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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2000 14.2000.6

9. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,495 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2000.00006

Lugano 9 marzo 2000/FC/fb/  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza di fallimento 19 novembre 1999 da

                                         __________

                                         contro

                                         __________

richiamata la declaratoria di fallimento 3 gennaio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano;

visto l'appello 12 gennaio 2000 di __________ redatto in tedesco, poi tradotto in italiano il 28/29 gennaio 2000 in conformità dell'ordinanza presidenziale 18 gennaio 2000;

rilevato che l'appellato non si è determinato

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 12 aprile 1999 __________ procede contro __________ per Fr. 10'336.15 sulla base dell'attestato di carenza di beni n. __________ emesso il 24 ottobre 1997.

                                  B.   La comminatoria di fallimento redatta su modulo in lingua italiana, notificata l'11 ottobre 1999 ad __________, non è stata oggetto di ricorso ex art. 17 LEF.

                                  C.   Con istanza 19 novembre 1999, formulata in italiano, __________ ha chiesto la declaratoria di decozione di __________.

                                  D.   Con ordinanza 23 novembre 1999 resa in lingua italiana, la Pretore ha citato le parti a comparire all'udienza del 15 dicembre 1999 per la discussione dell'istanza di __________ "chiedente la dichiarazione di fallimento della parte escussa".

                                  E.   Il 15 dicembre 1999 le parti sono comparse personalmente all'udienza. Dal verbale risulta che "il convenuto [__________] si oppone all'istanza ritenuto che è già incorso in un fallimento nel 1991" e che " il convenuto si rifiuta di firmare il verbale".

                                  F.   Con sentenza 3 gennaio 2000 la Pretore ha dichiarato il fallimento di __________.

                                  G.   Il 12 gennaio 2000 __________ ha inoltrato appello in tedesco. Con ordinanza presidenziale 18 gennaio 2000 è stato fissato all'appellante il termine per la traduzione in italiano. Con tempestivo atto 28 gennaio 2000 __________ ha infine trasmesso la traduzione in italiano dell'appello.

                                  H.   Il gravame è incentrato su due aspetti. In ordine __________ censura la violazione dell'art. 1 della "22. convenzione per la protezione dei diritti umani" e l'art. 14 CEDU perché non ha avuto la possibilità di ottenere udienza in una lingua per lui comprensibile. Nel merito contesta il credito, non potendosi spiegare "quale relazione legale poteva mai essere stata tra la mia persona e __________". Ammette di avere fatto iscrivere nel 1998 la sua ditta individuale a registro di commercio, per ottenere che "la cassa pensione mi pagasse per garantire il sostentamento della mia famiglia".

Considerato

in diritto:

                                   1.   L'art. 21 LALEF stabilisce il principio che il processo sommario in materia di esecuzione e fallimento deve svolgersi esclusivamente in lingua italiana e che i documenti allegati, non redatti in una delle lingue nazionali ex art. 4 Cost., devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano.

                                         La nuova disciplina costituisce norma speciale rispetto all'art. 203 CPC che prevede la produzione della traduzione solo su richiesta di una parte o del giudice. La semplificazione linguistica si giustifica perché il processo sommario è per sua natura connotato dal principio di celerità e sottoposto a dinamiche diverse dal rito ordinario (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 11 s., n. 1.3.5).

                                   2.   Le parti devono rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36). Il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura è ormai acquisito e non è affatto contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (DTF 106 Ia 303 cons. 2a; STF [II Corte civile] 1 dicembre 1992 in re A. B.; STF [CEF] 9 settembre 1991 in re A. B.; RDAT 1986, p. 38, n. 19). Né l'art. 8 cpv. 2 Cost. né l'art. 6 CEDU conferiscono, in linea di principio, a chi è parte in una procedura - anche di natura esecutiva - il diritto di esigere che una sentenza scritta sia tradotta nella sua lingua (STF [CEF] 9 settembre 1991 in re A. B.; DTF 115 Ia 65).

                                         E nemmeno è applicabile l'art. 14 Patto ONU II, che disciplina il corretto svolgimento del processo non solo penale e civile ma anche di quello esecutivo federale: da siffatta normativa non può però dedursi il diritto di usare altra lingua da quella imposta dal principio della territorialità, che caratterizza il diritto linguistico svizzero, e dal diritto processuale cantonale (DTF 124 III 207 cons. 4 e 122 I 238 s. cons. 2c con riferimenti).

                                         La pretesa ignoranza della lingua italiana non impedisce, in linea di principio, a chi non ne sia cognito di rivolgersi a un legale o a un traduttore (STF [II Corte civile] 4 giugno 1992 in re M. L. cons. 4 e STF [CEF] 9 settembre 1991 in re A. B; Cometta, op. cit., p. 119 s., n. 3.1).

                                         L'uso della lingua nel processo non è regolato dal diritto federale: infatti, se sul piano federale l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il riconoscimento delle tre lingue ufficiali della Confederazione (cfr. mutatis mutandis DTF 106 Ia 303 cons. 2a), per il resto è compito esclusivo dei Cantoni stabilire quali lingue ammettere nelle relazioni con i loro organi. In STF 25 aprile 1997 [inc. n. 5P.63/1997], in: BlSchK 1998, p. 37 s., il Tribunale federale ha stabilito che la domanda di fallimento formulata in tedesco al Tribunale di Ginevra deve essere dichiarata irricevibile d'ufficio perché in insanabile contrasto con il principio espresso all'art. 9 CPC-GE secondo cui "les parties procèdent en langue française" (su questa sentenza si veda anche la nota di Hansjörg Peter, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: SJZ 1998, p. 335).

                                         Nel Cantone Ticino è imperativo l'uso dell'italiano secondo le modalità disciplinate dall'art. 21 LALEF. Il non comprendere la lingua italiana non è motivo per opporsi ad una sentenza redatta in tale lingua, trattandosi di quella che la procedura impone per gli atti processuali che si svolgono in Ticino (cfr. in senso convergente, ancorché in procedura ordinaria, II CCA 17 novembre 1999 [inc. n. 12.1999.222] in re C. B. SA c. H. A).

                                   3.   Nel caso di specie è di tutta evidenza che __________ ha avuto a disposizione ogni mezzo per tutelare i propri diritti dal profilo linguistico con la tempestività che il rito sommario in materia di esecuzione e fallimenti impone. Infatti la vicenda esecutiva gli è ben nota in ogni suo aspetto, anche d'ordine linguistico, già dalla ricezione il 14 aprile 1999 del precetto esecutivo, cui è seguita la comminatoria di fallimento notificatagli l'11 ottobre 1999. __________ ha poi ricevuto l'istanza di fallimento 19 novembre 1999 e la contestuale citazione all'udienza per il contraddittorio, atti tutti formulati in lingua italiana e senza che l'escusso eccepisse alcunché. Pretendere solo all'udienza del 15 dicembre 1999 per la discussione dell'istanza di fallimento di non essere in grado di comprendere l'italiano è atto processuale manifestamente tardivo oltre che attitudine al limite del temerario. Si prescinde per questa volta dal sanzionare siffatto comportamento solo per ragioni di opportunità e di economia processuale.

                                   4.   Sull'argomento di merito fatto valere nel gravame, nel senso che a mente di __________ non esisterebbe alcun credito di __________ nei suoi confronti, va ricordato che questioni di merito sono sottratte al potere di cognizione del giudice del fallimento. In particolare, in sede di impugnazione ex art. 174 LEF, per il cpv. 1 la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore e le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (pseudonova). Per il cpv. 2 sono ammessi anche fatti nuovi in senso proprio, vale a dire realizzatisi dopo il giudizio pretorile (nova), nelle ipotesi previste ai n. 1-3 (debito estinto, compresi gli interessi e le spese; importo dovuto depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; ritiro della domanda di fallimento), a condizione che il debitore renda verosimile la sua solvibilità.

                                         Orbene nel caso di specie __________ non si richiama ad argomentazioni ricevibili in sede di impugnazione nel senso dell'art. 174 cpv. 1 e 2 LEF, limitandosi ad affermare che con __________ non vi sono rapporti "legali" e che non possiede nulla, contraddicendosi però subito dopo quando afferma di aver ottenuto il pagamento dalla cassa pensione dei contributi della previdenza professionale dopo aver "dovuto fondare per forza la ditta individuale".

                                         Ne consegue la reiezione del gravame, al limite del temerario.

                                   5.   La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 174 LEF e 21 LALEF,

pronuncia

                                   1.   L'appello 12/28 gennaio 2000 __________, è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da martedì 14 marzo 2000 alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.

                                   3.   È ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1 del presente dispositivo sul FUSC e sul FUC.

                                   4.   Intimazione:       __________

                                         Comunicazione:    Pretura di Lugano, Sezione 5

                                                                        Ufficio esecuzione di Lugano

                                                                        Ufficio fallimenti di Lugano

                                                                        Ufficio dei registri di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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