Incarto n. 14.2000.00043
Lugano 22 novembre 2000 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 febbraio 2000 da
__________ patr. dallo Studio legale __________
contro
__________ patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 4/7 febbraio 2000 dell'UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 5 aprile 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 370.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall'istante, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte fr. 500.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto
12 aprile 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 12 maggio 2000 la parte appellata si è opposta al gravame
con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 4/7 febbraio 2000 dell'UEF di Mendrisio l'ing. __________ ha escusso l'avv. __________ per l'incasso di fr. 150'000.-oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 1996, indicando quale titolo di credito: "Riconoscimento di debito del 12.12.1996."
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su uno scritto recante in calce quanto segue (doc. B)
"17.12.91 __________ versa per fine luglio 1992
fr. 150'000.--
(sigla) (sigla)"
così come su uno scritto 12 dicembre 1996 (doc. C) del seguente tenore:
"Caro Ingegnere,
cercherò di versarle CHF 20'000.-- prima di Natale
e ogni mese altri CHF 20'000.-- fino a estinzione
dell'amm di ca. CHF 150'000.--
Con cordiali saluti
(firma)"
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha contestato dapprima la legittimazione attiva del procedente, rilevando che quest'ultimo non è identificabile con quanto indicato nel doc. C. Infatti non è chiaro chi sia l'ingegnere. Il precettato ha poi contestato il doc. B rilevando che questo documento riporta una firma a lui erroneamente attribuita e che contiene varie citazioni manoscritte mai viste. D'altro canto il doc. C non costituisce valido riconoscimento di debito poiché vi è stato scritto "cercherò di pagare" e non "pagherò. Inoltre si riferisce ad un avere di ca. fr. 150'000.-- e non indica un debito riconosciuto come suo e quantificato con precisione. L'escusso ha poi osservato che non è chiaro come controparte possa trovarsi in possesso del doc. C senza alcuna spiegazione.
D. Con sentenza 5 aprile 2000 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accolto l'istanza, argomentando che l'autenticità della firma è presunta, per cui l'onere della prova spetta al debitore che la contesta. D'altro canto, ha rilevato la prima giudice, il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti. In casu i doc. B e C costituiscono valido riconoscimento di debito, risultando sufficientemente chiaro che il destinatario dello scritto doc. C è il procedente.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso ribadendo la mancanza di legittimazione attiva del procedente, negando di avere sottoscritto il doc. B e rilevando che nel doc. C è stato indicato "cercherò di pagare" riferendosi ad un importo di fr. 150'000.-- ma non all'avere di Giudici. D'altro canto quest'ultimo nulla riferisce circa l'accordo di base che lo legittimerebbe all'incasso.
F. Delle allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
d) Una firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia non falsa. Se la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all'escusso rendere verosimile che la firma non è la sua (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346; cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez, op. cit., § 4 n. 1). Ciò può essere fatto producendo firme, possibilmente coeve, che consentano il controllo di conformità, ritenuto che se presentano una struttura sostanzialmente diversa il grado di verosimiglianza dell'eccezione di falsità richiesto ex art. 82 cpv. 2 LEF è raggiunto. Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso.
e) L'appellante ha sostenuto di non avere sottoscritto il doc. B.
Nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione si può procedere al confronto delle sigle, che appaiono sul doc. B con la firma dell'escusso, che appare sul doc. C, rimasta incontestata, risp. sulla procura conferita in prima sede al suo rappresentante legale risp. su una richiesta di rinvio 15 febbraio 2000 dell'udienza in Pretura. Quest'ultime presentano delle differenze sostanziali. Esse sono visibili in particolare nel modo in cui è stata scritta la "C" di __________ - che invece non appare nelle sigle apposte sul doc. B - e l'indicazione della lettera iniziale "P" di "__________ - che pure non appare sul doc. B - e possono essere qualificate come sufficienti a rendere verosimile che nessuna delle due sigle apposte sul doc. B potrebbe essere quella dell'escusso. Il doc. B non può pertanto essere ritenuto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti dell'appellante.
f) L'appellante ha poi contestato la legittimazione attiva dell'ing. _________ a procedere sulla base del doc. C.
Dall'esame di questo documento risulta che l'escusso si è espresso nei confronti di una persona denominata "ingegnere". Che quest'ultimo sia identico con il procedente non risulta da documento alcuno. Di conseguenza non è data l'identità tra il creditore menzionato nel PE e nell'istanza di rigetto con la persona, non identificabile, di cui al doc. C.
In mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti del procedente, la sua istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione va respinta. La sentenza pretorile va pertanto in tal senso riformata.
2. L'appello 12 aprile 2000 dell'avv. __________ va quindi accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 12 aprile 2000 dell'avv. __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 5 aprile 2000 della Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:
"1. L'istanza 10 febbraio 2000 dell'ing. __________, è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 370.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico dell'ing. __________, il quale rifonderà all'avv. __________ fr. 500.-- a titolo d'indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 555.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico dell'ing. __________ il quale rifonderà all'avv. __________ fr. 500.-- a titolo d'indennità.
III. Intimazione a: - __________;
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria