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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2000 14.2000.00054

26. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·614 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2000.00054

Lugano 26 giugno 2000 /B/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 24 novembre 1999 presentata da

__________ (rappr. dalla __________)  

contro

__________

sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 maggio 2000 ha così deciso:

                                "1.      È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 2 maggio 2000 alle ore 14.00.

                         2./3./4.      Omissis"

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 12 maggio 2000 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 16/19 maggio 2000 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:                 A.      Con istanza 24 novembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 23'832.55 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                B.      All’udienza di contraddittorio del 12 aprile 2000 nessuno è comparso.

                                C.      La __________ ha postulato l’annullamento del fallimento, argomentando che nell'ambito dell'udienza di contraddittorio 17 novembre 1999, come risulta dal relativo verbale (doc. B), la creditrice ha ritirato l'istanza di fallimento in quanto erano emersi i pagamenti avvenuti l'8 maggio 1998 risp. il 24 febbraio 1999 ad un ufficio incassi di __________ di due acconti per complessivi fr. 12'000.--. __________ ha poi presentato una nuova istanza di fallimento. Prima della pronuncia del fallimento, dopo avere chiesto alla nuova rappresentante della creditrice __________, a quanto ammontava il saldo ancora dovuto, la debitrice il 18 aprile 2000 ha versato fr. 14'750.-- (doc. G).

Considerato

in diritto:               1.      Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.

                                          Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                2.      L'appellante adduce per la prima volta in sede di appello di avere completamente saldato il suo debito nei confronti della __________ A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti, ossia il verbale di una precedente udienza di contraddittorio (doc. B), da cui risulta che la __________ ha preso atto del pagamento di fr. 2.000.-- risp. fr. 10'000.--, così come la ricevuta concernente il pagamento di fr. 14.750.-- (doc. G), costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto completo pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va dunque annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                3.      La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                          Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                          Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia:             I.      L’appello 12 maggio 2000 __________ è accolto.

                                                  1.       La dichiarazione di fallimento 2 maggio 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti della __________, è annullata.

                                                  2.       La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

                                                  3.       Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________

                                 II.      La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________.

                                III.      Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria:

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