________________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 10'953.95, indicando quale titolo di credito: "attestato carenza beni no. __________di fr. 10'953.95 emesso il 06.06.2000 dall'Ufficio esecuzione di Lugano contro il fu marito __________ del quale ha accettato la successione".

                                               Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                          B.  Il procedente fonda la sua pretesa su di un attestato di carenza di beni per fr. 10'953.95 emesso a suo favore dall'UE di Lugano il 6 giugno 2000 in seguito a pignoramento nell'esecuzione n. __________ promossa a carico di __________ (doc. B).

                                          C.  All'udienza di contraddittorio del 3 luglio 2001 nessuno è comparso.

                                          D.  Con sentenza 3 luglio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede l'atto di rinuncia ad eredità - allestito dal notaio __________ presso il Consolato generale d'Italia a Lugano - inviato con scritto 23 giugno 2001 da __________ alla Pretura e pertanto prima dell'udienza di contraddittorio, è stato estromesso dall'incarto, essendo stato prodotto irritualmente. In via abbondanziale è stato osservato che quand'anche il predetto documento fosse stato presentato all'udienza di contraddittorio e quindi ammesso agli atti, esso non avrebbe mutato l'esito della vertenza, la rinuncia di eredità ivi espressa valendo solo per il territorio italiano. Infatti, ha affermato la prima giudice, per il diritto svizzero la rinuncia all'eredità deve avvenire secondo la forma prescritta dall'art. 570 CC, ovvero a voce o per iscritto innanzi alla competente autorità, in Ticino innanzi al Pretore competente ratione loci, il quale tiene un registro speciale per le rinunce, mentre in casu non risulta che simile rinuncia abbia avuto luogo.

                                          E.  Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa sostenendo che il creditore, per procedere contro un erede, avrebbe dovuto provare l'avvenuta divisione ereditaria, che invece non è stata dimostrata. In casu non è data l'identità tra il debitore e la persona escussa, l'attestato di carenza di beni essendo stato emesso a carico di __________, mentre la procedura esecutiva è stata avviata contro __________ L'appellante ha poi asserito che la Giudice di prime cure non poteva ritenere provato quanto asserito dal creditore, secondo cui la __________ aveva accettato la successione e nemmeno poteva accertarsene d'ufficio.

Considerato

In diritto:

                                      1.a)   Il credito può essere fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Il riconoscimento di debito può risultare da verbali stesi dalle autorità, in particolare dai tribunali e dagli uffici (ad es. del registro fondiario, del registro di commercio e delle esecuzioni e dei fallimenti). È segnatamente equiparato a un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico l'attestato di carenza di beni dopo pignoramento (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337 con riferimenti; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 ad art. 82 LEF).

                                          b)  Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). Il debitore deve essere identico con colui che appare sul titolo di rigetto e che è indicato quale debitore sul PE (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 20 p. 45; Staehelin, op. cit. n. 51 ad art. 82 LEF).

                                          c)  Sulla base di un riconoscimento di debito sottoscritto dal de cujus può essere pronunciato il rigetto dell'opposizione in un'esecuzione promossa contro ciascun erede. Lo stesso vale in un'esecuzione promossa contro gli eredi sulla base di un attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento. La designazione quale erede risp. erede istituito deve però essere provata dal creditore (Staehelin, op. cit., n. 65 ad art. 82 LEF).

                                         d)  Nel caso di specie il creditore ha fondato la sua istanza di rigetto dell'opposizione su di un attestato di carenza di beni (doc. B) emesso dall'UE di Lugano a suo favore e a carico di __________. L'esecuzione che ci occupa è stata invece promossa contro __________, senza che il procedente abbia provato che si tratti di un'erede. Infatti l'indicazione che appare sul PE, del seguente tenore "attestato carenza beni no. __________di fr. 10'953.95 emesso il 06.06.2000 dall'Ufficio esecuzione di Lugano contro il fu marito __________ del quale ha accettato la successione" non è sufficiente a dimostrare che l'escussa è erede di __________, che vi è stata la divisione ereditaria e che l'escussa ha accettato l'eredità. D'altro canto nessuna prova documentale, atta a dimostrare la qualità di erede dell'escussa, è stata versata agli atti. Non essendovi pertanto identità tra la debitrice indicata sul PE e sull'istanza con il debitore, di cui all'attestato di carenza di beni doc. B, l'istanza di rigetto dell'opposizione inoltrata da __________ va respinta. In tal senso va riformata la sentenza pretorile.

                                          2.   L'appello 3 agosto 2001 __________ è accolto.

                                               Tassa di giustizia di prima e seconda sede e indennità d'appello seguono la soccombenza, mentre non si assegnano indennità di sede pretorile, non essendo l'escussa comparsa all'udienza di contraddittorio (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                          I.    L'appello 3 agosto 2001 __________, è accolto.

                                               Di conseguenza la sentenza 3 luglio 2001 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

"1.   L'istanza 23 maggio 2001 __________, è respinta.

2.    La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di __________.

                                          II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.

                                          III.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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