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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.02.2000 14.1999.125

3. Februar 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,006 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.1999.00125

Lugano 3 febbraio 2000/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 19 ottobre 1999 presentata da

__________ rappr. da: __________  

Contro

__________ __________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza

25 novembre 1999 ha così deciso:

      "1.   È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.

2./3./4.  Omissis"

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto

2/3 dicembre 1999 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 7/13 dicembre 1999 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con istanza 19 ottobre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 4'040.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 17 novembre 1999 l'escussa non è comparsa.

                                  C.   La __________ ha postulato l'annullamento del fallimento sostenendo che la __________ il 2 dicembre 1999 ha allestito un piano di pagamento rateale (doc. A) e di avere già provveduto a pagare la prima rata di fr. 2'500.-- (doc. B). Per quanto riguarda le ulteriori esecuzioni in corso, in collaborazione con l'UE di Lugano, è stato impostato un piano di pagamento. L'appellante ha poi rilevato di avere già pagato per tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti diversi acconti. 

Considerato

in diritto:                   1.

                                  a)   Ex art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto oppure

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore, o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF).

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti  pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ  95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   In prima sede il fallimento della __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 4'040.50 oltre accessori. Dall'accordo concluso con la creditrice (doc. A) emerge che quest'ultima ha concesso alla debitrice il pagamento rateale del debito con il versamento della prima rata di fr. 2'500.-- il 2 dicembre e di ulteriori tre rate entro il 31 dicembre 1999, risp. il 29 febbraio 2000 risp. il 31 marzo 2000. La debitrice non ha pertanto saldato l'esecuzione promossa per il predetto importo, né ha depositato l'importo dovuto presso l'autorità giudiziaria superiore e nemmeno ha la __________ ritirato la domanda di fallimento, per cui non risultando adempiuta alcuna delle predette condizioni di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, non sono date le premesse per annullare la dichiarazione di fallimento.

                                         In via abbondanziale va rilevato che dall'estratto delle esecuzioni 6 dicembre 1999, richiesto all'UE di Lugano, emerge che contro l'appellante vi sono diverse procedure esecutive in corso per alcune delle quali è già stata emessa la comminatoria di fallimento, per cui sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi nemmeno essere ritenuto che l’appellante sia solvibile, che sia in grado di tacitare i suoi creditori e di pagare importi anche modesti. La dichiarazione di fallimento impugnata non può quindi essere annullata.

                                   2.   L'appello 3 dicembre 1999 __________ va quindi respinto.

                                         Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.

                                         La tassa di giustizia è a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia:              1.   L’appello 3 dicembre 1999 __________, è respinto.

                                         1.1.  Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da:

                                         martedì __________ alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla __________ resta a suo carico.

                                   3.   È ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.

                                   4.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                           La segretaria:

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