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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.08.2001 14.2001.00054

20. August 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,046 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2001.00054

Lugano 20 agosto 2001 /CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 aprile 2001 da

__________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa dalla __________ per il pagamento di fr. 74'625,70 oltre interessi e spese (cfr. doc. H);

vista la sentenza 28 maggio 2001 (inc. EF.__________) della Pretore di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;

preso atto dell’appello 1. giugno 2001 di __________ nonché delle osservazioni 26 giugno 2001 della controparte;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                          che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;

                                          che nel caso di specie l’istante fonda la domanda di rigetto dell’opposizione sul bilancio per l’anno 2000 dell’escussa che alla voce relativa ai passivi indica l’importo posto in esecuzione, con la dicitura “Creditore __________ fr. 74'625,70” (doc. B, p. 3), bilancio firmato dall’allora amministratore unico, dott. __________ (cfr. doc. C e C1), e approvato dall’assemblea generale ordinaria del 22 febbraio 2001 (doc. D);

                                          che l’escussa rileva a giusto titolo che secondo la giurisprudenza di questa Camera (cfr. Rep. 1975, p. 308), condivisa dalla dottrina (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 71 ad art. 82), il bilancio di una società anonima, anche se approvato dall’assemblea degli azionisti, ha una funzione prettamente interna alla società, per cui non può costituire riconoscimento di debito della società nei confronti di un terzo il cui credito figura a bilancio;

                                          che Staehelin (op. cit., loc. cit.) precisa che ciò vale anche se il bilancio è stato consegnato al creditore per informazione;

                                          che l’escutente allega tuttavia che il caso in esame sarebbe fondamentalmente diverso da quello citato dalla controparte;

                                          che l’escussa avrebbe infatti incaricato la procedente di compiti spettanti al consiglio di amministrazione, ovvero la tenuta della contabilità, l’allestimento del conto annuale e la gestione corrente degli affari;

                                          che, aggiunge la __________., il bilancio 2000 dal quale risulta il credito posto in esecuzione è stato allestito dalla stessa procedente e sottoposto all’amministratore unico, all’ufficio di revisione ed all’assemblea degli azionisti, i quali l’hanno approvato senza riserva, eccezione o condizione alcuna;

                                          che l’istante è nell’errore se crede di non dover essere considerata quale terzo nella relazione tra l’amministratore e la società, poiché essa non rivestiva alcuna carica ufficiale nella società prima dell’assemblea del 22 febbraio 2001 (cfr. doc. C, D ad 6 e L);

                                          che d’altronde l’assemblea generale di __________ ha dato discarico soltanto all'amministratore unico e non all’istante;

                                          che già per questo motivo è escluso che si possa ammettere un riconoscimento da parte dell’escussa del credito della procedente (in tal senso, cfr. Staehelin, op. cit, n. 9, 70 e 71 ad art. 82);

                                          che inoltre l’approvazione dei conti della società non ha per scopo il riconoscimento dei debiti della società nei confronti dei terzi bensì soltanto l’accettazione delle basi per il calcolo dell’utile sociale e la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili (tantièmes) (art. 698 n. 4 CO), nonché il discarico all’amministrazione per il suo operato (cfr. art. 698 n. 5 CO);

                                          che al massimo ci si potrebbe chiedere se la decisione di approvazione dei conti costituisce o no un titolo di rigetto per l’amministratore facente valere una pretesa relativa a tantièmes (ragionamento ammesso per la pretesa dell’azionista al versamento del dividendo previsto, cfr. Staehelin, op. cit., n. 140 ad art. 82, con rif.);

                                          che nel caso di specie il credito della procedente non ha certamente il carattere di partecipazione agli utili, dato che nel 2000 la società escussa ha subito pesanti perdite (cfr. doc. E, p. 2);

                                          che, è vero, il bilancio, e più generalmente i conti della società commerciale, devono essere allestiti nel rispetto dei principi di verità, completezza e chiarezza (cfr. art. 959 CO), non soltanto nell’interesse degli azionisti ma pure dei lavoratori, dei creditori e dei debitori dell’impresa (cfr. DTF 101 IV 57, cons. 1c);

                                          che lo scopo di tale norma è tuttavia unicamente informativo;

                                          che il terzo che ha subito un danno per essersi fondato in buona fede sul bilancio di una società può tutt’al più agire in responsabilità contro la stessa o contro i suoi organi oppure denunciare penalmente il loro comportamento;

                                          che né il doc. B né il doc. D costituiscono pertanto un valido titolo di rigetto, nemmeno messi in relazione con i doc. A (estratto di conto), F e G (richiami di pagamento), P-AG (fatture) che sono tutti documenti provenienti dalla stessa istante;

                                          che dai doc. AH-AO – tra i quali solo il doc. AM, peraltro ininfluente nella causa in esame, è firmato da persona abilitata a rappresentare l’escussa – non emerge neanche alcun riconoscimento di debito;

                                          che l’appello 1. giugno 2001 di __________ va quindi accolto;

                                          che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 82 LEF, 698 e 959 CO nonché la vigente OTLEF

pronuncia:           1.      L’appello 1. giugno 2001 di __________ è accolto.

                             1.1.      Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 28 maggio 2001 (inc. EF.__________) della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:

                                          1. L’istanza è respinta.

                                          2. La tassa di giustizia in fr. 180.-- è posta a carico della __________ che rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico della __________ che rifonderà a __________fr. 800.-- a titolo di indennità.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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