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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.12.2000 14.2000.90

19. Dezember 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,099 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2000.00090

Lugano 19 dicembre 2000 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 15 settembre 2000 dall'

__________ rappr. dall’amministratore fallimentare __________

chiedente il riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento 31 agosto 1999 dell'Amtsgericht Freiburg i. Br., Germania,

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con decisione 31 agosto 1999 l'Amtsgericht Freiburg i. Br., Germania, ha dichiarato aperto il fallimento della successione del Dr. __________, nato il __________ e deceduto l'__________, con ultimo domicilio a __________ nominando amministratore fallimentare __________

                                          -     che con l'istanza 15 settembre 2000 l’amministratore fallimentare avv. __________ ha chiesto il riconoscimento in Svizzera del decreto di apertura del fallimento 31 agosto 1999;

                                          -     che le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 ss. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP);

                                          -     che tra la Svizzera e la Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari;

                                          -     che per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP), prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;

                                          -     che l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. Stephen Berti, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16; Volken, op.cit. [IPRG Komm.], n. 14 ad art. 167 LDIP);

                                          -     che per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (art. 513 cpv.1 CPC);

                                          -     che dalla documentazione prodotta risultano esservi tra gli attivi di compendio della massa fallimentare beni siti in Svizzera, in particolare nel Cantone Ticino, e meglio un appartamento condominiale intestato al dr. __________, sito in __________ per cui è data la competenza di luogo e di materia di questa Camera per riconoscere il decreto fallimentare straniero;

                                          -     che per i combinati 166 cpv. 1 lett. a - c LDIP e 29 LDIP il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che il fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio del fallito, che all’istanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo e autenticato del decreto fallimentare straniero, che detto decreto risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato, che non sussistano motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP e da ultimo che lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità (cfr. Volken, op. cit. [ IPRG Komm.], n. 2 ad 168 LDIP);

                                          -     che il fallimento è stato pronunciato in __________, Stato dell’ultimo domicilio del dr. __________;

                                          -     che è stata prodotta copia autenticata di esemplare completo del decreto fallimentare dell’Amtsgericht Freiburg i. Br.;

                                          -     che in forza dell’art. 1 cpv. 1 del Trattato tra la Svizzera e l’Impero di Germania concernente la legalizzazione di atti pubblici del 14 febbraio 1907 (SR 0.172.031.36) e della riserva di cui all’art. 3 cpv. 2 della Convenzione dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri del 5 ottobre 1961 (SR 0.172.030.4) si prescinde dalla richiesta sia di legalizzazione ufficiale della decisione fallimentare tedesca che della formalità dell’apostille;

                                          -     che il decreto fallimentare tedesco è definitivo, ciò che attesta la dichiarazione di crescita in giudicato formale datata 16 novembre 1999 apposta dall'Amtsgericht di Freiburg i. Br. sull’esemplare della decisione agli atti;

                                          -     che il decreto fallimentare dell’Amtsgericht Freiburg i. Br. è compatibile con l’ordine pubblico materiale svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP, applicabile per il rinvio dell’art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP), atteso che anche il diritto svizzero conosce la liquidazione in via di fallimento delle eredità oberate di debiti (cfr. art. 597 CC e 193 LEF);

                                          -     che non risultano violazioni dell’ordine pubblico formale svizzero (art. 27 cpv. 2 lett. a, b, c LDIP, applicabile per il rinvio dell’art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP );

                                          -     che la Germania riconosce in linea di principio il fallimento svizzero (art. 166 cpv. 1 lett. c LDIP; cfr. Volken, op.cit., N. 34 ad art. 166 LDIP);

                                          -     che pertanto sono dati i presupposti per il riconoscimento in Svizzera, e in particolare nel Cantone Ticino, del decreto fallimentare del 31 agosto 1999 dell’Amtsgericht di Freiburg i. Br., Germania;

                                          -     che del seguito della procedura si occuperà l’Ufficio fallimenti di Locarno;

                                          -     che le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare istante che le dovrà anticipare (cfr. Hans Ulrich Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);

per i quali motivi,

richiamati gli art. 25 ss. e 166 ss. LDIP, 597 CC, 193 LEF, 361 ss. e 513 CPC nonché i disposti citati

decreta:

                                          1.   L’istanza 15 settembre 2000 dell'Amministrazione fallimentare dell'eredità oberata del dr. __________, con ultimo domicilio a __________, è accolta.

1.1.      Di conseguenza è riconosciuto in Svizzera, a far tempo da martedì __________ alle ore 10:00 con effetto sui beni siti in Svizzera appartenenti alla massa fallimentare dell'eredità oberata del dr. __________, il fallimento decretato il 31 agosto 1999 dall’Amtsgericht Freiburg i. Br. Germania, concernente l'eredità oberata del dr. __________, deceduto l'__________, nato il __________ con ultimo domicilio a __________.

                                          2.   Gli atti sono trasmessi all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno con l’ordine di procedere indilatamente negli incombenti fallimentari, limitatamente ai beni siti in Svizzera, in particolare nel Cantone Ticino a __________.

                                          3.   E’ ordinata la pubblicazione dei punti 1, 1.1 e 2 del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.

                                          4.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della Massa fallimentare dell'eredità oberata del dr. __________.

                                      4.1.   Le ulteriori tasse e spese fallimentari, riferite alla liquidazione dei beni siti in Svizzera, sono a carico della Massa fallimentare.

                                          5.   Intimazione a:  - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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