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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.02.2000 14.1999.134

11. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·698 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.1999.00134

Lugano 11 febbraio 2000 B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 novembre 1999 da

__________ patr. __________  

contro

__________ patr. __________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 dicembre 1999 ha così deciso:

    "1.  È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 14.00.

2./3./4.    Omissis"

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

23 dicembre 1999 ne postula l'annullamento;

con osservazioni 20 gennaio 2000 la parte appellata si è opposta

al gravame, protestate spese e ripetibili;

richiamata l'ordinanza presidenziale 27 dicembre 1999/3 gennaio 2000 con

cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con istanza 11 novembre 1999 la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 69'990.35 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza  di contraddittorio del 1. dicembre 1999 __________ non è comparso.

                                  C.   Con sentenza 15 dicembre 1999 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________

                                  D.   Contro la sentenza di fallimento si è tempestivamente aggravato il debitore sostenendo che il PE in oggetto e con esso tutta la procedura esecutiva è affetta da errore essenziale, essendo debitrice dell'importo posto in esecuzione la __________ __________ e non egli stesso. Trattandosi di uno pseudonovum, verificatosi anteriormente alla decisione pretorile, può essere fatto valere ancora in sede di appello

                                  E.   Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                   1.

                                  a)   Secondo l'art. 173 cpv. 1 e 2 LEF se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli art. 85 o 85a cpv. 2 LEF hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento. Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1 LEF), il giudice del fallimento differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all'autorità di vigilanza.

                                         In casu non risulta che l'autorità di vigilanza oppure il giudice abbiano ordinato la sospensione dell'esecuzione. Nemmeno emerge che nel procedimento in esame sia stata emanata una decisione nulla. Dalla documentazione agli atti si evince infatti che contro il PE in oggetto, emesso contro __________, non è stata interposta opposizione e nemmeno è stato presentato ricorso all'autorità di vigilanza.

                                  b)   Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Fatti nuovi, che si sono verificati anteriormente alla decisione di prima sede, possono essere fatti valere illimitatamente (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 19 ad art. 174 LEF).

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le sue allegazioni non costituiscono  pseudonova ex art. 174 cpv. 1 LEF, verificatisi anteriormente alla decisione pretorile, bensì dei motivi per i quali, se del caso, egli avrebbe dovuto interporre opposizione contro il PE oppure, se ne fossero stati dati i presupposti, domandare l'accertamento dell'inesistenza del debito ex art. 85a LEF oppure ricorrere all'autorità di vigilanza. 

                                         Non essendo pertanto ossequiati i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 1 LEF, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.

                                   2.   L'appello 23 dicembre 1999 di __________ va quindi respinto.

                                         Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.

                                         La tassa di giustizia è a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF)

                                         Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e ss. LEF

pronuncia

                                   1.   L'appello 23 dicembre 1999 __________, è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento __________, a far tempo da

                                         mercoledì __________ alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata da __________ resta a suo carico

                                   3.   È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.

                                   4.   Intimazione:    - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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