Incarto n. 14.2000.00079
Lugano 16 gennaio 2001 /B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 marzo 2000 da
__________ patr. dallo Studio legale __________
contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 30 maggio/7 giugno 2000 dell'UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 21 luglio 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 230.--, comprensiva delle spese, resta a carico della parte istante, la quale rifonderà alla controparte l'importo di fr. 400.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 2 agosto 2000 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 30 maggio/7 giugno 2000 dell'UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 13'500.-- oltre interessi al 5% dal 3 maggio 2000.
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un accordo transattivo concluso il 3 maggio 2000 davanti alla Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord (doc. A), sostenendo che secondo il predetto accordo l'escusso si è obbligato a pagarle entro il 15 maggio 2000 l'importo di fr. 13'500.--.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso non è comparso.
D. Con sentenza 21 luglio 2000 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l'istanza ritenendo che nell'ambito della transazione giudiziaria 3 maggio 2000 __________ ha agito in nome e per conto di ____________________parte convenuta in quella procedura, per cui non vi è riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti dell'escusso.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente negando che __________ abbia agito quale rappresentante della moglie. In tal caso avrebbe violato le norme di procedura secondo le quali la parte deve comparire personalmente o farsi rappresentare da un patrocinatore ex art. 64 ss. CPC. L'appellante ha poi sostenuto che visto che la convenuta non era comparsa, il Pretore ha ritenuto di procedere contro il marito, il quale si è dichiarato proprietario dei cavalli ed ha riconosciuto personalmente di doverle fr. 13'500.--. La creditrice ha poi ritenuto ingiustificata l'assegnazione di un'indennità di fr. 400.-- a __________, non essendo egli comparso all'udienza di contraddittorio e non essendosi fatto rappresentare.
Considerato
In diritto:
1.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Ex art. 32 CO quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore.
d) Dal verbale di udienza 3 maggio 2000 (doc. A) redatto nell'ambito della procedura promossa da __________ contro __________ davanti alla Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, si evince che __________ è comparso all'udienza in rappresentanza di __________ e che a questo proposito nessuna eccezione è stata sollevata dalla creditrice. In sede di appello quest'ultima ha sostenuto la tesi, secondo la quale dal predetto verbale emerge che __________ si sarebbe impegnato personalmente a versare l'importo di fr. 13'500.- entro e non oltre il 15 maggio 2000. Questa tesi va però respinta. Infatti dal tenore del doc. A risulta che a conclusione della verbalizzazione dell'udienza è stato concordato quanto segue:
" non appena la parte convenuta avrà mantenuto gli impegni di cui sopra (versamento dell'importo e ritiro dei 5 cavalli) la parte istante darà comunicazione alla Pretura per lo stralcio della causa".
Pertanto __________ non ha assunto il debito in esame a titolo personale, ma ha agito in rappresentanza della convenuta __________, che potrebbe essere divenuta debitrice nei confronti della procedente nell'ipotesi che abbia ratificato l'operato del merito. Di conseguenza non è data l'identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo e nell'istanza di rigetto con il debitore risp. con la debitrice di cui al verbale doc. A. L'istanza di rigetto dell'opposizione va quindi respinta per mancanza di valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti dell'escusso __________.
2. Con l'atto di appello __________ ha contestato l'assegnazione da parte della prima giudice di un'indennità di fr. 400.-- a __________.
Secondo l'art. 62 cpv. 1 OTLEF nelle procedure sommarie in materia di esecuzione (art. 25 n. 2 LEF) il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un'equa indennità come risarcimento delle spese.
Nel caso di specie l'escusso non è comparso all'udienza di contraddittorio, per cui non solo non ha sopportato spesa alcuna, ma non ha chiesto nemmeno alcuna indennità, per cui la prima giudice non poteva assegnargliene.
3. L'appello 2 agosto 2000 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Vista la pressoché totale soccombenza dell'appellante, la tassa di giustizia va a suo carico, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 2 agosto 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 luglio 2000 della Pretore della Giurisdizione di Mendrisio- Nord è così riformata:
"1. Invariato.
2. La tassa di giustizia in fr. 230.--, comprensiva delle spese, resta a carico della parte istante. "
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 345.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il