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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.2000 14.1999.71

20. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,516 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.1999.00071

Lugano 20 aprile 2000/FC/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza di riconoscimento della graduatoria straniera di fallimento formulata il 15 luglio 1999 da

                                         Amministrazione fallimentare __________

                                         rappr. dal curatore del fallimento dott. __________, a sua volta patrocinato dall’avv. __________, dall'avv. __________, e dall’avv. __________

volta al

·    riconoscimento della graduatoria italiana del fallimento principale aperto in Italia a carico del dott. __________ con decreto di fallimento 16 novembre 1992 del Tribunale di Milano, riconosciuto in Svizzera con decreto 9 agosto 1993 di questa Camera e contestuale apertura del fallimento secondario in Svizzera

·    messa a disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero;

richiamato il decreto presidenziale 9 agosto 1999 e il rapporto 9 marzo 2000 dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con decreto 9 agosto 1993 questa Camera ha riconosciuto in Svizzera la declaratoria di decozione 16 novembre 1992 del Tribunale di Milano nei confronti del dott. __________, con effetto dal 18 agosto 1993 alle ore 10 sui beni siti in Svizzera.

                                  B.   L'Ufficio dei fallimenti di Lugano è stato incaricato della liquidazione del fallimento secondario.

                                  C.   La graduatoria nel fallimento secondario, depositata il 22 novembre 1999, è cresciuta in giudicato. I soli crediti entranti in linea di conto sono i contributi condominiali di fr. 1'828.10 a favore della Comunione dei condomini della Residenza __________. Pro memoria sono stati elencati cinque creditori chirografari: __________ per fr. 84'306.--, avv. __________ per fr. 8'083.90, __________ per fr. 8'500.--, avv. __________ per fr. 87'400.-- e avv. __________ per fr. 65'877.20.

                                  D.   Con ordinanza presidenziale 9 agosto 1999 è stata data facoltà agli eventuali creditori con domicilio in Svizzera di indicare se la graduatoria del fallimento principale in Italia tenga adeguatamente conto dei loro crediti. Con atto 20 settembre 1998 (recte: 1999) __________ ha osservato che il suo credito di fr. 84'306.-- non figura nella graduatoria del fallimento secondario, benché sia stato insinuato il 4 aprile 1996.

                                  E.   Con istanza 15 luglio 1999 di riconoscimento della graduatoria italiana del fallimento principale aperto in Italia a carico del dott. __________, l'amministrazione fallimentare principale ha chiesto la messa a disposizione del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero, nel senso di:

                                         -     autorizzare l'Ufficio dei fallimenti a trasferire in Italia, a favore del fallimento __________ ogni somma risultante, al momento della sentenza, sui conti correnti della massa fallimentare presso la __________ e la __________;

                                         -     mantenere in essere il conto corrente __________ o presso la __________, a garanzia del ristorno di eventuali futuri debiti in Svizzera riconducibili alla causa giudiziaria pendente davanti al tribunale civile di prima istanza di Ginevra. La disputa trae origine dall'azione di accertamento dell'inesistenza del credito vantato da __________ nei confronti della __________ e dalla contestuale azione riconvenzionale della massa fallimentare, con cui è chiesta la condanna della banca per l'importo di Lit. 54'179'910'568. Il credito, a mente dell'amministrazione fallimentare, risulterebbe da un certificato di credito emesso il 2 ottobre 1991 dal Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la __________, il cui mancato pagamento ha provocato il fallimento di __________ il 16 novembre 1992.

                                  F.   Con atto 9 marzo 2000 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano ha indicato un "totale attivo presumibile" di complessivi fr. 16'100'903.15 così composto:

                                         -     avere in contanti                                                         fr.    1'390'542.55

                                         -     avere su conti bancari da realizzare                        fr.  14'581'938.--

                                         -     immobili da realizzare da UF __________ (stima)        fr.      128'422.60

                                         -     credito contestato __________                     fr.    p.m.

                                  G.   L'UF di Lugano ha contestualmente chiesto l'autorizzazione di poter mettere a disposizione della Massa fallimentare italiana fr. 9'639'440.-- (avere in conto n. __________ presso __________, valuta 31 dicembre 1999) e fr. 4'942'498 (avere in conto n. __________ presso la __________, valuta 31 dicembre 1999), cui va aggiunto quanto risulterà dalla realizzazione dei fondi siti in __________, arredamento compreso. A titolo precauzionale, l'amministrazione fallimentare secondaria svizzera è dell'avviso che si debba trattenere l'importo di fr. 772'306.65, depositato sulla __________, a garanzia degli onorari, delle spese di causa e delle ripetibili.

Considerato

in diritto:

                                   1.   L'istanza di riconoscimento della graduatoria straniera di fallimento - che si compendia segnatamente nell'atto 3/8 febbraio 1993 di verifica dei crediti e conseguente dichiarazione di esecutività dello stato passivo del fallimento dott. __________ (doc. 6) - formulata il 15 luglio 1999 dall'Amministrazione fallimentare principale italiana è volta in sostanza al riconoscimento della graduatoria italiana del fallimento principale - aperto in Italia a carico del dott. __________ con decreto di fallimento 16 novembre 1992 del Tribunale di Milano, riconosciuto in Svizzera con decreto 9 agosto 1993 di questa Camera e contestuale apertura del fallimento secondario in Svizzera - e alla contestuale messa a disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero, salvo le disponibilità sul conto corrente attivo presso la __________ a garanzia del ristorno di eventuali futuri debiti in Svizzera connessi al fallimento secondario.

                                   2.   Sul riconoscimento della graduatoria straniera

                                  a)   Cresciuta in giudicato la graduatoria del fallimento secondario svizzero, nel caso in cui risultino pagati integralmente i crediti garantiti da pegno situato in Svizzera e quelli di creditori privilegiati qui domiciliati al momento del riconoscimento ex art. 166 LDIP del decreto straniero di fallimento, l'eventuale eccedenza è messa a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati (art. 173 cpv. 1 LDIP).

                                  b)   La messa a disposizione del saldo presuppone in termini cogenti che la graduatoria straniera sia stata riconosciuta dallo stesso tribunale che ha operato il riconoscimento del decreto straniero di fallimento (art. 173 cpv. 2 LDIP), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC).

                                         Il riconoscimento presuppone che la graduatoria tenga adeguatamente conto dei crediti delle persone domiciliate in Svizzera ed escluse dal fallimento secondario per la natura delle loro pretese: questi creditori devono essere sentiti e per loro deve darsi par condicio nei confronti dei creditori omologhi nello Stato del foro del fallimento principale (Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 215 s.).

                                         Occorre quindi che la procedura di riconoscimento della graduatoria straniera - per la quale nel Cantone Ticino si applica la forma della procedura contenziosa di camera di consiglio ex art. 361 ss. CPC - sia soggetta alla previa pubblicazione sul FUSC e sul FUC per dar modo agli interessati di far valere pienamente i loro diritti (art. 173 cpv. 3 terzo periodo LDIP).

                                   c)   Dal profilo formale, l'amministrazione fallimentare estera dovrà formulare al tribunale del riconoscimento della graduatoria straniera la domanda volta ad ottenere siffatta declaratoria e il contestuale trasferimento all'estero dell'eventuale saldo.

                                  d)   Ricevuta l'istanza, il tribunale del riconoscimento esaminerà se prima facie la graduatoria estera sia suscettibile in linea di principio di essere riconosciuta. In caso negativo, il giudice si determinerà indicando gli elementi carenti che non consentono il riconoscimento: questa decisione - come peraltro anche quella che respinge la domanda di riconoscimento del fallimento estero - non acquisisce l'autorità di cosa giudicata materiale e non impedisce pertanto che la graduatoria straniera possa essere messa in consonanza con la disciplina svizzera in un momento successivo (FF 1983 I 429 s., n. 210.5; Pierre-Robert Gilliéron, Les dispositions de la nouvelle loi fédérale de droit international privé sur la faillite internationale, Collana CEDIDAC vol. 18, Losanna 1991, p. 102; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse - Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2. ediz., Basilea e Francoforte sul Meno 1997, n. 5 all'art. 174 LDIP). In caso affermativo, ossia superato l'esame prima facie, il giudice ordinerà la pubblicazione sul FUSC e sul FUC di un'ordinanza che inviterà gli eventuali creditori con domicilio in Svizzera, insinuatisi nel fallimento principale aperto all'estero, ad indicare in conformità dell'art. 173 cpv. 3 LDIP se la graduatoria fallimentare estera tiene adeguatamente conto dei loro crediti. Eventuali contestazioni ai fini del riconoscimento della graduatoria estera con effetto sul fallimento secondario aperto in Svizzera sono da inviare in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (Cometta, op. cit., p. 216 s.).

                                  e)   Il tribunale del riconoscimento della graduatoria estera deve accertare se tale graduatoria:

                                         -     è conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero. Occorre tener conto che la riserva dell'ordine pubblico ex art. 27 cpv. 1 LDIP è sempre data (Paul Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 20 all'art. 173 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 3 all'art. 173 LDIP; Stephen Berti/Urs Bürgi, Basler Kommentar zum IPRG, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 7 all'art. 173 LDIP);

                                         -     tiene adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in Svizzera, nel senso che questi crediti sono trattati come quelli di creditori dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati;

                                         -     è esente da situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di persone domiciliate o con sede in Svizzera. Non è discriminatoria l'imposizione di indicare il credito nella valuta dello Stato del fallimento principale, sul modello dell'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF (Cometta, op. cit., p. 217).

                                    f)   Nel caso di specie, la graduatoria estera del fallimento è stata depositata al Tribunale civile e penale di Milano, Sezione fallimenti, l'8 febbraio 1993 e risulta conforme ai principi fondamentali del diritto svizzero. Non emerge che essa non tenga adeguatamente conto dei crediti insinuati da persone domiciliate o con sede in Svizzera e nemmeno si danno censure in tal senso. Non sembra che questi crediti siano trattati diversamente da quelli di creditori dello Stato in cui è stato pronunciato il fallimento principale o che sono ivi domiciliati, né che si diano situazioni vessatorie o inutilmente discriminatorie nei confronti di persone domiciliate o con sede in Svizzera. Nulla osta pertanto al riconoscimento della graduatoria fallimentare principale italiana.

                                   3.   Sulla messa a disposizione dell'amministrazione italiana del fallimento del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero

                                  a)   L'Amministrazione fallimentare principale italiana del fallimento riferito al dott. __________ ha chiesto la messa a disposizione del saldo risultante dalla liquidazione del fallimento secondario svizzero, salvo il conto corrente creditore intestato a __________ presso la __________ volto a garantire la rifusione di eventuali futuri debiti in Svizzera riconducibili alla causa giudiziaria pendente davanti all'autorità giudiziaria ginevrina. Si tratta della disputa connessa all'azione di accertamento dell'inesistenza del credito vantato da __________ nei confronti della __________ e dalla contestuale azione riconvenzionale della massa fallimentare, con cui è chiesta la condanna della banca __________ per l'importo di Lit. 54'179'910'568.

                                  b)   Per l'art. 173 cpv. 1 LDIP si può parlare di saldo solo dopo che è stata ultimata la ripartizione ex art. 268 cpv. 1 prima proposizione LEF e presentata la relazione finale dell'amministrazione fallimentare secondaria svizzera (nel caso di specie l'Ufficio dei fallimenti di Lugano) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale tribunale svizzero del riconoscimento (art. 268 cpv. 1 seconda proposizione LEF). Detto altrimenti, per la messa a disposizione del saldo occorre che il giudice del riconoscimento ritenga esaurita la procedura di fallimento secondario e ne pronunci la chiusura in conformità del dettato dell'art. 268 cpv. 2 LEF. Siffatto stadio procedurale nel caso sottoposto a giudizio non è ancora stato raggiunto. Ne consegue che l'istanza di messa a disposizione del saldo appare prematura.

                                   4.   Sulla ripartizione provvisoria

                                  a)   L'istanza di messa a disposizione del saldo, prematura, può essere convertita in istanza per ripartizione provvisoria degli attivi di compendio della massa fallimentare secondaria svizzera (Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 all'art. 266), quando vi è una variabile di ridotta incidenza percentuale per raffronto all'entità del saldo da riversare al fallimento principale estero e non si giustifica pertanto di attendere la conclusione formale finale della liquidazione del fallimento secondario svizzero.

                                  b)   Per l'art. 266 cpv. 1 LEF si può procedere a ripartizioni provvisorie, dopo che sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria, nell'ipotesi che vi siano giustificate ragioni e che non si dia pregiudizio per la successiva ripartizione definitiva, compresi il pagamento dei debiti di massa e la copertura dei costi della procedura di liquidazione fallimentare. L'istituto della ripartizione provvisoria trova applicazione anche nel fallimento internazionale ed è disciplinato dai combinati art. 266 cpv. 2 e 263 LEF nonché dall'art. 82 RUF nel senso che (cfr. sulle modalità della ripartizione provvisoria M. Staehelin, op. cit., n. 2-5 all'art. 266):

                                         -     l'ufficio dei fallimenti allestirà uno stato provvisorio di riparto;

                                         -     lo stato provvisorio sarà depositato per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti;

                                         -     il deposito sarà comunicato a ogni creditore entrante in linea di conto, insieme a un estratto riguardante il suo riparto;

                                        -     contro lo stato di riparto provvisorio è dato il rimedio del ricorso ex art. 17 LEF;

                                         -     decorso il termine di deposito e nell'ipotesi che non si diano impedimenti riconducibili ad impugnazioni del provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata, l'ufficio dei fallimenti procederà alle ripartizioni provvisorie.

                                   c)   Ragioni di opportunità inducono a ritenere ingiustificato trattenere oltre 16 milioni di franchi di disponibilità in attesa della definizione del contenzioso con la banca __________ quando vi è incertezza solo su valori ben minori che non dovrebbero superare il milione e mezzo di franchi nella peggiore delle ipotesi per la massa fallimentare. Ragioni di prudenza consigliano comunque di elevare la trattenuta precauzionale, prospettata dall'Ufficio dei fallimenti in fr. 772'306.65, ad un importo non inferiore al milione e mezzo di franchi che dovrà tener conto dell'incidenza delle spese di patrocinio, delle eventuali tasse e spese giudiziarie nonché delle eventuali ripetibili alla controparte, riferite ai tre ordini di giudizio ipotizzabili. Sull'esatto ammontare, così come sugli ulteriori elementi necessari per il giudizio, si dovrà determinare l'UF di Lugano in sede di deposito dello stato provvisorio di riparto con provvedimento suscettibile di impugnativa ex art. 17 LEF.

                                  d)   L'ufficio dei fallimenti si determinerà pertanto sulle modalità della ripartizione provvisoria come ai cons. 4b-c.

                                   5.   L'istanza dell'amministrazione fallimentare principale estera nella liquidazione fallimentare riferita al dott. __________ è accolta sul tema del riconoscimento della graduatoria estera, mentre è solo parzialmente accolta sulla questione della messa a disposizione dell'intero saldo della liquidazione fallimentare secondaria svizzera.

                                         Le spese procedurali sono a carico della massa fallimentare.

Richiamati gli art. 27, 166 e 173 LDIP; 263, 266 e 268 LEF; 82 RUF; 361 ss. e 513 CPC

pronuncia

                                   1.   L'istanza 15 luglio 1999 dell'Amministrazione fallimentare dott. __________, è parzialmente accolta.

                               1.1.   Di conseguenza è riconosciuta in Svizzera la graduatoria italiana nel fallimento principale estero, segnatamente l'atto 3/8 febbraio 1993 di verifica dei crediti e conseguente dichiarazione di esecutività dello stato passivo del fallimento dott. __________.

                               1.2.   È ordinata la ripartizione provvisoria a cura dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, previo provvedimento reso in conformità del cons. 4, compresa la messa a disposizione dell'anticipazione sul saldo a favore della Massa fallimentare principale italiana.

                                   2.   La tassa di giustizia in fr. 1'000.-- è a carico della Massa fallimentare __________.

                                   3.   È ordinata la pubblicazione dei punti 1, 1.1 e 1.2 di questo dispositivo sul FUSC e sul FUC.

                                   4.   Intimazione:    __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

14.1999.71 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.2000 14.1999.71 — Swissrulings