Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.05.2011 16.2011.17

10. Mai 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·983 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione

Volltext

Incarto n. 16.2011.17

Lugano 10 maggio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30 dicembre 2010 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 28 dicembre 2010 dal Giudice di pace supplente del circolo del Ticino, nella causa inc. 29/10 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 14 aprile 2010 da  

CO 1,);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con decisione 6 marzo 2009 l'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.– per mancato inoltro della dichiarazione fiscale relativa all'imposta cantonale e federale diretta 2006;

                                         che con istanza 14 aprile 2010 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Giudice di pace del circolo del Ticino il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 160.– oltre accessori, corrispondenti alla multa citata e alla tassa di diffida;

                                          che all'udienza del 23 novembre 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza rilevando di non avere ricevuto il decreto di multa del       6 marzo 2009;

                                         che statuendo il 28 dicembre 2010 il Giudice di pace supplente, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'ente pubblico, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 30 dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza di un valido titolo esecutivo nonostante l'istante non avesse fornito la prova dell'invio del decreto di multa sul quale basa la sua esecuzione;

                                         che l'istante ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata comunicata prima del          1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                          che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF (D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);

                                         che quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF);

                                          che l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale, ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 9 e 124 ad art. 80 LEF);

                                          che la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver ricevuto la decisione (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

                                          che nella fattispecie l'istante, assente dal contraddittorio, non ha provato l'invio del decreto di multa 6 marzo 2009, peraltro notificato con invio semplice e non raccomandato, ragione per la quale la documentazione dallo stesso prodotta non può essere parificata a valido titolo esecutivo;

                                          che avendo evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove documentali e un'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve essere accolto;

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con la conseguente reiezione dell'istanza;

                                          che vista la particolarità del caso non si prelevano oneri processuali;

                                          che non si giustifica assegnare indennità al ricorrente, la stesura del ricorso non avendogli cagionato particolari incomodi;

per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione 30 dicembre 2010 è accolto e di conseguenza la sentenza 28 dicembre 2010 del Giudice di pace supplente del circolo del Ticino è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1. L'istanza è respinta

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 40.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 10.–.

                                   II.   Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano indennità.                                       

                                   III.   Intimazione a:

–; .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2011.17 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.05.2011 16.2011.17 — Swissrulings