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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2000 14.2000.00089

22. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,445 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2000.00089

Lugano 24 novembre 2000 /CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile di cui all’inc. __________ della Pretura di Lugano, Sezione 5, a dipendenza dell’istanza di sequestro 11 settembre 2000 di

__________    

contro  

__________    

e dell’appello (diretto) 18 settembre 2000 contro il decreto di sequestro 13 settembre 2000 emanato dal Pretore del Distretto di Lugano, promossa da

                                               __________

chiedente sia giudicato:

                                          “A.    All’appello presentato da __________. e dall’ing. __________ è concesso effetto sospensivo.

                                           B.   L’appello di __________ e dell’ing. __________, è dichiarato ricevibile e quindi accolto in ordine.

                                           C.   L’appello di __________ e dell’ing. __________, è accolto nel merito, di conseguenza il decreto 13 settembre 2000 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, di cui all’incarto no. __________ è annullato e riformato come segue:

                                                  I.   In via principale

                                                All’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano

                                               debitore      __________                                              creditore        

                                               credito        fr. 5'000'000.-- oltre interessi al 5% dal 1 luglio 2000

                                               titolo del credito con la

                                               data, o causa del credito   art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF

                                               causa del sequestro           risarcimento danni per violazione di accordi contrattuali e atto illecito

                                               oggetti da sequestrare       presso ____________________; ogni avere patrimoniale di qualsiasi genere e natura, materiale o immateriale, in particolare i crediti nonché i titoli azionari rappresentanti il capitale azionario, oppure le quote della __________ appartenenti a __________

                                               II.     In via subordinata

                                               All’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano

                                               debitore      __________

                                               creditore     __________

                                               credito        fr. 5'000'000.-- oltre interessi al 5% dal 1 luglio 2000

                                               titolo del credito con la

                                               data, o causa del credito   art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF

                                               causa del sequestro           risarcimento danni per violazione di accordi contrattuali e atto illecito

                                               oggetti da sequestrare       presso __________ ogni avere patrimoniale di qualsiasi genere e natura, materiale o immateriale, in particolare i crediti nonché i titoli azionari rappresentanti il capitale azionario, oppure le quote della __________ appartenenti __________

                                               Il creditore è responsabile giusta l’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni derivanti da questo sequestro, se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che non vi era causa di sequestro, o che il credito non esisteva.

                                               A quest’uopo si rende garante ad ogni effetto di legge derivante dal presente sequestro e dovrà prestare una garanzia bancaria di fr. 30'000.-- entro 30 giorni dall’intimazione del presente decreto, di primario Istituto bancario avente la sede principale, una succursale o una rappresentanza nel Ct. Ticino che possa accettare depositi a risparmio in virtù dell’art. 15 LF 8.11.134 sulle banche e le casse di risparmio. La garanzia è valida sino a revoca del giudice; se non viene prestata il sequestro sarà caduco.

                                           D.   Tasse, spese di giudizio e indennità ripetibili a carico di __________

vista l’ordinanza presidenziale 3 ottobre 2000 che accoglie l’istanza per effetto sospensivo limitatamente alla prestazione della garanzia di fr. 1'000'000.--;

vista la rinuncia da parte dei convenuti a presentare osservazioni;

considerato che con le suddette conclusioni, i sequestranti intendono, in poche parole, contestare la decisione pretorile che impone loro la prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 1'000'000.--, subordinatamente far ridurre l’importo di questa garanzia a fr. 30'000.--;

                                                  che in una recente sentenza (STF [5P. 240/2000] 15 agosto 2000, cons. 2), la cui motivazione è appena giunta alla cancelleria di questa Camera, il Tribunale federale ha rilevato, in un obiter dictum dettagliatamente motivato, che fintanto

                                                  che la procedura di sequestro è pendente davanti al primo giudice, e quindi anche durante la procedura di opposizione al decreto di sequestro ex art. 278 LEF, il ricorso all’autorità cantonale giudiziaria superiore è prematuro, quand’anche fosse previsto dal diritto cantonale, poiché quest’ultimo non può derogare al diritto federale;

                                                  che un ricorso può infatti essere esperito solo contro la decisione sull’opposizione (art. 278 cpv. 3 LEF);

                                                  che da quest’ultima considerazione va dedotto che l’appello (diretto) contro il decreto di sequestro, qualora sia stata interposta opposizione, è da dichiarare irricevibile, dato che l’appello verte sul decreto di sequestro e non ovviamente sulla decisione sull’opposizione, per ipotesi posteriore al decreto;

                                                  che al sequestrante è comunque data la possibilità di chiedere, nella procedura di opposizione o con ricorso (ex art. 278 cpv. 3 LEF) contro la relativa decisione, la soppressione o la riduzione della garanzia fissata nel decreto di sequestro (FF 1991 III 124; Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, ZBJV 1994, p. 611; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 475; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 29 ad art. 273);

                                                  che, nel caso di specie, non è noto a questa Camera se sia stata interposta o meno opposizione al decreto di sequestro in esame;

                                                  che dalla predetta sentenza non pubblicata del Tribunale federale (cons. 2 aa, p. 7) risulta tuttavia che il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 (cfr. FF 1991 III 123, n. 208.7), non ha voluto, contrariamente all’opinione di Gasser (op. cit., p. 605), estendere alla questione della garanzia la competenza dei cantoni di prevedere un rimedio di diritto contro le decisioni che rifiutano il sequestro;

                                                  che, fondandosi su un’interpretazione estensiva del testo dell’art. 278 cpv. 1 LEF (invece di “chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro” è necessario leggere “ chi è toccato nei suoi diritti da una decisione del giudice del sequestro), è quindi lecito riconoscere al sequestrante la possibilità di interporre opposizione quando egli ritiene che la decisione sulla garanzia lo tocchi in modo importante nei propri diritti, conformemente a quanto sostenuto da una parte della dottrina (cfr. Reeb, op. cit., p. 475-476; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 10 ad art. 278; contra: Gasser, op. cit., p. 605; Michel Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 83; Stoffel, op. cit., n. 29 ad art. 273, dove però, alla nota seguente, sembra manifestare diversa opinione in caso di successiva modifica della cauzione; la questione è stata lasciata aperta nella predetta sentenza non pubblicata del TF, cons. 2b);

                                                  che questa soluzione ha il vantaggio di permettere al sequestrante che vuole contestare la decisione sulla garanzia di adire sempre il giudice del sequestro, in particolare nei casi in cui non sa se è stata interposta o no opposizione, ciò che costituisce la regola, essendo i termini di opposizione (art. 278 cpv. 1 LEF) e di appello contro il decreto di sequestro (art. 22 cpv. 1 LALEF) entrambi di 10 giorni;

                                                  che si evita così la problematica sovrapposizione di due procedure parallele di impugnazione (opposizione ed appello cantonale, cfr. Reeb, op. cit., loc. cit.);

                                                  che il fatto che l’appello previsto dal diritto cantonale rimanga possibile contro le decisioni che rifiutano totalmente o parzialmente il sequestro (cfr. succitato Messaggio del Consiglio federale) si giustifica con il fatto che si impone in questi casi una procedura unilaterale di impugnazione, per garantire l’effetto di sorpresa che sta alla base dell’istituto del sequestro;

                                                  che nel caso in cui solo la decisione sulla garanzia viene impugnata non vi è necessità di una procedura unilaterale, poiché il decreto di sequestro, compresa la decisione sulla garanzia, è stata notificata al sequestrato e ad eventuali terzi lesi dal provvedimento;

                                                  che al contrario, il sequestrato ed i terzi devono avere l’occasione di difendersi, la procedura di opposizione apparendo a questo proposito più appropriata, sotto il profilo della parità delle armi, perché consente la produzione di nova (cfr. art. 278 cpv. 3 i.f. LEF), contrariamente all’appello del diritto ticinese;

                                                  che, nel caso di specie, i sequestranti avrebbero pertanto dovuto interporre opposizione al decreto di sequestro;

                                                  che in virtù dell’art. 126 CPC al quale rinvia l’art. 25 LALEF, l’appello in esame, quand’anche indirizzato ad un’autorità incompetente, deve essere considerato come una valida e tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF e trasmesso in quanto tale al giudice del sequestro;

                                                  che viste le peculiarità del caso e segnatamente la novità del tema, peraltro non chiaramente affrontato dalla dottrina, si prescinde dal prelevare spese e non si assegnano ripetibili;

Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,

pronuncia:                    

                                          1.   L’appello 18 settembre 2000 di __________ è irricevibile.

                                          2.   L’incarto è trasmesso alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, per le proprie incombenze, nel senso dei considerandi.

                                          3.   Non si preleva tassa di giustizia né si assegnano ripetibili.

                                          4.   Intimazione a:  - ________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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