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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2000 14.2000.00055

26. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,608 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2000.00055

Lugano 26 giugno 2000 /CJ/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 aprile 2000 da

__________  

contro  

__________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 4 maggio 2000 ha così deciso:

                                “1.      È rigettata in via definitiva per la somma di fr. 10'667'910,20 oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1996 al 4 maggio 2000 su fr. 10'676'410,20 e dal 5 maggio 2000 su fr. 10'667'910,20 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell'UEF di Bellinzona, notificato il 3 aprile 2000.

                                 2.      La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-, da anticipare dall'istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 3'500 per ripetibili.

                                 3.      omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 15 maggio 2000 ha postulato la reiezione dell’istanza e protestato spese e ripetibili di prima e seconda istanza;

ritenuto

in fatto:                 A.      Con PE n. __________del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona (doc. A), __________ ha escusso __________ per il pagamento di fr. 10'676'410,20 (pari a US$ 6'393'060 al cambio di 1.67 fr./US$ del 9 marzo 2000), oltre interessi al 5 % dal 16 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito "Esecuzione a convalida del sequestro no. ____________________ Sentenza 08.05.1995 della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona, cresciuta in giudicato”. L'escusso ha interposto tempestiva opposizione all'esecuzione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

                                B.      La procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza penale 8 maggio 1995 (doc. B), che, al punto 6 del dispositivo, recita: "Nei confronti di __________ è ordinato il risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CP per US dollari 6'393'060.--, assistito ai fini della sua esecuzione dall'importo di US dollari 4 milioni (più interessi maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore sopracenerino. Detto risarcimento è assegnato ex art. 60 alla __________ __________, deduzion fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali in quanto non incassate dai condannati". Detta sentenza è cresciuta in giudicato il 16 luglio 1996 (doc. B, i.f.).

                                C.      All'udienza di contraddittorio 4 maggio 2000, l'escusso ha contestato, senza motivazione, la capacità dell'escutente di stare in giudizio nonché la data indicata per la decorrenza degli interessi. Subordinatamente, egli ha inoltre posto in compensazione la somma di fr. 8'500.— stabilita da questa Camera a titolo di tassa di giustizia di seconda istanza e di indennità, mediante decisione 24 febbraio 2000 (con la quale era stato accolto l’appello di __________ contro una decisione di rigetto dell’opposizione emanata in una precedente esecuzione tra le stesse parti e relativa allo stesso credito, cfr. doc. 1). In replica, l'escutente ha contestato, senza motivazione, le allegazioni dell'escusso e si è riservato di far valere in altra sede le ripetibili dovute da __________in precedenti procedure. In duplica, quest’ultimo ha ribadito le proprie tesi e richieste.

Il giudice ha verificato e confermato la conformità degli originali presentati seduta stante dall’escutente con i documenti prodotti.

                                D.      Con sentenza 4 maggio 2000, il Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto quasi integralmente l'istanza di rigetto, argomentando che non aveva motivo di dubitare della capacità di essere parte della __________ che il cambio in franchi svizzeri della somma stabilita nella sentenza penale era stato correttamente effettuato al giorno della domanda di esecuzione e che la data indicata come inizio della decorrenza degli interessi di mora (16 febbraio 1996) andava ammessa, poiché corrispondeva alla data dell'avvio di una prima esecuzione (cfr. doc. 1, punto D). Il primo giudice ha tuttavia ridotto l’importo richiesto dall’istante della somma di fr. 8'500.—opposta in compensazione dall’escusso e concesso gli interessi sull’ammontare totale richiesto solo fino al 4 maggio 2000, data della propria sentenza.

                                E.      Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato ___________ ritenendo che l'escutente non avesse dato la prova che la __________ disponesse della capacità giuridica di stare in giudizio secondo il diritto dello ___________ come imposto dall'art. 16 LDIP. Egli ha nuovamente richiesto, come nell'esecuzione precedente, che all'appello venisse concesso effetto sospensivo, ciò che gli è stato di nuovo rifiutato con decreto 17 maggio 2000, per i motivi già espressi precedentemente.

Nelle sue osservazioni 6 giugno 2000, l'escutente si è fondata sulla dichiarazione giurata 14 marzo 2000 del signor __________ (doc. F) per ribadire la propria legittimazione processuale. Essa ha inoltre richiesto l’attribuzione di congrue ripetibili in considerazione della temerarietà dell’appello.

Considerato

in diritto:               1.      L'escusso contesta la capacità processuale dell'istante, la __________

                                          __________ che a suo parere non è stata dimostrata con riferimento al diritto dello __________, applicabile a tale questione in virtù degli art. 154 e 155 lett. c LDIP.

                                          a)     L’escutente fonda la sua capacità processuale sui doc. E e F. Da questi affidavit risulta che la società __________ __________ ha deciso la sua liquidazione volontaria il 29 aprile 1996, che i signori __________ __________ e __________, quali liquidatori della ____________________, hanno, in data 13 febbraio 1998, conferito procura allo studio legale __________ per recuperare la somma di US$ 6'393'060 riconosciuta alla __________ con la summenzionata sentenza 8 maggio 1995, che il Notaio Pubblico __________ ha controllato i poteri dei suddetti liquidatori (“dichiarazione statutaria notarile di esecuzione della procura”, punto 1, doc. E) e che __________ ha confermato con affidavit 14 marzo 2000 (doc. F) il mandato dello studio __________ nonché il fatto che la __________ è tuttora in liquidazione, fino al completo recupero della somma dovuta da __________ e/o __________ __________. Tali documenti costituiscono atti pubblici ai sensi dell'art. 198 CPC, che attestano sia la capacità processuale della __________ sia il potere di rappresentanza, tuttora esistente, conferito all'avv. __________ (potere del resto non contestato).

                                          b)    Ben poteva quindi il Pretore considerare che la legittimazione attiva dell’escutente non era dubbia. Come già richiamato all’escusso in occasione del suo precedente appello (cfr. doc. 1, cons. 1 a-c), spettava a lui, in queste circostanze, addurre indizi concreti, seri e concludenti atti a rimettere in causa la capacità processuale della __________ (cfr. DTF 105 III 111; CEF 9.8.1988 B. C. T.c. K.). Un semplice rinvio al diritto dello __________ senza documenti atti ad attestarne il contenuto, è al riguardo insufficiente.

                                2.      __________ non ha riproposto in sede di appello le altre censure sostenute davanti al primo giudice. Vanno però esaminati d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nonché il trinomio delle identità tra, da una parte, l’escutente, l’escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, e, dall’altra parte, il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep. 1989, p. 331).

                                          a)     Come rettamente rilevato dal giudice di prime cure, la sentenza penale 8 maggio 1995 (doc. B), e meglio il suo punto 6, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

                                          b)    L’identità del creditore indicato in sentenza __________e dell’escutente __________risulta dall’affidavit (doc. E) prodotto dall’appellata.

                                          c)     L’importo di cui alla sentenza penale è stato regolarmente convertito in franchi svizzeri alla data dell’esecuzione (cfr. doc. C e D).

                                          d)    Gli interessi sono dovuti dal momento dell’infrazione penale, un’interpellazione non essendo necessaria per i crediti derivanti da atto illecito ("fur semper in mora", Engel, op. cit., p. 687, n° 6). La data di decorrenza degli interessi indicata dall’escutente (16 febbraio 1996) è posteriore all’infrazione (la sentenza penale reca la data 8 maggio 1995) ed è quindi ammissibile.

                                          e)     In virtù dell’art. 124 cpv. 2 CO, due crediti opposti in compensazione sono da ritenere reciprocamente e retroattivamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui sono diventati a vicenda compensabili, ossia alla data in cui l’uno o l’altro credito è diventato esigibile per ultimo (cfr. art. 120 cpv. 1 CO e Engel, op. cit., p. 676-677, n. 198). In casu, la compensazione avrebbe quindi dovuto avere effetto alla data della precedente sentenza di rigetto di questa Camera (ossia il 24 febbraio 2000). La sentenza impugnata, che ritiene invece la data del 4 maggio 2000, non può tuttavia essere modificata, visto che l’appellante non contesta questo punto e che le eccezioni dell’escusso ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF non vanno esaminate d’ufficio (p. es. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 50 ad art. 81).

                                3.      L'appellata ha chiesto "vista la temerarietà dell'appello", l'atribuzione di "congrue ripetibili in applicazione dell'art. 152 CPC" (cfr. osservazioni 6 giugno 2000, p. 2 i.f.).Siffatta domanda è irricevibile. La declaratoria di temerarietà non trova pratica attuazione nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento.

                                          Per il principio di esclusività dedotto dall'art. 1 cpv. 1 OTLEF è data la sola applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF per la determinazione dell'indennità alla parte vincente. L'esistenza di norma specifica non consente il rinvio all'art. 152 CPC in virtù dell'art. 25 LALEF, richiamata la disciplina dell'art. 26 LALEF.

                                4.      L’appello 15 maggio 2000 __________ va respinto.

Tassa di giustizia e indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 67 cpv. 1 no. 3, 80, 81 e 84 LEF; 1 cpv. 1, 61 cpv. 1 2 62 cpv. 1

OTLEF; 25 e 26 LALEF; 152 CPC;

pronuncia:           1.      L’appello 15 maggio 2000 __________ è respinto.

                                2.      La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'500.--, già anticipata da __________, è posta a suo carico; egli rifonderà a controparte fr. 3'500.-- di indennità.

                                3.      Intimazione:

                                          ____________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                          La segretaria

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