Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.11.2011 16.2011.2

22. November 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,343 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - presenza del titolo al momento del rigetto - rigetto per importo inferiore a quello del PE

Volltext

Incarto n. 16.2011.2

Lugano 22 novembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 10 gennaio 2011 presentato dall'

  RI 1   

contro la sentenza emessa il 20 dicembre 2010 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa inc. 294-2010-S (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 18 novembre 2010 da  

CO 1 (rappresentato dallRA 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza del 18 novembre 2010 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco di rigettare in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 160.–, l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona Lugano notificatogli per l'incasso di una multa inflitta a quest'ultimo dall'ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città per il mancato inoltro della dichiarazione relativa all'imposta cantonale e federale diretta per il 2008 (fr. 100.–), oltre alle tasse di diffida (fr. 60.–);

                                         che, a sostegno della sua domanda, l'istante ha prodotto la risoluzione 9 ottobre 2009 con la quale al convenuto era stata inflitta una multa disciplinare di fr. 750.– e la successiva decisione 10 giugno 2010 con cui, in parziale accoglimento del reclamo presentato da quest'ultimo, la multa è stata ridotta a fr. 100.–;

                                         che all'udienza del 14 dicembre 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza sollevando dapprima perplessità sull'operato del primo giudice e dell'istante circa l'indicazione della data degli atti e al numero di documenti allegati all'istanza, mentre nel merito egli ritiene temeraria la pretesa dell'istante giacché il precetto esecutivo gli era stato notificato prima del passaggio in giudicato della decisione su reclamo;

                                         che in via riconvenzionale il convenuto ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 750.–;

                                         che statuendo il 20 dicembre 2010 il Giudice di pace, accertato il carattere esecutivo della documentazione prodotta dall'istante e della quale l'escusso ha potuto prendere visione senza avere sollevato eccezioni atte a inficiare il titolo, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 10 gennaio 2011RI 1 è insorto contro la sentenza appena citata postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo ammesso a torto la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante;

                                         che con decreto 31 gennaio 2011 il presidente della Camera ha respinto la domanda di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata notificata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,

                                         n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84)

                                         che quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);

                                         che la verifica del carattere esecutivo del titolo viene effettuata dal giudice del rigetto, mentre è irrilevante la presenza del medesimo al momento dell'inoltro della domanda di esecuzione (Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, n. 42 e 45 ad art. 67 LEF; Schmidt, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005,      n. 12 e 16 ad art. 84 LEF);

                                         che pertanto la contestazione del ricorrente secondo cui il precetto esecutivo è stato emesso prima del passaggio in giudicato della decisione 10 giugno 2010 è destinata all'insuccesso;

                                          che, per quanto riguarda la documentazione prodotta dall'ente pubblico, in calce all'istanza di rigetto dell'opposizione sono indicati quali allegati il precetto esecutivo e la copia del decreto di multa;

                                          che, nondimeno, nell'incarto della giudicatura di pace, del quale il convenuto non contesta avere preso conoscenza in occasione dell'udienza di contraddittorio, figurano altresì la decisione su reclamo 10 giugno 2010 e la dichiarazione 18 novembre 2010 con la quale la Camera di diritto tributario ha confermato la mancata impugnazione di tale decisione;

                                          che, dall'insieme di questi documenti, a ragione il giudice di pace ha concluso per la presenza di un valido titolo esecutivo;

                                          che la mancata indicazione di tutti i documenti allegati all'istanza di rigetto dell'opposizione non ha pertanto arrecato al convenuto alcun pregiudizio;

                                         che la doglianza del ricorrente, secondo cui il primo giudice avrebbe cercato di favorire la controparte modificando manualmente la data dell'istanza e chiedendole successivamente la completazione della medesima, non trova nessun riscontro negli atti;

                                         che inoltre, il ricorrente non allega nessun pregiudizio, tanto meno se si pensa che il medesimo ha potuto visionare tutta la documentazione allegata dall'istante ed esprimersi compiutamente sulla stessa;

                                         che il fatto che il precetto esecutivo sia stato notificato per l'incasso di fr. 750.– mentre la domanda di rigetto verte su un importo ridotto di fr. 160.– è ininfluente, determinante essendo la presenza di un valido precetto esecutivo per mancata decorrenza del termine di un anno dalla sua notifica (art. 88 cpv. 2 LEF), e di un valido titolo esecutivo per l'importo di cui si chiede il rigetto, documenti entrambi presenti in concreto;

                                         che, pertanto, la procedura promossa dall'istante non può dirsi temeraria;

                                          che in tali circostanze la decisione impugnata è frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e di una corretta applicazione del diritto sostanziale;

                                          che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere respinto;

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

                                         che nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese),

                                         che non si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato;

                                         che, a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza oggetto.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano indennità.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

                                   4.   Intimazione a:

–    ;  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.