Incarto n. 14.1999.45
Lugano 9 maggio 2003 EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 marzo 1999 da
__________ patr. dallo studio legale __________
contro
__________ già patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 aprile 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 220.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di a controparte fr. 500.-- a titolo di indennità."
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che con atto 27 aprile 1999 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con osservazioni 14 maggio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con decreto 18 ottobre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento di __________;
ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita cessano di diritto durante la procedura di fallimento;
preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la __________ è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio il 30 gennaio 2003;
considerato come la procedura d’appello sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);
ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata cancellata dal registro di commercio il 30 gennaio 2003, la stessa non può essere condannata alla rifusione di ripetibili a controparte;
pronuncia
1. L’appello 27 aprile 1999 __________, è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di Fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario