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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.07.2011 16.2011.41

7. Juli 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·502 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Espulsione del conduttore - ritiro del reclamo - desistenza - stralcio

Volltext

Incarto n. 16.2011.41

Lugano 7 luglio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 17 giugno 2011 presentato da

RE 1 (I)  

contro la decisione emessa il 10 giugno 2011 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2011.274 (espulsione del conduttore) promossa con istanza 2 maggio 2011 da    

CO 1 CO 2 CO 3 (rappresentati da RA 1);  

                                         premesso che in esito a un'istanza del 2 maggio 2011 presentata da CO 1, CO 2 e CO 3, membri della Comunione ereditaria fu CO 2, con decisione 10 giugno 2011 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato a RE 1 e __________ di liberare immediatamente un locale commerciale appartenente agli istanti, situato a __________;

                                         ricordato che con reclamo 17 giugno 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;

                                         rammentato che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

                                         preso atto che il 5 luglio 2011 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo;

                                         considerato che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza sicché esso va tolto dai ruoli (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);

                                         ritenuto che la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         stabilito che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         osservato che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato agli istanti per osservazioni;

per questi motivi

decide:                    1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

(I); .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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