Incarto n. 14.1999.00123
Lugano 8 gennaio 2001 C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 luglio 1999 da
__________ patr. dallo studio legale __________
contro
__________ patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 28/30 giugno 1999 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 novembre 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria;
2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 24 novembre 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 20 dicembre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza 26 novembre 1999 l'istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 28/30 giugno 1999 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 14'480.-- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1999, indicando quale titolo di credito: "saldo dovuto secondo accordo di scioglimento anticipato dei contratti di locazione del 25.9.96 per l'appartamento 225 e del 7.8.96 per l'appartamento 521."
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. __________ fonda la sua pretesa sulla lettera del 16 marzo 1998 nella quale l'escusso ha indicato che gli avrebbe versato l’importo di fr. 40'000.-- per il 1. aprile 1998 (doc. D).
Il procedente ha pure prodotto lo scritto 16 marzo 1998 della __________, nel quale l’istituto bancario ha confermato che __________ lo ha incaricato, con ordine revocabile, di bonificargli fr. 40'000.-- per il 1. aprile 1998 (doc. E).
Il procedente procede per l’incasso di fr. 14'480.--, corrispondenti alla differenza tra fr. 40'000.-- riconosciuti dal debitore nei documenti sopra menzionati e fr. 25'520.-- versati dall’escusso il 1. aprile 1999 (doc. F).
C. All’udienza di contraddittorio __________ si è opposto all’istanza perché la stessa non sarebbe stata preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 274a CO, ritenuto che la pretesa posta in esecuzione è una pretesa per cessata locazione a seguito di motivi gravi e come tale da sussumere sotto la fattispecie dell’art. 266g CO. Il non rispetto della competenza dell’Ufficio di conciliazione renderebbe nulla la procedura esecutiva.
A mente dell’escusso inoltre la documentazione versata agli atti non costituirebbe riconoscimento di debito ma attesterebbe unicamente l’esistenza di due diversi accordi telefonici di scioglimento anticipato del contratto di locazione, il primo del 16 marzo 1998 (doc. D), il secondo del 30 marzo 1998 (doc. F). Per l’escusso il doc. F sarebbe una conferma della modifica del primo accordo di cui al doc. D nel senso che l’importo pattuito per la risoluzione anticipata del contratto sarebbe stato ridotto da fr. 40'000.-- a fr. 25'200.--.
D. Con sentenza 12 novembre 1999 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione versata agli atti dal procedente costituisce, in principio, riconoscimento di debito legittimante il rigetto provvisorio dell’opposizione.
La giudice di prime cure ha respinto l’eccezione d’ordine sollevata dal convenuto relativa alla nullità del procedimento esecutivo, perché la procedura di conciliazione ex art. 274 ss. CO non sarebbe necessaria in tema di rigetto dell’opposizione per pretese per pigioni scadute.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ asseverando che la causa in esame non ha quale oggetto contestazioni che riguardano l’incasso del canone di locazione bensì “l’adempimento di un contratto di risoluzione anticipata di un contratto di locazione”.
A mente dell’appellante la disdetta è rimasta incontestata e le parti si sarebbero accordate su un importo equivalente ad un’indennità ex art. 266 g CO. Essendo comunque tale convenzione controversa, non si potrebbe ricondurre il mancato pagamento di quanto in un primo tempo concordato ad una contestazione relativa all’incasso del canone, non trattandosi di canone di locazione, ma della conseguenza di una disdetta anticipata per motivi gravi. Ne consegue dunque, a mente dell’appellante, la necessità di seguire la procedura prevista dagli art. 274a e seg. del CO.
Nel merito l’appellante ripropone in sostanza le argomentazioni sollevate in prima sede.
F. Con osservazioni 20 dicembre 1999 __________ si è opposto al gravame, rilevando che la procedura di conciliazione prevista dagli art. 274 ss. CO non torna applicabile alle procedure di rigetto dell’opposizione concernenti pretese per pigioni scadute, ritenuto che l’elencazione dell’art. 274a CO fa riferimento a contestazioni che concernono il merito del contratto di locazione e non a contestazioni relative all’incasso del canone e soprattutto non a accordi intercorsi tra locatore e locatario per la risoluzione anticipata del contratto.
Ritenuto
in diritto:
1.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
2. __________ fonda la sua pretesa sulla lettera trasmessagli da __________ il 16 marzo 1998 e nella quale quest’ultimo ha dichiarato che il 1. aprile 1998 gli avrebbe versato l’importo di fr. 40'000.-- (doc. D). Il procedente produce pure quale doc. E lo scritto di data 16 marzo 1998 della __________ di __________ nel quale l’istituto bancario ha confermato al procedente di essere stato incaricato da __________ r, con ordine revocabile, di bonificargli l’importo di fr. 40'000.-- per il 1. aprile 1998. Nello scritto doc. D, confermato sostanzialmente dalla lettera della __________ (doc. E), l’escusso si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti del procedente dell’importo in esecuzione, ossia di fr. 40'000.-- dedotto l’acconto già versato di fr. 25'520.--. La scrittura privata doc. D, nella quale l’escusso esprime la sua intenzione di versare fr. 40'000.-- al procedente costituisce pertanto, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di Fr. 14'480.-- oltre agli interessi al 5% dal 15 marzo 1999.
3. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
4.
a) L’escusso ha asseverato che la procedura esecutiva è nulla perché l’istanza di rigetto dell’opposizione non è stata preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 274a CO.
b) L’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata __________ e dedotta dalle norme in materia di locazione, secondo cui tutte le controversie sorte in questo ambito devono preventivamente essere sottoposte ad un tentativo di conciliazione dinanzi ai competenti uffici, risulta in concreto infondata, poiché la domanda di rigetto dell’opposizione, ancorché come nella fattispecie rilevante da una situazione creditoria derivante da un rapporto di locazione, non rientra nelle competenze dell’Ufficio di conciliazione (Bruno Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie in materia di locazione in Il Ticino e il diritto, Lugano 1997).
c) Anche la seconda eccezione sollevata dalla parte convenuta, secondo cui il riconoscimento di debito di cui al doc. D sarebbe superato dal successivo accordo intercorso tra le parti il 30 marzo 1998 (doc. F), deve essere respinta perché non resa sufficientemente verosimile. Il doc. F infatti altro non è che uno scritto unilaterale trasmesso da __________ a __________con il quale l’escusso ha preteso potersi sottrarre unilateralmente all’impegno assunto precedentemente: lo stesso non rappresenta quindi sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l’eccezione sollevata, che deve pertanto essere respinta.
5. L'appello 24 novembre 1999 __________ è respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1. L'appello 24 novembre 1999 __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà a __________, fr. 450.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario