Incarto n. 16.2011.3
Lugano 23 dicembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12 gennaio 2011 presentato da
RI 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 27 dicembre 2010 dal Pretore del Distretto di Leventina nella causa inc. IU.2010.1 (risarcimento danni) promossa con istanza 19 febbraio 2010 da
CO 1 (patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI 1, intenzionata a sostituire la sua automobile con un nuovo veicolo, si è rivolta il 6 dicembre 2007 al CO 1 di __________, al quale ha poi manifestato l'interesse per l'acquisto di una Daihatsu Terios e ha discusso con il direttore del garage, __________ __________, il prezzo per la ripresa della sua autovettura e quello di acquisto del nuovo veicolo con domanda di leasing. Il giorno successivo RI 1 ha sottoscritto i formulari per la domanda di leasing, manifestando la sua intenzione di acquistare l'auto provata il giorno prima al prezzo pattuito e alle condizioni convenute, ritenuto che il prezzo della ripresa della sua vettura ammontava a fr. 3500.–. RI 1 ha quindi consegnato a __________ N__________ la carta grigia e firmato la domanda di leasing, poiché nel frattempo anche __________ AG aveva dato il proprio consenso a concederle il prestito.
Lo stesso giorno, però, RI 1 ha comunicato al CO 1 di rinunciare all'acquisto della Daihatsu Terios, avendo trovato un altro garage che le proponeva migliori condizioni per la ripresa del suo veicolo e per la concessione del leasing della nuova vettura. Il 10 dicembre 2007 CO 1 ha fatturato a RI 1 l'importo di fr. 3800.– per i danni subiti in relazione alla rescissione del contratto, in particolare quanto versato al commerciante di auto al quale il veicolo era destinato (fr. 1500.–), le spese per la preparazione del nuovo veicolo (fr. 500.–) e quelle per il suo mancato ritiro (fr. 1531.59) oltre all'IVA. Visto il mancato pagamento, Nuovo CO 1 ha fatto notificare ad RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Leventina, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Con istanza 19 febbraio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Leventina per ottenere il pagamento di fr. 3800.– oltre interessi del 5% dal 10 dicembre 2007 e il rigetto dell'opposizione da questa interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 24 marzo 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando, in particolare, il perfezionamento di un qualsiasi contratto con l'istante, così come l'ammontare del risarcimento.
C. Statuendo il 27 dicembre 2010 il Pretore, accertata la conclusione di un contratto di compravendita tra le parti successivamente disdetto dalla convenuta, ha posto a carico di quest'ultima l'obbligo di risarcire all'istante il danno cagionatole e che ha ritenuto provato nella misura di fr. 1500.– versati al commerciante di auto al quale il veicolo era destinato, oltre interessi del 5% dall'11 dicembre 2007.
D. Con ricorso per cassazione del 12 gennaio 2011 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitrariamente valutato le prove, ritenendo provato il danno di fr. 1500.– riconosciuto all'istante. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio 2011 CO 1 ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata alle parti, ovvero inviata dalla Pretura prima del 1° gennaio 2011 (cfr. DTF 137 III 130) sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).
2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).
3. Il Pretore, basandosi sulla deposizione di __________ A__________ che aveva confermato di aver ricevuto dall'istante la somma di fr. 1500.– “per i danni a seguito della mancata vendita”, ha ritenuto questa prova sufficiente a provare il danno patito dall'istante. La ricorrente contesta tale conclusione ritenendo il contenuto della deposizione contraddittorio e poco credibile al punto che avrebbe dovuto indurre il primo giudice a farne astrazione. Sennonché così argomentando la ricorrente si limita a contrapporre una diversa valutazione della testimonianza di __________ A__________, senza tuttavia spiegare perché quella fornita dal Pretore sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitraria. Chi invoca l'arbitrio non può limitarsi a criticare la sentenza opponendovi semplicemente la propria versione come se si trattasse di una procedura di appello, ma deve dimostrare che è stato travisato in modo grossolano il senso e la portata di un mezzo di prova, che non si è tenuto conto senza ragioni valide di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della causa oppure che è stato ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Per motivare l'arbitrio, non basta infatti criticare la decisione impugnata (DTF 137 I 62 consid. 4.1.2). Ne discende che il ricorso andrebbe finanche dichiarato irricevibile.
4. Sia come sia, in un'azione basata sul risarcimento del danno contrattuale, come quella proposta dall'istante che pretende di aver subìto dei danni a dipendenza della rescissione unilaterale del contratto da parte della convenuta, spetta al danneggiato provare la violazione del contratto, rispettivamente il non corretto adempimento del medesimo, l'esistenza e l'entità del pregiudizio subìto, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa essendo presunta (Honsell/Vogt/Wiegard in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 60 ad art. 97 CO).
a) In concreto il primo giudice, basandosi sull'art. 109 cpv. 2 CO ha ritenuto che la somma di fr. 1500.–, versata da __________ N__________ a __________ A__________ per la rivendita della vettura usata, fosse stata pagata in vista dell'adempimento del contratto di compravendita tra le parti e costituisse quindi una posta del danno subita. Quanto alla deposizione di __________ __________, ancorché impreciso sull'esatto svolgimento dei fatti come riconosciuto dal Pretore medesimo, ha però confermato di aver ricevuto dall'istante fr. 1500.– “per i miei danni a seguito della mancata vendita”, comprensivi “anche del danno patito dal signore cui avevo venduto l'auto e quindi anche i costi della nave” (cfr. deposizione del 16 giugno 2010, verbali pag. 2). Ora, per tacere del fatto che la deposizione non è stata eccepita di falso, poco importa sapere se le spese per il trasporto navale siano state effettivamente pagate. Determinante è il fatto che l'istante, a seguito del perfezionamento del contratto di compravendita con la convenuta, abbia effettivamente pagato la somma di fr. 1500.– a un terzo. In tali circostanza senza incorrere in arbitrio il Pretore poteva ritenere dimostrato da parte dell'istante il danno da lui subìto.
b) Per quel che concerne l'involontarietà della diminuzione del patrimonio, invocata dalla ricorrente, la questione è piuttosto di sapere se l'istante sia venuta meno all'onere di contenere il più possibile il danno. Tale questione attiene tuttavia alla quantificazione del danno, ma non, come sostenuto dalla ricorrente, al concetto di involontarietà contemplato nella definizione giuridica di danno. Gli argomenti che la ricorrente adduce a sostegno della propria censura sono mere ipotesi e perciò insufficienti per sovvertire la conclusione del Pretore secondo cui l'attore ha subìto un danno in senso giuridico, quantificabile in fr. 1500.–. Il verificarsi di un tale danno non poteva nemmeno essere impedito dall'istante la quale si è subito attivata alfine di adempiere il contratto. Al riguardo solo la ricorrente avrebbe potuto evitare di incorrere in un risarcimento se si fosse attenuta a quanto pattuito con l'istante. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC ticinese). La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico della ricorrente la quale rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.