Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.10.2000 14.2000.19

18. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,045 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2000.00019

Lugano 18 ottobre 2000 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 febbraio 2000 da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 20/26 gennaio 2000 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 febbraio 2000 ha così deciso:

"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 4 marzo 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 10 aprile 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________del 20/26 gennaio 2000 dell'UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 16'894.30 oltre interessi al 7% dal 23 settembre 1994, indicando quale titolo di credito: "fatt. del 23.8.94 di fr. 25'394.30 ./. acconti per fr. 8'500.--.

                                               Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                          B.  La procedente ha rilevato di avere già precedentemente presentato domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione per lo stesso credito basandosi solamente su un doc. G e che questa Camera ha respinto l'istanza, ritenendo che il predetto documento poteva lasciare il dubbio che __________ avesse riconosciuto il debito per conto del __________. Con l'istanza di rigetto dell'opposizione che ci occupa la __________ ha prodotto altri documenti, tra cui uno scritto 9 giugno 1994 (doc. B), recante l'intestazione "__________" del seguente tenore:

"                               Spett. Ditta

                                 __________                                              

                                Via __________

                                  __________

(_________ __________)

CONFERMA D'ORDINE opere nuova impermeabilizzazione tetto piano.

Per il V/sig. __________

Egregi Signori

Vi confermo la delibera dei lavori per la proprietà qui sopra,

come dalla vostra offerta in data 7.6.'94

Inizio dei lavori: immediato (tempo permettendo)

                                                                             Con stima

                                                                             (firmato: __________)

                                          PS: la fattura da trasmettere:

                                          __________            ____________________

                                          __________

                                          Agli atti si trova una fattura 23 agosto 1994 (doc. C) per fr. 25'394.30, indirizzata a "Spett. __________ ".

                                         La procedente ha poi prodotto due avvisi di accredito 7 settembre 1994 risp. 24 novembre 1994 (doc. D) concernenti acconti versati da __________ indicanti quale motivo del pagamento "__________. acconto" risp. "__________. acconto".

                                         Agli atti è stato versato inoltre uno scritto 28 ottobre 1994 (doc. E) dello Studio d'architettura __________ del seguente tenore:

                                         "propr. __________ - __________

                                         CONTABILITÀ - fatture scoperte

                                         Egregi Signori,

                                         mi riferisco al saldo della vostra fattura inerente l'oggetto qui sopra e Vi comunico che per motivi contabili potrò effettuare il relativo pagamento non prima del 15 novembre '94.

                                         Vi prego pertanto cortesemente a voler pazientare fino a tale data.

                                         Ringraziandovi per la comprensione Vi porgo i miei migliori saluti

                                                                       (firmato: __________)

                                         Agli atti si trova poi una richiesta di proroga 19 settembre 1995 (doc. G) dello Studio d'archittetura __________ del seguente tenore:

                                         "fattura __________ - __________

                                         CONTABILITÀ per sig. __________

                                         Egregi Signori

                                         Chiedo cortesemente una ulteriore proroga per il previsto saldo di detta

                                         fattura. Questione di giorni.

                                         (colloquio condominiale).

                                         Vi confermo per tranquillizzarvi che la liquidazione è stata verificata e che l'importo scoperto è pienamente di vostro diritto

                                          Con stima:

(firmato: __________ )"

                                               La creditrice ha poi rilevato che i doc. da H a M dimostrano in modo inequivocabile che gli altri condomini non le hanno conferito alcun lavoro ed a __________ alcun potere di rappresentanza. In risposta alle lettere 17 gennaio 2000 (doc. H e I) del rappresentante legale della __________ ai condomini __________ e __________, quest'ultimi con scritti 22 gennaio 2000 (doc. K) risp. 28 gennaio 2000 (doc. M) si sono dichiarati estranei ai lavori appaltati da __________. La procedente ha poi prodotto uno scritto 2 novembre 1995 (doc. L) del rappresentante legale della condomina ____________________ in merito agli interventi ancora da effettuare nel suo appartamento.

                                          C.  All'udienza di contraddittorio l'escusso ha negato la sua legittimazione passiva, essendo proprietario unicamente di un appartamento al piano terra dell'immobile. Egli ha poi rilevato che tutti i documenti prodotti dalla procedente fanno riferimento al condominio Aurora. Da nessun documento risulta che egli abbia agito quale proprietario dell'immobile.

                                          D.  Con sentenza 24 febbraio 2000 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito per la pretesa posta in esecuzione. La prima giudice ha sostenuto che non vi può essere dubbio sul fatto che __________ sia stato l'unico committente dei lavori, ritenuto che egli ha accettato incondizionatamente la fattura 23 agosto 1994, chiedendo personalmente un'ulteriore dilazione di pagamento della medesima e precisando che la liquidazione era verificata e che l'importo scoperto risultava pienamente di spettanza della creditrice. Che egli non era legittimato a rappresentare i condomini, è dimostrato dalle dichiarazioni di cui ai doc. K e M. La lettera inviata dal rappresentante legale dei condomini __________ a __________ già il 2 novembre 1995, e quindi precedentemente a questa procedura, attesta inoltre l'esistenza di un contratto di appalto tra i condomini __________ e lo stesso __________. La medesima lettera, messa in relazione con la dichirazione di cui al doc. K, conferma la tesi secondo la quale l'arch. __________ personalmente e di sua iniziativa i lavori alle imprese interessate alla riattazione. In prima sede è poi stato rilevato che  sebbene in tutto l'incarto figuri il nome "__________", tale dicitura va intesa quale riferimento all'opera in esecuzione e non può essere intrepretata quale indicazione del debitore dei lavori eseguiti, ritenuto inoltre che il __________ non ha personalità giuridica e che quindi come tale non può essere parte contrattuale. Inoltre da nessuno degli atti prodotti risulta che __________ abbia agito quale rappresentante legale di tutti i condomini.  La prima giudice ha poi rilevato che dallo scritto 28 ottobre 1994 di __________ alla procedente si evince inequivocabilmente come la dicitura "__________ ” sia stata indicata quale specificazione della proprietà oggetto delle fatture ancora aperte e quindi come mezzo di identificazione dell'argomento in oggetto. Dallo stesso scritto emerge anche la volontà univoca di __________ - e non dei condomini - di volere pagare il dovuto, ritenuto che la comunicazione è formulata in prima persona.

                                          E.  Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

                                          F.  Delle argomentazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                      1.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

                                          b)  Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                          c)  Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

                                          d)  Dall'esame della conferma d'ordine 9 giugno 1994 (doc. B) inviata dall'escusso alla __________ emerge che l'opera appaltata era la nuova impermeabilizzazione del tetto piano del __________ ad __________ e che la fattura doveva essere trasmessa al __________, presso lo Studio di archittetura __________. In effetti la __________ ha inviato la fattura 23 agosto 1994 (doc. C) al predetto indirizzo. Il 7 settembre 1994 risp. il 24 novembre 1994 sono stati versati da __________ due acconti di fr. 3'500.-- risp. fr. 5'000.-- (doc. D) indicanti quale motivo dei pagamenti "__________".

                                               Con lo scritto 28 ottobre 1994 (doc. E), riferendosi sempre al __________ e alle fatture ancora scoperte, l'escusso ha comunicato alla procedente che per motivi contabili avrebbe potuto effettuare il relativo pagamento non prima del 15 novembre 1994. Il 19 settembre 1995 (doc. G) __________ ha chiesto un'ulteriore proroga per il saldo della fattura concernente il __________ motivandola con "colloquio condominiale", confermando che la liquidazione era stata verificata e che l'importo scoperto spettava alla __________. Orbene tutti i predetti documenti si riferiscono a lavori concernenti il __________. La relativa fattura doveva essere intestata - e lo è stata - allo stesso __________ presso l'arch. __________ o. Questi nella richiesta di un'ulteriore proroga per il pagamento dello scoperto indica che doveva avere luogo un colloquio condominiale. Questi documenti costituiscono pertanto sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere verosimile l'eccepita mancanza di legittimazione passiva dell'appellante. Il fatto che la __________ abbia dichiarato nel suo scritto 22 gennaio 2000 (doc. K, punto 2.2) di non avere mai affidato all'escusso lavori per conto del condominio, non significa necessariamente che per la __________ controparte in questa sede di procedura sommaria sia __________ personalmente, considerato come la procedente ha indirizzato la sua fattura (doc. C) al "__________ c/o l'arch. __________ " e non __________. D'altro canto la dichiarazione del __________ (doc. M) è ininfluente, avendo egli acquistato l'appartamento nel 1997 e i lavori in oggetto essendo stati eseguiti prima di tale data.

                                               In via abbondanziale va poi rilevato che anche se venisse fornita la prova che al momento dell'appalto dei lavori __________ era unico proprietario delle PPP, ex art. __________CC escussa avrebbe dovuto essere la comunione dei comproprietari per piani al luogo in cui si trova il fondo (art. 46 cpv. 4 LEF) e non __________ personalmente.

                                               Non potendo ritenere che vi sia identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo e nell'istanza con il debitore risultante dai documenti prodotti, questi non possono costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti dell'appellante.

                                               L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata dalla __________ va quindi respinta e di conseguenza la sentenza pretorile in tal senso riformata.

                                          2.   L'appello 4 marzo 2000 di __________ va quindi accolto.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                          I.    L'appello 4 marzo 2000 di __________, è accolto.

                                               Di conseguenza la sentenza 24 febbraio 2000 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

                                               "1.   L'istanza  2 febbraio 2000 __________, è respinta.

                                                 2.  La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della __________ la quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità."

                                          II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________ la quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.

                                          III.  Intimazione a:  - __________;

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

14.2000.19 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.10.2000 14.2000.19 — Swissrulings