Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.08.2010 16.2010.66

24. August 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,031 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Contratto d'abbonamento - diritto di essere sentito - mancata partecipazione alla discussione - mancata ricezione citazione - obbligo di notifica del cambiamento di domicilio a carico della parte

Volltext

Incarto n. 16.2010.66

Lugano 24 agosto 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15 luglio 2010 presentato da

RI 1   

contro la sentenza emessa il 18 giugno 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa IU.2010.25 (contratto d'abbonamento) promossa con istanza 2 giugno 2010 da  

CO 1   

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che RI 1 ha sottoscritto il 7 dicembre 2006 con __________ un contratto di abbonamento per un collegamento di telefonia mobile Natel (__________), e l'8 aprile 2009 ne ha contratto un altro (__________);

                                         che l'utente non ha provveduto al pagamento delle fatture relative all'utilizzo dei menzionati collegamenti telefonici per i mesi da febbraio a settembre 2009 per complessivi fr. 2974.20;

                                         che CO 1, alla quale __________ aveva ceduto il suo credito, ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Locarno, al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che con istanza del 2 giugno 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 3502.– (fr. 2974.20 oltre a fr. 385.– per spese di incasso, fr. 70.– per spese esecutive e fr. 72.80 per interessi di ritardo), così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al menzionato precetto esecutivo;

                                         che all'udienza del 18 giugno 2010, indetta per la discussione il convenuto non è comparso ed è rimasto precluso;

                                         che statuendo quello stesso giorno il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione da questa prodotta e rimasta incontestata dal convenuto, ha accolto l’istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 15 luglio 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che il ricorrente lamenta essenzialmente la lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione, nessuna comunicazione in merito essendogli pervenuta al suo attuale domicilio a T__________;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                         che il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione, non essendogli pervenuta la relativa citazione;

                                         che in concreto il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di discussione del 18 giugno 2010 è stato notificato al convenuto in via __________ a G__________ e, non essendo stata ritirata dal medesimo, scaduto il periodo di giacenza è stato ritornato al mittente (‹www. posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);

                                         che un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);

                                         che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito all'invio, avendo egli nel frattempo trasferito il suo domicilio da G__________ a T__________;

                                          che tale circostanza non giova al ricorrente giacché non risulta che questi abbia provveduto alle necessarie notifiche di cambiamento di domicilio e di indirizzo, lo stesso risultando a tutt'oggi ancora domiciliato a G__________ in via __________ (cfr. ‹ww.movpop.ti.ch›), luogo ove la corrispondenza gli è quindi stata regolarmente notificata;

                                          che pertanto, non avendo effettuato quanto necessario per regolarizzare la sua posizione così da garantirsi la ricezione della corrispondenza al suo attuale indirizzo, l'interessato deve sopportare le conseguenze della sua inazione e non può quindi dolersi della lesione del suo diritto di essere sentito, la sua assenza all'udienza essendo solo a lui imputabile;

                                         che si volesse da ciò prescindere ed esaminare nel merito le censure sollevate nel ricorso, l'esito non muterebbe;

                                         che il ricorrente sostiene di contestare l'ammontare delle fatture poiché __________ non ha rispettato il contratto, non trasmettendogli gli estratti dettagliati delle fatture e fornendogli un computer con gravi difetti;

                                         che, come risulta dalla lettera del 2 dicembre 2009 allegata al ricorso, la richiesta degli estratti dettagliati si riferisce al collegamento telefonico __________ estraneo alle fatture poste in esecuzione, mentre la contestazione sui difetti del computer risale al dicembre 2009 allorquando le richieste di pagamento riferite all'abbonamento e utilizzo del Sony __________ riguardano i mesi da aprile a settembre 2009 senza che l'interessato sostenga di non averlo mai utilizzato;

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone problema di ripetibili, la controparte avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Per questi motivi

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2010.66 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.08.2010 16.2010.66 — Swissrulings