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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.01.2001 14.2000.71

3. Januar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,268 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2000.00071

Lugano 3 gennaio 2001 /B/fc/fb/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 maggio 2000 da

__________ patr. da: Studio legale __________  

contro

__________ patr. da: avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 13/17 aprile 2000 dell'UEF di Mendrisio;

sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 8 giugno 2000 ha così deciso:

                                  "1.   L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivi è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 8'500.-- oltre interessi al 5% dal 31.12.1995 su fr. 1'700.--, dal 31.12.1996 su fr. 1'700.--, dal 31 dicembre 1997 su fr. 1'700.--, dal 31.12.1998 su fr. 1'700.--, dal 31.12.1999 su fr. 1'700.-- e fr. 100.-- di spese esecutive.

                                   2.   La tassa di giustizia in fr. 200.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall'istante, è posta a carico della parte convenuta in ragione di 4/5 e per la rimanenza a carico della parte istante, a cui la controparte rifonderà altresì fr. 210.-- a titolo di ripetibili."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 26 giugno 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 20 luglio 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

rilevato che con ordinanza presidenziale 28 giugno/4 luglio 2000 l'istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;

ritenuto

in fatto:                      A.   Con PE n. __________del 13/17 aprile 2000 dell'UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 10'625.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 1994, indicando quale titolo di credito: "Rogito n. __________del 17.01.1987 dell'Avv. __________ ".

                                         Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa sul rogito n. __________del 17 gennaio 1987 del notaio avv. __________ (doc. B) con cui __________ ha dapprima frazionato il suo fondo part. __________ di __________in due mappali n. __________e n. __________ed in seguito ha donato alla figlia __________ e al figlio __________ la part. __________in comproprietà in ragione di una metà per ciascuno, mentre all'altra figlia __________ ha donato la part. __________. Il predetto rogito prevede poi al punto VI quanto segue:

                                         "La signora __________ si impegna a versare alla sorella __________ ed al fratello __________ l'importo annuo di fr. 1'700.-- (millesettecento) ciascuno, vita natural durante della madre Signora __________."

                                         La procedente pretende il pagamento dell'importo di fr. 1'700.-- per il periodo 1994-1999 ammontante a fr. 10'200.--, ossia fr. 1'700.-- x 6 anni, oltre alla quota parte per l'anno 2000.

                                  C.   All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che il versamento annuo di fr. 1'700.-- previsto nel rogito in questione va inteso quale indennizzo a favore della procedente e del fratello __________, ritenuto che la loro madre __________ si era riservata un diritto di abitazione vita natural durante gravante l'abitazione sita sulla particella n. __________loro donata, per cui la procedente ed il fratello __________ non potevano usufruire della proprietà ricevuta in dono. L'escussa ha però rilevato che dal 1994 la loro madre __________ si è definitivamente trasferita nella casa per anziani della fondazione __________ (doc. 3), per cui non si giustifica più il versamento dell'importo di fr. 1'700.-- all'anno concordato nel rogito.

                                  D.   Con sentenza 8 giugno 2000 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accolto parzialmente l'istanza, argomentando che il rogito doc. B costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF. Secondo la prima giudice la tesi dell'escussa, secondo la quale il versamento dell'importo annuale di fr. 1'700.-- sarebbe dovuto non già vita natural durante della madre - contrariamente al tenore letterale della clausola VI del rogito -, bensì solo fino a quando __________ avesse usufruito del diritto di abitazione che si era riservata sulla part. n. __________, non è stata resa sufficientemente verosimile. In sede pretorile è poi stata esclusa l'ammissibilità della dichiarazione doc. 2 rilasciata da __________, marito dell'escussa, essendo in contrasto con il divieto di testimoniare del coniuge di una parte sancito dall'art. 228 cifra 1 CPC a cui rinvia l'art. 25 LALEF.Inoltre nessuna ammissione a favore dell'interpretazione dell'escussa è stata ricavata nemmeno dalla lettera della procedente doc. 1.La prima giudice ha invece ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione a riguardo della pretesa per l'anno 1994, il relativo termine quinquennale essendo decorso dal 31 dicembre 1994 senza interruzione (art. 128 cifra 1 e art. 135 cifra 2 CO; doc. C), mentre ha ritenuto non ancora esigibile la pretesa per l'anno corrente. Gli interessi di mora al 5% sono stati concessi a far tempo dal 31 dicembre della rispettiva annualità.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

                                  F.   Delle allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:                    1.

                                  a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale  (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

                                  b)   Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

                                   c)   Il rogito n. __________del 17 gennaio 1987 del notaio avv. __________ (doc. B) costituisce in via di principio valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF.

                                         La procedente fonda la sua pretesa sul punto VI del predetto rogito. Dall'esame di questo punto risulta chiaramente l'impegno assunto da __________di versare alla sorella __________ ed al fratello __________ l'importo annuo di fr. 1'700.-ciascuno per tutta la vita della madre __________. La locuzione "vita natural durante" non lascia infatti dubbi sulla durata dell'obbligo assunto dall'escussa. Se __________ avesse inteso unicamente ovviare alla situazione venutasi a creare in seguito al diritto di abitazione che si era riservata sul sub G della part. n. __________, donata alla procedente e al figlio __________, allora nel rogito il pagamento degli importi di fr. 1'700.-avrebbe dovuto essere limitato alla durata del diritto di abitazione effettivamente esercitato. Il tenore del punto VI non lascia invece spazio ad interpretazione alcuna, in questa sede di procedura sommaria.

                                         Il rigetto provvisorio dell'opposizione concesso in prima sede va quindi confermato.

                                   2.   L'appello 26 giugno 2000 __________ va di conseguenza respinto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:                 1.   L'appello 26 giugno 2000 __________ , è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         La segretaria

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