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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2000 14.2000.85

22. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·668 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2000.00085

Lugano 22 novembre 2000 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa fallimentare dipendente dall'istanza 28 luglio 2000 presentata da

__________ patr. dall’avv. dott. __________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 25

agosto 2000 ha così deciso:

"1.          È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo dal giorno __________alle ore 10.00.

2./3./4.   Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 4 settembre 2000 da __________ che ne postula l'annullamento;

il 25 settembre 2000 la parte appellata ha presentato le sue osservazioni;

richiamato il decreto presidenziale 7/8 settembre 2000 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con istanza 28 luglio 2000 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 138'740.-- oltre interessi e spese.

                                          B.  All'udienza di contraddittorio del 22 agosto 2000 __________ non è comparso.

                                               Con sentenza 25 agosto 2000 il Pretore della Giuriszione di Locarno-Città ne ha pronunciato il fallimento.

                                          C.  Con atto di appello 4 settembre 2000 __________ ha argomentato che nei suoi confronti il 2 gennaio 1992 è già stato aperto un fallimento. Nell'ambito di tale procedura suo fratello __________ ha notificato l'esclusione dell'appellante dalla Carrozzeria __________ in base all'art. 578 CO, con la richiesta di trasformare la società in ditta individuale. L'UEF non ha mai dato seguito a questa richiesta né durante la procedura di fallimento, né a fallimento concluso. L'attività aziendale è stata però ripresa solo da __________, il quale ha assunto l'escusso quale dipendente salariato. L'appellante ha sostenuto che, indipendentemente dal perdurare illegittimo della sua iscrizione a Registro di commercio, egli non può essere assoggettato alla procedura di fallimento in esame.

                                          D.  Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                      1.a)   Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                          b)  L'appellante sostiene di non essere assoggettato alla procedura di fallimento, per cui ha chiesto l'annullamento della sentenza con cui è stato dichiarato il suo fallimento.

                                               Ex art. 166 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.

                                               In merito alla validità della comminatoria di fallimento decide l'Autorità di vigilanza. La sua decisione relativa ad una comminatoria nulla va comunicata al giudice del fallimento (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 3 ad art. 172 LEF).

                                               Con sentenza 17 ottobre 2000 (inc. CEF VIG 15.2000.123), cresciuta in giudicato, questa Camera, quale autorità di vigilanza sull'operato degli Uffici esecuzione e fallimenti, ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________ contro l'emissione da parte dell'UEF di Locarno della comminatoria di fallimento 19/20 giugno 2000 nell'ambito dell'esecuzione n. 505'015 in esame e accertato che quest’ultima è valida. Di conseguenza la dichiarazione di fallimento impugnata, decisa ex art. 166 LEF sulla base di una valida comminatoria di fallimento e del relativo PE è stata correttamente pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città.

                                          2.   L'appello 4 settembre 2000 di __________ va quindi respinto. Di conseguenza, essendo stato concesso all'appello effetto sospensivo parziale, il fallimento va di nuovo pronunciato.

                                               La tassa di giustizia è a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

                                               Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia:

                                          1.   L'appello 4 settembre 2000 di __________, è respinto.

1.1.      Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________ a far tempo da mercoledì __________ alle ore 10.00.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 90.--, già anticipata da __________ resta a suo carico.

                                          3.   Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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