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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.09.2010 16.2010.91

27. September 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·777 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Rigetto dell'opposizione - sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo - eccezioni proponibili

Volltext

Incarto n. 16.2010.91

Lugano 27 settembre 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 25/26 agosto 2010 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 16 agosto 2010 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa S. 188 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 21 luglio 2010 dallo  

CO 1 (rappresentato dalla , );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 2 dicembre 2009 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha respinto un'istanza promossa da RI 1 contro __________ ponendo a suo carico gli oneri processuali di complessivi fr. 150.–;

                                         che con istanza del 21 luglio 2010 lo CO 1, rappresentato della __________, ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Locarno di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 150.– oltre accessori;

                                         che all'udienza del 16 agosto 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando di dover pagare delle spese giudiziarie riferite a una procedura alla quale non “ha potuto presenziare all'udienza in Pretura in quanto affetto da ernia inguinale”;

                                         che statuendo quello stesso giorno il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso del 25 agosto 2010, cRI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

                                          che la sentenza prodotta dall'istante, munita del timbro del suo passaggio in giudicato, ha carattere esecutivo (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 109; D. Staehelin, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 80 LEF);

                                          che in presenza di una sentenza esecutiva il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto;

                                          che il ricorrente non ha sollevato alcuna delle eccezioni testé indicate;

                                         che la contestazione del ricorrente sul mancato rinvio dell'udienza da parte del Pretore della giurisdizione di Locarno Città esula dalla presente procedura di rigetto dell'opposizione ma doveva se del caso essere proposta nell'ambito di un ricorso contro la sentenza emessa il 2 dicembre 2009;

                                         che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove ed errata applicazione del diritto da parte del giudice di pace (art. 327 lett. g CPC), il ricorso deve essere respinto;

                                         che, infine, non spetta a questa Camera esprimersi in merito alla richiesta di condono formulata dal ricorrente il 26 agosto 2010, la questione esulando dalle sue competenze;

                                          che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                   3.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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