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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.07.2000 14.2000.00018

25. Juli 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,319 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2000.00018

Lugano 25 luglio 2000 /B/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 gennaio 2000 da

__________ (patr. dall'avv. __________

  contro

__________ (patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n__________ del 26/28 ottobre 1999 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 21 febbraio 2000 ha così deciso:

                                "1.      L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

                                 2.      La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'500.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 1. marzo 2000 ha postulato in via principale la reiezione dell'istanza e in via subordinata la riduzione delle ripetibili a fr. 800.--, protestate tassa di giustizia e ripetibili di appello; 

rilevato che con ordinanza presidenziale 2/3 marzo 2000 l'istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;

ritenuto

in fatto:                 A.      Con PE n. __________ del 26/28 ottobre 1999 dell'UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 160'000.-- oltre interessi al 10% dal 30 aprile 1998, indicando quale titolo di credito: "riconoscimento di debito e cambiali del 30.4.98."

                                          Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                B.      Il procedente fonda la sua pretesa su tre vaglia cambiari di fr. 40'000.-ciascuno emessi il 30 aprile 1998 dalla __________ all'ordine di __________ con scadenza al 30 luglio risp. al 30 agosto 1998 risp. al 30 settembre 1998 (doc. A, B e C).  Il precettante ha poi prodotto una dichiarazione 30 aprile 1998 del seguente tenore (doc. F):

                                          "__________

                                           Via __________

                                           __________                                                              (__________)

                                           tel __________

                                                                                                                     Lugano 30 aprile 1998

                                          In data odierna ricevo dal Signor __________, cittadino __________ residente a __________

                                          La somma di lire Italiane     200'000'000.-- (DUECENTOMILIONI)

                                          equivalenti al cambio in mio favore di Fr. Svizzeri 160'000.-- (CENTOSESSANTAMILA)

                                          A titolo di rimborso o restituzione emetto quattro effetti da Frs. 40'000.-- cadauna.

                                          In fede mi firmo  

                                                                                                               __________

                                                                                                  (timbro della  __________

                                                                                                                                         __________ e una firma)  "

                                C.      All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che dal doc. F e dai doc. A, B e C emerge che debitore è __________ e non la __________ per cui non essendovi identità tra il debitore indicato nel PE e quello risultante dai predetti riconoscimenti di debito, l'istanza va respinta.

                                D.      Con sentenza  21 febbraio 2000 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la __________ debitrice della somma posta in esecuzione, atteso __________, sottoscrivendo gli effetti cambiari e il doc. F, ha agito palesemente quale organo della società ed eventuale condebitore solidale. In prima sede la documentazione prodotta è stata ritenuta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

                                E.      Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa sostenendo che la dichiarazione doc. F e i vaglia cambiari doc. A, B e C non possono costituire suoi riconoscimenti di debito, atteso che da tali documenti risulta che esclusivamente  __________ ha ricevuto l'importo in oggetto. Del resto il procedente non ha neppure precisato a che titolo __________ poteva impegnare la __________. Sui predetti documenti figura il timbro dell'appellante, ma nessun altro elemento lascia supporre che __________ intendeva estendere il riconoscimento di debito anche alla __________ Questo tenuto conto in particolare del tenore della ricevuta, dalla quale si deduce che __________ ha agito per sé stesso.   

                                F.      Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:               1.      a)     La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

                                          b)    Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                          c)     Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto dell'opposizione contro colui il quale il titolo di rigetto designa come debitore (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 20 p. 45).

                                          d)    Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente:

                                                  – procura scritta;

                                                  – ammissione esplicita in documenti;

                                                  – ammissione esplicita all'udienza.

                                                  Atti concludenti non sono sufficienti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340).

                                          e)     Dall'esame della dichiarazione doc. F si evince che quale indirizzo del mittente è stato indicato quello di __________ e che il testo è stato redatto in prima persona da __________ stesso. Quest'ultimo ha dichiarato di avere ricevuto da __________ la somma di fr. 160'000.-- e di volere emettere a titolo di rimborso quattro effetti cambiari da fr. 40'000.-- cadauno. A calce della predetta dichiarazione la firma di __________o è apposta sul timbro della __________ Orbene __________ non ha precisato a quale titolo egli ha sottoscritto la dichiarazione doc. F, mentre l'escussa ha sostenuto che il sopra esposto modo di redigere i documenti in esame, lascia supporre che __________ abbia agito per sé stesso. Esaminando poi i vaglia cambiari doc. A, B e C si deduce che nella posizione riservata all'emittente è stato apposto il timbro della __________ e la firma di __________ e che quale luogo dove doveva avvenire il pagamento ex art. 1096 n. 4 CO è stato inserito l'indirizzo di __________. Sulla base di queste considerazioni e del fatto che la creditrice non ha documentato la facoltà di __________o di rappresentare l'escussa con firma individuale (ad. es. producendo un estratto dal registro di commercio), non vi è procura scritta, né ammissione esplicita in documenti e nemmeno ammissione esplicita all'udienza da parte della __________ in merito al potere di __________ di rappresentarla, non può essere ritenuto che i vaglia cambiari doc. A, B, C e la dichiarazione doc. F siano documenti atti a vincolare l'escussa. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, in mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti della __________ A, l'istanza 17 gennaio 2000 di __________ va respinta, dalla documentazione agli atti apparendo quale debitore __________.

                                2.      L'appello 1. marzo 2000 __________ va quindi accolto.

                                          Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:             I.      L'appello 1. marzo 2000 __________, è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 21 febbraio 2000 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

                                                  "1.      L'istanza 17 gennaio __________è respinta.

                                                   2.      La tassa di giustizia di fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 800.-- a titolo di indennità." 

                                 II.      La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--. già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 800.-- a titolo di indennità.

                                III.      Intimazione:

                                          – __________                                                       Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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