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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.11.2001 14.2001.00068

9. November 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·972 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2001.00068

Lugano 9 novembre 2001 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretaria:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 maggio 2001 (inc. EF.__________) da

__________ rappr. dall'__________  

contro

__________ rappr. dall'avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificato il 15 maggio 2001 ad istanza di __________ per l’importo di fr. 100'925,05.-- oltre interessi al 6,5% dal 1. giugno 2000 e spese;

vista la sentenza 12 luglio 2001 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona che accoglie parzialmente l’istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo per l’importo richiesto, ma al tasso d’interesse del 5%;

preso atto dell’appello di __________, che postula la reiezione integrale dell’istanza, protesta spese ed indennità di prima e seconda sede e chiede il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

viste le osservazioni 2 agosto 2001 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e indennità;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che l’appellante considera nullo il vaglia cambiario invocato quale titolo di rigetto perché allestito a nome di __________ (cfr. doc. A), che sarebbe soltanto una succursale di __________ __________ e __________, sprovvista di personalità giuridica;

                                          che si può dare atto all’appellante che il servizio giuridico di __________ non sembra in chiaro con la qualifica giuridica dell’asserita sede di __________, denominata dagli stessi rappresentanti dell’appellata “succursale” in replica (cfr. verbale 28 giugno 2001, p. 2 ad 1) e “filiale” nelle osservazioni all’appello (p. 2, a.i.);

                                          che dall’estratto del registro di commercio prodotto dall’appellata (doc. L) risulta che le uniche succursali di __________ siano, al momento attuale, quelle di __________, __________, __________ e __________ (il doc. 1 prodotto dall’appellante è inconferente, perché riguarda succursali cancellate il 2 dicembre 1998, quindi prima della sottoscrizione del vaglia cambiario);

                                          che d’altra parte la nozione di “filiale” è un concetto non univoco che dovrebbe, semmai, essere riservato alla designazione delle società facenti parte di uno stesso gruppo (cfr. art. 663e cpv. 1 [società “affiliate”] e nota marginale dell’art. 663f [“società intermedie”]; in francese: “filiales”);

                                          che in casu __________ non allega che vi sarebbe una società indipendente affiliata __________

                                          che a prescindere dalle imprecisioni terminologiche degli allegati di difesa della parte appellata, appare tuttavia chiaro che l’appellante ha firmato sia la dichiarazione 29 marzo 1999 di autorizzazione al completamento del vaglia cambiario (doc. F) che – quale avallante – il vaglia stesso (doc. A), come pure il contratto di credito commerciale del 29 marzo 1999 (doc. D), a favore di __________, le cui uniche sedi sociali principali sono __________ e __________;

                                          che l’indicazione di __________ non poteva quindi avere altro significato che quello di indirizzo per la corrispondenza nonché di luogo di pagamento (cfr. in particolare la dicitura “domicilio bancario” sul vaglia);

                                          che in ogni caso l’appellante non può in buona fede pretendere di aver voluto concludere i summenzionati atti con una società inesistente e non può quindi contestare il fatto che la sua controparte è __________, con sedi principali a __________ e __________;

                                          che contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il PE, come pure l’istanza, non sono stati formulati a nome della succursale di Lugano di __________ bensì a nome di __________ (le osservazioni sono invece state presentate, erroneamente poiché non è una persona giuridica, a nome della succursale di __________, rappresentata dal proprio Servizio giuridico – la cui esistenza giuridica è tuttavia dubbia –, ma senza che l’appellante sollevi alcuna contestazione in proposito);

                                          che poiché l’appellante non allega l’esistenza di una società __________ con sede a Lugano indipendente da __________ __________ e __________, non vi può essere alcun dubbio sull’identità dell’istante/appellata e quindi nessun danno per la parte appellante dovuto ad una designazione approssimativa, di modo che la censura è da ritenere abusiva (cfr. Rep. 1994, n. 94; Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 38; cfr. pure: DTF 114 II 345);

                                          che del resto l’appellante non contesta la legittimazione dei firmatari __________ dell’istanza a rappresentare __________ senza limitazioni (salva l’esigenza della firma collettiva a due), legittimazione d’altronde pacifica sulla scorta del doc. L;

                                          che vi è pertanto identità tra il creditore indicato sul vaglia cambiario e la procedente, anche se sul vaglia è stata indicata __________ e non __________: come giustamente rilevato dal primo giudice, l’appellante non contesta il fatto che la firma sul vaglia sia sua;

                                          che la censura riferita all’asserita prescrizione del vaglia cambiario poggia su una premessa erronea, poiché secondo giurisprudenza e dottrina (cfr. DTF 120 II 56, con rif.) è ammessa l’emissione di un vaglia cambiario senza indicazione di scadenza con la facoltà del creditore di completare successivamente il vaglia su tale punto;

                                          che siffatta facoltà non sottopone l’emittente – resp. l’avallante – all’arbitrio illimitato del creditore, poiché l’impegno degli obbligati rimane pur sempre limitato all’importo iscritto sul titolo;

                                          che l’appello 23 luglio 2001 va quindi respinto;

                                          che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

                                          che l’istanza relativa alla concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta, già perché l’appello non presentava d'acchito alcuna probabilità di esito favorevole (cfr. art. 157 CPC);

Richiamati gli art. 82 LEF; 1000, 1069 CO; 38 e 157 CPC; 61 e 62 OTLEF

pronuncia:           1.      L’appello 23 luglio 2001 __________ è respinto.

                                2.      L’istanza 23 luglio 2001 di __________ tendente alla concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                3.      La tassa di giustizia di fr. 400.-- è posta a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ a titolo di indennità.

                                4.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                              Il segretario

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