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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.2000 14.2000.92

2. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·649 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2000.00092

Lugano 2 novembre 2000 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa fallimentare dipendente dall'istanza 9 maggio 2000 presentata da

__________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 14 settembre 2000 ha così deciso:

"1.          È pronunciato il fallimento di __________ , a far tempo dal giorno __________ alle ore 15.00.

 2./3./4.  Omissis".

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________  con atto 20 settembre 2000 che ne postula l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

richiamato il decreto presidenziale 25/26 settembre 2000 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          -     che con pronunciato 14 settembre 2000 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha decretato il fallimento cambiario di __________;

                                          -     che con atto 20 settembre 2000 __________ ha dichiarato di avere saldato il suo debito con il versamento di un acconto di fr. 1'000.-- il 23 maggio 2000 (doc. E) ed il pagamento al __________ di fr. 3'279.30 il 1. settembre 2000 (doc. G e H);

                                          -     che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, de lege lata, in materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all’autorità giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (cfr. CEF 4 luglio 1995 in re B.B. c. A. L. N. SA, 24 settembre 1990 in re T.I. SA c.C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo 1985 in re C. c. P. SA in Rep 1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 21 ad art. 189 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 37 m. 42; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 8 ad art. 189 LEF e n. 3 ad art. 174 LEF);

                                          -     che la soluzione del legislatore va condivisa poiché ben si innesta sul principio di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile (Amonn/Gasser, op. cit., § 37 m. 42; Thomas Bauer, op. cit., n.  21 ad art. 189 LEF);

                                          -     che pertanto l’appellazione 20 settembre 2000 di __________ è irricevibile siccome formalmente improponibile;

                                          -     che l’esito dell’appello determina la caducità del decreto di concessione dell’effetto sospensivo;

                                          -     che il fallito è rinviato, se del caso, all’istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui il fallito “provi che tutti i debiti sono stati estinti o produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato” (art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, il qui appellante sarà reintegrato nella libera disposizione del suo patrimonio;

per questi motivi,

visti i disposti citati, in particolare gli art. 188 e 189 LEF;

pronuncia:

                                          1.   L’appello 20 settembre 2000 __________, è irricevibile.

                                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________ a far tempo da

martedì __________alle ore 10:00.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 90.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

                                          3.   Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno.

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello

Il Presidente                                                                            La Segretaria

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