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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.10.2000 14.1999.67

18. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,647 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.1999.00067

Lugano 18 ottobre 2000 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 maggio 1999 da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro  

__________ patr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 20/22 aprile 1999 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 giugno 1999 ha così deciso:

"1    L'istanza è respinta.

2.    La tassa di giustizia in fr. 320.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 12 luglio 1999 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 13 agosto 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________del 20/22 aprile 1999 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 50'000.-- oltre interessi al 5% dal 5 luglio 1996, fr. 50'000.-- oltre interessi al 5% dal 5 luglio 1997 e fr. 50'000.-- oltre interessi al 5% dal 5 luglio 1998, indicando quale titolo di credito: "Riconoscimento di debito."

                                               Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                          B.  La procedente fonda la sua pretesa su una convenzione sottoscritta dalle parti il 26 giugno 1991 (doc. A) del seguente tenore:

"     Lugano, 26.6.1991

      Convenzione privata

      Parti:

      __________

      Premesso

a)   la sig.ra __________ è proprietaria di no. 150 azioni da nom. Fr. 1'000.-- cadauna al portatore della società __________

      __________.

b)  Il signor __________ è proprietario di no. 150 azioni da nom. Fr. 1'000.-- cadauna al portatore della medesima società.

c)   Le azioni sono interamente liberate.

d)  È intenzione delle parti procedere alla definizione della posizione della sig.ra __________ mediante cessione da parte di quest'ultima, al figlio del signor __________, della sua quota azionaria.

      Ciò premesso si conviene quanto segue:

1.   La signora __________ si impegna a vendere al signor __________, che si impegna ad acquistare no. 150 azioni al portatore da fr. 1'000.-- cadauna interamente liberate del __________

2.   Il pagamento del prezzo pattuito in fr. 500'000.-- (cinquecentomila) a corpo avverrà mediante pagamento rateale annuale di fr. 50'000.-- (cinquantamila) cadauno, la prima volta il 30 giugno 1991 e così di seguito alla medesima scadenza ogni anno, al conto del dott. __________. È esclusa la corresponsione di interessi sulle rate, tranne che eventuali interessi di ritardo.

3.   La prima rata potrà essere soluta mediante consegna di uno o più capi di pellicceria di corrispondente valore (vedi inventario febbraio 1991) più ICA; su scelta della signora __________. Eventuali differenze verranno saldate dal sig. __________ entro il 31.12.1991.

4.      Le azioni rimarranno depositate a titolo fiduciario presso il dott. __________, il quale avrà le mansioni di fiduciaio con l'autorizzazione di consegnarle solo al pagamento del saldo completo.

      Durante il periodo del deposito le azioni rimarranno di proprietà della signora __________i che eserciterà i suoi diritti di azionista per il tramite dell'avv. __________ o, o di successore nel patrocinio, che agirà nell'interesse della società così come l'altro azionista.

5.   A garanzia del pagamento il signor __________ si dichiara inanzitutto debitore solidale con il figlio __________ per il pagamento di tutte le rate; inoltre il signor __________ depositerà presso il __________ no. 9 (nove) vaglia cambiari da lui firmati come debitore dell'importo di fr. 50'000.-- l'uno, con le scadenze contrattuali, la prima il 30 giugno 1992 e così di seguito. Al pagamento della rata corrispondente il dott. __________ restituirà l'effetto relativo al sig. __________. In caso di mancato pagamento entro il 5 luglio di ogni anno l'effetto verrà invece inviato dal dott. __________ al legale rappresentante della sig.ra __________. In caso di mancato pagamento di una rata la sig.ra __________i ha la facoltà di rescindere il presente contratto trattenendo le rate eventualmente già pagate che rimarranno acquisite alla venditrice a titolo di pena di recesso.

      Tale volontà potrà essere notificata per scritto al dott. __________ con copia al signor __________ al più presto al 1. settembre di ogni anno."

6.   È data ovviamente facoltà di pagamento anticipato da parte del signor __________, senza oneri né diritti supplementari.

7.   Le spese della presente convenzione sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, limitatamente al bollo cantonale. Per essi pagherà la società (il bollo cantonale)".

                                               Oltre alla vendita delle azioni, la procedente si è impegnata a cedere all'escusso incluso nel prezzo delle azioni il suo credito correntista verso la SA (v. aggiunta alla convenzione doc. A).

                                               Con l'esecuzione in esame la procedente pretende il pagamento delle rate per gli anni 1996, 1997 e 1998.

                                          C.  All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che in casu sono applicabili le norme generali del contratto di compravendita con la particolarità che la venditrice ha mantenuto la proprietà delle azioni e i diritti dell'azionista. Le azioni di una società anonima al portatore sono cartevalori, che incorporano i diritti dell'azionista, ossia il diritto di una quota del capitale sociale e i diritti di partecipazione quale societario alla società. Dal momento che la società è stata sciolta e dichiarata in fallimento i diritti dell'azionista sono estinti e le azioni annullate. La prestazione della venditrice è pertanto divenuta impossibile sia per sua colpa oppure indipendentemente dalla sua volontà. Subordinatamente l'escusso ha osservato che quando il rapporto tra prestazione e controprestazione, in seguito ad un imprevisto cambiamento delle circostanze, è divenuto chiaramente sproporzionato, il contratto può essere considerato decaduto in seguito alla clausola rebus sic stantibus.

                                          D.  Con sentenza 30 giugno 1999 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza argomentando che in via di principio la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In seguito al fallimento del ____________________ le azioni hanno però perso completamente di valore. Di conseguenza è data una oggettiva impossibilità ad adempiere il contratto di cui al doc. A, la consegna delle azioni non potendo più avvenire, le medesime essendo state annullate.

                                               In prima sede è stato rilevato che vi è una certa responsabilità della procedente nella messa in liquidazione risp. nel fallimento della predetta società, parimenti l'escusso è inadempiente, il mancato pagamento delle rate annuali pattuite risalendo ad una data ben anteriore a quella della messa in liquidazione, non avendo egli più corrisposto alcunché a far tempo da giugno 1996. Di conseguenza l'art. 97 CO non è direttamente applicabile, né può entrare in linea di conto una combinazione con l'art. 119 CO, l'unica soluzione praticabile essendo un'applicazione dell'art. 97 CO, in relazione con l'art. 44 CO. La determinazione di un eventuale risarcimento ex art. 44 CO sfugge tuttavia al limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, per cui l'istanza non può essere accolta, la pretesa non potendo essere considerata liquida e dovendo, se del caso, essere sottoposta al giudice in procedura ordinaria per l'accertamento.

E.     Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.

                                         F.  Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, pure in seguito.

Considerato

In diritto:

                                      1.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

                                               Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                          b)  Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

                                          c)  Il contratto di compravendita doc. A, di tenore al limite del comprensibile, non consente conclusioni univoche, non potendosi estrapolare solo qualche clausola senza considerarne anche altre. Infatti pure la clausola di pagamento non appare liquida, avuto riguardo alla complessità delle altre clausole, in particolare alla questione a sapere se i rischi connessi con l'acquisto delle azioni siano passati all'escusso oppure siano rimasti alla venditrice.

                                               Orbene il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non permette un'indagine approfondita tesa a stabilire quale sia stata la reale volontà delle parti al momento della sottoscrizione del contratto doc. A, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario.

                                               In questa sede la clausola riferita al pagamento è pertanto ben lungi dal costituire un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti dell'acquirente per le rate del prezzo di acquisto rimaste impagate e ora poste in esecuzione dalla venditrice.

                                               L'istanza 20 maggio 1999 di __________ è stata quindi correttamente respinta in prima sede.

                                          2.   L'appello 12 luglio 1999 di __________ va pertanto respinto.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                          1.   L'appello 12 luglio 1999 di __________, è respinto.

                                          2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 480.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 1'200.-- a titolo di indennità.

                                          3.   Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

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