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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.08.2011 16.2011.23

8. August 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,180 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Contratto di lavoro - diritto di essere sentito - citazione all'udienza - invio raccomandato non ritirato - presunzione di notifica anche in assenza di avviso di ritiro - notifica citazione alla parte se non è indicato il patrocinatore

Volltext

Incarto n. 16.2011.23

Lugano 8 agosto 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini

vicecancelliera:

 Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 18 marzo 2011 presentato da

RE 1 (patrocinata dall')  

contro la sentenza emessa il 16 febbraio 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa DI.2011.4 (contratto di lavoro) promossa con istanza 31 dicembre 2010 da  

CO 1 (I) (patrocinato dall' __________);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 ha lavorato alle dipendenze di RE 1 come architetto, dal 6 maggio 2009 al 30 settembre 2010 per uno stipendio mensile lordo di iniziali fr. 4000.– aumentati a fr. 4500.– da gennaio 2010.

                                  B.   Con istanza 31 dicembre 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 7875.– lordi oltre interessi del 5% dal 30 settembre 2010, corrispondenti al salario del mese di dicembre 2010 e alla quota della tredicesima), così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 15 febbraio 2011, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa e si è lasciata precludere. Statuendo il 16 febbraio 2011 il Pretore ha integralmente accolto l'istanza.

                                  C.   Con reclamo 18 marzo 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare alla discussione non essendole pervenuta né la citazione né il relativo avviso di ritiro. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata comunicata il 16 febbraio 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non la procedura civile ticinese. Come nel vecchio diritto, anche per l'art. 326 cpv. 1 CPC la produzione di nuova documentazione non presentata davanti al primo giudice non è ammissibile.

                                   2.   La reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare alla discussione non essendole pervenuta la relativa citazione né l'avviso di ritiro della raccomandata. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.) formale, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii).

                                         a)   Nella fattispecie l'ordinanza 3 gennaio 2011, spedita mediante invio raccomandato n. 98.46.__________ e con la quale il Pretore ha citato le parti all'udienza del 15 febbraio 2011 per la discussione, non è stata ritirata dalla convenuta e, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura. Ora, un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento della consegna al suo destinatario oppure, al più tardi, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; v. anche art 138 cpv. 3 lett. a CPC). In concreto, la convenuta non poteva ignorare tale aspetto, l'istante avendo espressamente preavvisato l'azione giudiziaria qualora non avesse ottenuto il pagamento dell'importo fatto valere in giudizio  entro il 25 novembre 2010 (doc. F).

                                         b)   La reclamante si duole altresì di non aver ricevuto l'avviso di ritiro. Al riguardo sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui il funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere del destinatario e che la data di questo deposito, apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa presunzione comporta un rovesciamento dell'onere della prova a scapito del destinatario, nel senso che se se questi non riesce a stabilire l'assenza di avviso nella sua cassetta delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel luogo e in quella data (sentenza del Tribunale federale 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3, in: RSPC 2009 pag. 24; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, n. 1B ad art. 138). Trattandosi invero di provare un fatto negativo, il destinatario non deve tuttavia portare una prova rigorosa ma è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”, ovvero egli deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione della notifica (sentenza del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 4.1).

                                         c)   In concreto, a prescindere dal fatto che la giurisprudenza citata dalla reclamante appare superata, la sola allegazione di quest’ultima che sostiene di non aver ricevuto l'avviso di ritiro, non basta a sovvertire con verosimiglianza preponderante la presunzione della corretta notifica. Non essendovi seri dubbi sull'agire del funzionario postale, le informazioni inerenti al recapito n. 98.46.__________ dalle quali si evince che la citazione è stata spedita il 3 gennaio 2011 mentre il 4 gennaio 2011 la destinataria è stata avvisata per il ritiro (cfr. ‹www. posta.ch/ trackandtrace›), devono perciò ritenersi esatte. Ciò posto la notifica non può essere ritenuta viziata e la mancanza all'udienza di discussione deve essere imputata alla parte medesima.

                                         d)   Si aggiunga che anche nella modalità di notifica della citazione non è ravvisabile alcun errore procedurale, il Pretore, ricevuta l'istanza 31 dicembre 2010 dalla quale non risultava nessun patrocinatore della convenuta, l'ha notificata a quest'ultima (art. 136 CPC). Né l'ordinamento processuale impone al giudice di verificare nell'incarto l'esistenza di un eventuale rapporto di rappresentanza non indicato nell'allegato introduttivo. Ne discende che il reclamo, che non ha evidenziato né un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) e neppure un accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), esclusa essendo in ogni caso la proposta in questa sede di nuovi fatti o prove (art. 326 cpv. 1 CPC), deve essere respinto.

                                   3.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, non date in concreto (art. 115 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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