Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.2000 14.2000.00034

3. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,085 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2000.00034

Lugano 3 novembre 2000 /EC/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. febbraio 2000 da

__________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 21/25 gennaio 2000 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano con sentenza 14 marzo 2000 ha così deciso:

“1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva.

2.    La tassa di giustizia in fr. 160.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 29 marzo 2000 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata il 21 aprile 2000 ha presentato le sue osservazioni;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________del 21/25 gennaio 2000 __________ ha escusso __________, per l’incasso di:

1)       fr. 8'599.90 oltre interessi al 6% dal 9 agosto 1991;

2)       fr. 100.--,

                                               indicando quale titolo di credito:

                                               1)    stipendio 98 (recte: 1988) dovuto a forza dell’accordo transattivo del 24.2.98 (recte: 1989) e precisato con sentenza definitiva del 23.10.89 dal Pretore di Lugano;

                                               2)    spese.”

                                               Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Lugano.

                                          B.  Il procedente fonda la sua pretesa sull’accordo transattivo stipulato tra lui e la convenuta all’udienza del 24 febbraio 1989 nella procedura per mercedi e salari inc. n. 176/b/1988 della Pretura di Lugano, Sezione 1, da lui introdotta contro l’escussa in data 16/19 dicembre 1988 (doc. B). In tale accordo è stato convenuto che “l’indennità di malattia pertoccante all’attore per i mesi di novembre e di dicembre (n.d.r.: 1988) le verrà corrisposta dalla ditta __________ per intero a liquidazione di ogni sua pretesa a dipendenza del cessato rapporto di lavoro”. Con la decisione 23 ottobre 1989 (doc. C), il Pretore ha poi accertato, in via di interpretazione, che “nell’accordo transattivo del 24 febbraio 1989 il salario determinate per il calcolo dell’indennità di malattia è quello di franchi 2'221.-- al mese”.

                                               Il procedente versa pure agli atti un conteggio allestito dai __________ (doc. D) relativo all’asserito stipendio dovuto e effettivamente versato dall’escussa al procedente nel 1988, dal quale si evince che __________ sarebbe sua debitrice dell’importo capitale di fr. 8'599.90.

                                          C.  All’udienza di contraddittorio l’escussa ha eccepito in via preliminare la prescrizione del credito, poiché dalla decisione cresciuta in giudicato del Pretore di Lugano sarebbero trascorsi più di 10 anni.

                                               Nel merito __________ ha asserito di aver già effettuato i pagamenti pattuiti nell’accordo del 24 febbraio 1989.

                                               A mente dell’escussa il calcolo di cui al doc. D sarebbe sbagliato in quanto nel medesimo non è stato considerato che dal 1. gennaio 1988 l’istante era inabile al lavoro nella misura del 50% e quindi il salario doveva essere ridotto di conseguenza.

                                          D.  Con sentenza 14 marzo 2000 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione, rilevando che la documentazione prodotta e segnatamente l’accordo giudiziale doc. B e la sentenza di interpretazione doc. C, rappresentano titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

                                               La Giudice di prime cure ha respinto l’eccezione di prescrizione perché l’invio del precetto esecutivo n. __________ del 10/11 ottobre 1991 (doc. F) ha interrotto la decorrenza del termine di prescrizione.

                                               Relativamente all’eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento, la prima Giudice ha ritenuto che il salario di fr. 2'221.-- mensili fosse già adeguato alla rendita di invalidità percepita dall’istante. L’escussa non avrebbe dunque provato l’avvenuto adempimento, ritenuto che le basi di calcolo da lei adottate non rispecchierebbero quanto contenuto nella decisione del Pretore.

                                          E.  Contro la sentenza della Segretaria assessore si è tempestivamente aggravata __________, postulando che l’opposizione da lei interposta venga mantenuta e che il convenuto venga condannato a versarle almeno fr. 1'000.-- di indennità.

                                               L’appellante ha sostenuto di aver già corrisposto quanto dovuto al procedente in base all’accordo transattivo del 24 febbraio 1989 e alla sentenza interpretativa del 23 ottobre 1989.

                                               __________ ha rilevato che, malgrado fossero stati debitamente prodotti sia i conteggi delle indennità malattia calcolati dalla Cassa Malati __________, riveduti sulla base dell’accordo transattivo e della sentenza interpretativa, sia i giustificativi dei pagamenti, la prima Giudice ha dato per acquisito il conteggio dei __________, peraltro sempre contestato.

                                               __________ ha evidenziato che nei mesi di novembre e dicembre 1988 le indennità di malattia pertoccanti al procedente si estendono dal 4 novembre al 20 novembre e dal 24 novembre all’11 dicembre per complessivi 35 giorni. La prestazione dovuta al lavoratore secondo il contratto di malattia sarebbe l’80% del salario. In considerazione di questo al procedente erano dovuti fr. 2'073.--, ossia l’80% di fr. 2'221.--, diviso 30 giorni e moltiplicato per 35.

                                               Essendo stati versati per il periodo dal 4 novembre 1988 in avanti complessivi fr. 2'214.40, la pretesa posta in esecuzione sarebbe estinta.

                                          F.  Con osservazioni 21 aprile 2000 __________ ha contestato che l’appellante abbia provveduto a versare quanto stabilito dal Pretore con l’accordo transattivo e con la sentenza interpretativa, ossia fr. 8'699.90. A titolo prudenziale ha pure contestato l’avvenuto pagamento di fr. 2'214.40 e la circostanza che tale pagamento si riferisse a quanto stabilito nelle decisioni in questione.

Considerato

in diritto:

                                      1.a)   Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è passata in giudicato, ossia quando non può più essere impugnata con un rimedio ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 n. 2).

                                          b)  Secondo l’art. 80 cpv. 2 LEF le transazioni e le ricognizioni giudiziali sono parificate a sentenze esecutive e giustificano pertanto il rigetto definitivo dell’opposizione. La ricognizione giudiziale è definita da dottrina e giurisprudenza quale dichiarazione resa dal debitore dinanzi ad un tribunale e contenente il riconoscimento incondizionato totale o parziale della pretesa formulata in giudizio tendente a porre termine alla lite ed evitare così un giudizio sul merito (cfr. Jäger, Comm. à la LP, ad art. 80 n. 10; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 104 p. 251; SJZ 1956 p. 62; BJM 1955 p. 86, 1956 p. 164; CCC ottobre 1989 in re G./S.).

                                          c)  Nella transazione giudiziale sottoscritta il 24 febbraio 1989 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 (doc.B), le parti hanno convenuto che “l’indennità di malattia pertoccante all’attore per i mesi di novembre e di dicembre le verrà corrisposta dalla ditta __________ per intero a liquidazione di ogni sua pretesa a dipendenza del cessato rapporto di lavoro”. Con istanza 16 marzo 1988 __________ ha chiesto al Pretore in via di interpretazione del predetto accordo, “l’accertamento dell’importo del salario giornaliero determinante per il calcolo delle indennità di malattia, cioè per il periodo dal 4 al 20 novembre e dal 24 novembre all’11 dicembre 1988” (doc. C). Nella decisione 23 ottobre 1989 il Pretore ha rilevato, per quanto di interesse nella fattispecie, che per i mesi di novembre e dicembre 1988 il salario mensile dovuto dall’escussa al procedente era di fr. 3'031.-- a cui dovevano essere decurtati fr. 810.-- della rendita di invalidità al 50% percepita per tali mesi direttamente dal procedente. Di conseguenza nella medesima decisione il Pretore ha accertato, in via di interpretazione, che “nell’accordo transattivo del 24 febbraio 1989 il salario determinate per il calcolo dell’indennità di malattia è quello di franchi 2'221.-- al mese” (doc. C).

                                               Dai conteggi doc. 15 e 17 della Cassa Malati __________ si evince che per il periodo di malattia dal 4 novembre 1988 al 20 novembre 1988 e dal 24 novembre 1988 all’11 dicembre 1988 al procedente erano dovuti, sulla base dell’accertamento del Pretore di un salario mensile determinante per il calcolo dell’indennità di malattia di fr. 2'221.--, complessivi fr. 2'214.--.

                                               L’insieme della documentazione prodotta costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 2'214.-- e non per l’importo dedotto in esecuzione, essendo il conteggio di cui al doc. D una calcolazione unilaterale effettuata dai __________ non sorretta né dall’accordo transattivo che poneva definitivamente fine al litigio tra le parti né dal pronunciato pretorile del 23 ottobre 1989.

                                      2.a)   A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF "se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto".

                                          b)  Estinzione del debito, proroga del pagamento o prescrizione devono essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Se, ad esempio, l'eccezione di estinzione avrebbe potuto essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non può più essere avanzata in sede di rigetto (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81 LEF).

                                          c)  La prova documentale deve essere rigorosa, non è sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci (cfr. DTF 115 III 100; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. n. 3 ad art. 81 LEF).

                                          d)  In concreto l'escussa ha provato in modo chiaro e univoco tramite le ricevute postali di cui ai doc. 15, 17 e 18 di aver versato a __________ posteriormente all’accordo transattivo del 24 febbraio 1989, l’importo di fr. 2'214.--. Ne consegue che l’opposizione interposta al PE n. __________del 21/25 gennaio 2000 dell’UE di Lugano deve essere mantenuta e la sentenza della giudice di prime cure di conseguenza riformata.

                                               Visto l’esito del gravame si prescinde dall’esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata in sede di contraddittorio e ribadita con l’atto d’appello da parte della __________.

                                      3.a)   L’appellante ha contestato l’indennità assegnata in prima istanza alla parte vincente, ritenendola troppo esigua. Essa ha pertanto postulato l’assegnazione di una indennità alla parte vincente di almeno fr. 1'000.--.

                                          b)  Ai sensi dell'art. 62 cpv.1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione ex combinati art. 80 e 25 n. 2 lett. a LEF, il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b e 3c il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato nella decisione; sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l'indennità -nelle procedure sommarie in materia di esecuzione- comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv.1 TOA per le procedure sommarie previste dalla LEF l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.--.

                                          c)  In considerazione del valore di causa (fr. 8'599.90.--), della natura della disputa (procedura di rigetto definitivo dell’opposizione), come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l'indennità calcolata in fr. 280.-- in prima sede appare giustificata.

                                          4.   L'appello 29 marzo 2000 della __________ è quindi accolto ai sensi dei considerandi.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF

pronuncia:                    

                                          I.    L'appello 29 marzo 2000 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 14 marzo 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano è così riformata:

                                                "1.   L'istanza 1. febbraio 2000 di __________ a, è respinta.

                                                2.   La tassa di giustizia di fr. 160.-- è a carico di __________ __________ il quale rifonderà a __________ fr. 280.-- a titolo di indennità."

                                          II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 240.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________ n, il quale rifonderà a __________ fr. 350.-- a titolo di indennità.

                                          III.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

14.2000.00034 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.2000 14.2000.00034 — Swissrulings