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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.2000 14.1999.72

8. Juni 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,135 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.1999.00059 14.1999.00072

Lugano 8 giugno 2000 /CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nelle cause a procedura sommaria appellabili promosse con istanze 21 aprile 1999, risp. 16 giugno 1999 da

__________ Patr. dall’avv. __________  

Contro

__________  

tendenti ad ottenere il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell’UEF di Locarno;

sulle quali istanze il Pretore di Locarno-Città con sentenza 9 giugno 1999, risp. il Segretario assessore con sentenza 15 luglio 1999, hanno così deciso:

(nella prima causa: EF __________, inc. 14.99.59)

                                   “1.   L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via definitiva per fr. 15'468.-- oltre interessi al 5% dal 5.10.1998 su fr. 5'156.--, dal 5.11.1998 su fr. 5'156.-- e dal 5.12.1998 su fr. 5'156.--, nonché fr. 110.-- di spese esecutive.

                                    2.   Le spese et la tassa di giustizia per complessivi fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 500.-- di ripetibili.

                                    3.   omissis.”

(nella seconda causa: EF __________, inc. 14.99.72)

                                   “1.   L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via definitiva per fr. 13’368.-- oltre interessi al 5% dal 5.1.1999 su fr. 4'456.--, dal 5.2.1999 su fr. 4'456.-- e dal 5.3.1999 su fr. 4'456.--, nonché fr. 100.-- di spese esecutive.

                                    2.   Le spese et la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 500.-- di ripetibili.

                                    3.   omissis.”

Sentenze dedotte tempestivamente in appello da __________ che con atti 9 giugno 1999, risp. 19 luglio 1999, ha postulato l’annullamento delle istanze di rigetto e il rinvio delle stesse al Pretore perché dichiari la sua incompetenza territoriale, protestando inoltre le spese;

richiamate i decreti presidenziali 22 giugno 1999 e 28 luglio 1999 con i quali sono state dichiarate irricevibili per carenza di gravamento le istanze per effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:                     A.   Con PE n. __________ del 11 dicembre 1998, risp. n. __________ del 18 maggio 1999 dell’UEF di Locarno, __________ ha escusso __________ per il pagamento, nella prima esecuzione, di tre rate di fr. 5'156.--, oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 1998, risp. dal 5 novembre 1998 per le ultime due rate, e nella seconda esecuzione, di tre rate di fr. 5'156.--, oltre interessi al 5% dal 5 gennaio 1999, risp. dal 5 febbraio 1999 e dal 5 marzo 1999, indicando nei due casi quale titolo di credito "Sentenza divorzio 22 febbraio 1995 del Pretore di Locarno-Città", e specificando di quali contributi arretrati si trattava (mesi da ottobre a dicembre 1998, risp. da gennaio a marzo 1999). L’escusso ha interposto tempestiva opposizione alle suddette esecuzioni, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore con istanze 21 aprile 1999, risp. 16 giugno 1999, precisando in quest’ultima che su ogni singola rata di alimenti dovuta (fr. 5'156.--) andavano dedotti fr. 700.-- che l’istante aveva ricevuto dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per il figlio __________ a titolo di anticipo alimenti, e che gli interessi andavano ricalcolati in questa misura.

                                   B.   All’udienza di contraddittorio 7 giugno 1999, nessuna parte è comparsa; a quella del 14 luglio 1999, solo la parte istante, che ha ribadito la necessità di dedurre fr. 700.-- per ogni rata.

                                   C.   Con sentenza 9 giugno 1999, il Pretore di Locarno-Città ha accolto la prima istanza di rigetto, correggendone tuttavia la data di decorrenza degli interessi della rata di dicembre (5 dicembre invece di 5 novembre). Mediante sentenza 15 luglio 1999, il Segretario assessore ha accolto interamente la seconda istanza.

                                   D.   Contro queste sentenze si è tempestivamente aggravato l’escusso con atti di appello 17 giugno 1999, risp. 19 luglio 1999, chiedendone l’annullamento per mancanza di competenza territoriale dei giudici autori delle sentenze impugnate. __________ fa valere in entrambi gli appelli che avrebbe notificato al __________ la propria partenza il 7 febbraio 1991 (produce a questo proposito una cedola di ricevuta rilasciata dall’ufficio controllo abitanti di Locarno) e sarebbe tuttora domiciliato a __________. La sentenza di divorzio 22 febbraio 1995 invocata quale titolo di rigetto dell’opposizione indica Guido Zampedri come domiciliato a Locarno.

                                   E.   Nelle sue osservazioni 19 luglio 1999, risp. 26 agosto 1999, __________ i fa valere che l’escusso avrebbe dovuto contestare l’incompetenza territoriale dell’UEF di Locarno in via di ricorso ex art. 17 LEF e che questa Camera, quale autorità di appello, non sarebbe competente per esaminare il tema della competenza territoriale.

Considerato

in diritto:                   1.   Gli appelli di __________ sono diretti contro decisioni pronunciate in cause connesse, sia per l’identità delle parti e del titolo di rigetto invocato che per l’omogeneità delle domande di appello. Le cause inc.14.99.00059 e 14.99.00072 vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                    2.   Il giudice del rigetto esamina d’ufficio i presupposti processuali (“Prozessvorausetzungen”, v. art. 97 e 98 CPC), segnatamente la propria competenza ratione loci (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 18 e 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 23 ad art. 81). Egli non può accontentarsi di una semplice verosimiglianza a questo proposito (cfr. Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p. 596 e 607s.).

                                   a)   Contrariamente a quanto sostenuto dall’escutente, questa Camera è quindi competente per esaminare la questione sollevata dall’appellante, il quale non rimette in causa il foro esecutivo (ciò che sarebbe effettivamente tardivo e sottratto alla competenza della CEF quale autorità di appello) bensì solo la competenza del giudice del rigetto dell’opposizione (cfr. CEF 8 agosto 1958 in re __________ c/ __________, Rep. 1958, p. 348 ss.; CCC 18 luglio 1989 in re R.S. c/ R.T.S. AG; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep. 1989, p. 343, n. 3; contra CEF 7 agosto 1968 in re Breuhammer, Rep. 1968, p. 278, consid. 1).

                                   b)   Secondo l’art. 98 CPC, il giudice esamina unicamente su domanda di parte le eccezioni processuali, segnatamente quella per difetto di competenza territoriale. Ci si potrebbe chiedere se tale disposizione non è contraria al diritto federale, che impone l’irricevibilità della domanda quando difetta un presupposto processuale (v. DTF 121 III 477 consid. 2 [eccezione di res iudicata]; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1995, §2 n. 38 ss, segn. 46d). La questione può tuttavia essere lasciata aperta, perché risulta dall’art. 97 n. 3 CPC che il giudice deve esaminare d’ufficio se è competente quando il foro è inderogabile; orbene, tal è il caso del foro dell’art. 84 LEF (Cometta, op. cit., p. 343 n. 3, con rif. in nota 127; Staehelin, op. cit., n. 19 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 84). Va riservato il problema del cambiamento di domicilio dopo la notifica del precetto esecutivo, il Tribunale federale (DTF 115 III 30; DTF 112 III 13) avendo giudicato che il foro al nuovo domicilio non è imperativo e che di conseguenza il giudice può considerarsi competente fintanto che l’escusso non solleva l’eccezione di incompetenza (perpetuatio fori); tale riserva non concerne però la presente fattispecie, poiché l’asserito cambiamento di domicilio sarebbe anteriore alla notifica del precetto esecutivo.

                                   c)   Il giudice procederà all’esame d’ufficio della propria competenza solo quando avrà dubbi seri e concludenti in base ai documenti dell'incarto (cfr. sulle questioni affini della capacità di una parte di stare in giudizio e della qualità di soggetto di diritto: DTF 105 III 111; CEF 9.8.1988 in re B. C. T. c. K.; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n° 6 ad § 8). In pratica, ciò avverrà solo quando l’escusso solleverà l’eccezione di incompetenza in sede di discussione dell’istanza di rigetto o in sede di appello contro la decisione su tale istanza, il divieto dei nova degli art. 321 cpv. 1 lett. b CPC e 22 cpv. 4 LALEF essendo in tale caso superato dal principio iura novit curia dell’art. 87 cpv. 1 CPC (cfr. riferimenti citati supra al consid. 2b).

                                   d)   Altra è la questione di sapere se l’escusso che contesta la competenza territoriale del giudice può produrre in sede di appello un documento nuovo (in casu la cedola di ricevuta 7 febbraio 1991 rilasciata dall’ufficio controllo abitanti di Locarno) non noto al giudice di prime cure. La questione può tuttavia qui essere lasciata aperta, dato che anche se la produzione della cedola di ricevuta fosse ammessa, l’appello andrebbe respinto.

                                    3.   Secondo l’art. 84 cpv. 1 LEF, il giudice competente per pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell’opposizione è il giudice (designato dal diritto cantonale conformemente all’art. 25 n. 2a LEF) del luogo dell’esecuzione, ossia il giudice nel circondario del quale si trova l’ufficio di esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 84). Qualora l’escusso non abbia contestato con ricorso ex art. 17 LEF la competenza ratione loci dell’ufficio esecuzione che ha notificato il precetto esecutivo o fatto valere un cambiamento di domicilio (art. 53 LEF a contrario), non gli sarà permesso in seguito di contestare il foro dell’esecuzione, né quindi la competenza del giudice del rigetto dell’opposizione (DTF 112 III 11, consid. 2; DTF 76 I 49; CEF 7 agosto 1968 in re Breuhammer, Rep. 1968, p. 278, consid. 1; Staehelin, op. cit., n. 20 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 84). In casu, __________ ha interposto opposizione senza contestare il foro esecutivo, di modo che la sua contestazione è da considerare come tardiva.

                                    4.   Va precisato che qualora l’escusso non fosse stato sentito per carenze di notifica a lui non imputabili, la sentenza potrebbe essere annullata (cfr. art. 142 cpv. 1 lett. b CPC). L’art. 146 CPC (applicabile per il rinvio dell’art. 25 LALEF) esige però che l’escusso sollevi espressamente la censura in via di appello o di ricorso per cassazione (cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 2000, n.1 ad. art. 146). In casu, __________ non contesta di aver avuto conoscenza sia della citazione all’udienza di discussione che della sentenza impugnata; anzi lo ha ammesso implicitamente (cfr. il punto relativo alla tempestività degli atti di appello nonché la relazione di notifica della citazione all’udienza 7 giugno 1999 fatta il 14 maggio 1999 a __________ dall’usciere comunale, inc. EF __________).

                                    5.   Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute: CEF 30 giugno 1972 in ric. Faoro, Rep. 1972, p. 344, consid. 6; CEF 8 aprile 1974 in ric. De Vittori, Rep. 1975, p. 101) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è il trinomio di identità tra, da una parte, l’escutente, l’escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, e, dall’altra parte, il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., p. 331).

                                5.1.   In casu, la sentenza di divorzio 22 febbraio 1995 del Pretore di Locarno-Città (doc. A) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione solo per una parte delle pretese dedotte in esecuzione.

                                          a)     Dalla sentenza di divorzio (punto 2) risulta in effetti che la figlia primogenita __________, nata il __________, è diventata maggiorenne il 25 ottobre 1996 (art. 14 CC, entrato in vigore il 1. gennaio 1996). Ci si deve quindi chiedere se ha ancora diritto alla pensione fissata nella convenzione di divorzio. Essa non prevede alcunché sulla fine del diritto dei figli alla pensione. Secondo l’art. 277 cpv. 2 CC, il diritto al mantenimento può, quando il figlio non ha ancora una formazione appropriata, protrarsi dopo la maggiore età fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi; esso dipende inoltre da altre condizioni, tra cui ad esempio la qualità delle relazioni personali tra genitori e figlio (DTF 120 II 180, consid. 3 c), che devono essere esaminate nel loro insieme. Secondo la giurisprudenza, la sentenza di divorzio, per quanto concerne la pensione dei figli, regola il diritto al mantenimento dei figli ‑ salvo disposizione espressa contraria ‑ solo fino al momento in cui essi saranno divenuti maggiorenni (DTF 107 II 473 ss, consid. 6b; 109 II 318 ss; 112 II 200 ss.); la situazione non sembra essere mutata con l’entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (cfr. Jacques Micheli ed al., op. cit., n. 366-367). La sentenza che non prevede espressamente la continuazione del diritto al mantenimento dei figli oltre la maggiore età, come nella presente fattispecie, non costituisce pertanto un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli alimenti dopo i 18 anni (cfr. Staehelin, op. cit., n. 47 ad art. 80). Ci si potrebbe certo chiedere se, in applicazione dell’art. 13c del Titolo finale del Codice civile svizzero, gli alimenti fissati prima del 1. gennaio 1996, quand’anche la sentenza non preveda espressamente che l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli si estingua al momento in cui essi divengano maggiorenni, sono dovuti fino al compimento dei 20 anni. La questione può però rimanere aperta, visto che a prescindere dalla risposta, va ammesso che il diritto di rappresentanza legale del genitore a cui sono stati affidati i figli, che autorizza questi ad incassare a proprio nome le pensioni alimentari ad essi destinate (i figli, seppur minorenni, ne sono in effetti creditori), si estingue al momento in cui i figli diventano maggiorenni, ossia, dopo il 1. gennaio 1996, al compimento dei 18 anni. Per quanto concerne gli alimenti dovuti ad __________, diventata maggiorenne il __________, l’istanza di rigetto dell’opposizione va quindi interamente respinta, poiché la creditrice indicata nella sentenza, ossia __________, non è quella (__________) indicata sul precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto.

                                          b)    Il punto 3.1 della sentenza di divorzio dispone che la pensione mensile fissata sotto il punto 3 (fr. 3'000.-- per la moglie e fr. 1'000.-- per ognuno dei figli) è ridotta a complessivi fr. 3'500.-- fin quando la moglie abiterà con i figli nella villa sita sulla particella n. __________ RFD di __________. Ciò significa che l’esistenza delle pensioni di cui al punto 3, che sono oggetto delle esecuzioni in questione, è sottoposta alla condizione sospensiva che i creditori di alimenti lascino la villa già abitazione coniugale. Orbene, spetta al creditore dimostrare con documenti che la condizione sospensiva da cui dipende l’esistenza del proprio credito si è realizzata (Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 80). In casu, l’istante ha solo affermato di aver cambiato domicilio, senza addurre alcun documento a comprova di tale fatto. Nel dubbio, le opposizioni di __________ vanno pertanto rigettate limitatamente all’importo mensile complessivo di fr. 2'800.--, quale differenza tra l’importo di fr. 3'500.-- di cui al punto 3.1 della sentenza di divorzio e la parte che, proporzionalmente, sarebbe spettata alla figlia __________ se non fosse stata maggiorenne (cfr. supra consid. 5.1 b), ossia fr. 700.-- (1/5 di fr. 3'500.--).

                                5.2.   Il punto 3.2 della sentenza prevede l’adattamento proporzionale delle pensioni all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, la prima volta il 1. gennaio 1996. Secondo dottrina e giurisprudenza, come richiamato sopra, quando l’esistenza di un credito indicato in una sentenza è sottoposta ad una condizione sospensiva (in casu modifica dell’indice dei prezzi al consumo), l’opposizione deve essere rigettata se l’escutente prova con documenti che la condizione è avvenuta (cfr. Staehelin, n. 44 e 46 ad art. 80, con rif.) o quando la realizzazione della condizione è notoria o nota al giudice (“notorisch oder gerichtsnotorisch”). Gli indici svizzeri dei prezzi al consumo sono da considerare come fatto notorio.

                                          L’indice del mese di dicembre 1994, in base al quale sono state stabilite le pensioni, era di 100,8 (base maggio 1993=100; v. http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber05/lik/flik93.htm). L’indice del mese di novembre 1997, determinante secondo la sentenza per fissare l’importo delle pensioni per l’anno 1998 (in casu per i mesi di ottobre a dicembre), era di 103,9. La pensione complessiva determinata nel considerando che precede (fr. 2'800.--), adattata all’aumento dell’indice (103,9/100,8), ammonta di conseguenza a fr. 2'886,10. L’indice del mese di novembre 1998, determinante per fissare l’importo delle pensioni per l’anno 1999 (in casu per i mesi di gennaio a marzo), era di 103,8. La pensione complessiva fissata in sentenza, adattata all’aumento dell’indice (103,8/100,8), ammonta di conseguenza a fr. 2'183.30.--, tenendo conto della deduzione dei fr. 700.-anticipati dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per il figlio __________. Le sentenze di rigetto impugnate vanno pertanto modificate conformemente ai calcoli che precedono.

                                    6.   Gli appelli 17 giugno 1999 e 19 luglio 1999 di __________ vanno quindi ammessi parzialmente.

                                          Il grado di soccombenza dell’appellante è, in entrambe le cause, circa del 50% (2'886/5'156 da una parte e 2'183/4'456 dall’altra). Le tasse di giustizia vanno pertanto poste a carico di entrambe le parti per metà, compensate le indennità (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

per i quali motivi,

richiamati gli art. 84 LEF, 22 LALEF nonché gli art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

                                     I.   Nella causa 14.99.00059

                                    1.   L’appello 17 giugno 1999 di __________ è parzialmente accolto.

                                 1.1   Di conseguenza, la sentenza 9 giugno 1999 del Pretore di Locarno-Città è riformata come segue:

                                          “1.    L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via definitiva per fr. 8'658,10 oltre interessi al 5% dal 5.10.1998 su fr. 2'886,10 dal 5.11.1998 su fr. 2'886,10 e dal 5.12.1998 su fr. 2'886,10.

2.          La tassa di giustizia in fr. 210.--, è a carico metà per parte, compensate le indennità.”

                                    2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, anticipata da __________, è a carico metà per parte, compensate le indennità.

                                    II.   Nella causa 14.99.00072

                                    1.   L’appello 19 luglio 1999 di __________ è parzialmente accolto.

                                 1.1   Di conseguenza, la sentenza 15 luglio 1999 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città è riformata come segue:

   “1.    L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via definitiva per fr. 6549,90 oltre interessi al 5% dal 5.1.1999 su fr. 2’183.30, dal 5.2.1999 su fr. 2’183.30 e dal 5.3.1999 su fr. 2’183.30.

    2.    La tassa di giustizia in fr. 200.--, è a carico metà per parte, compensate le indennità.”

                                    2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, anticipata da __________, è a carico metà per parte, compensate le indennità.

III. Intimazione a:                  

                                      -   ___________

                                          Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                          La segretaria

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