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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.02.2011 16.2010.57

8. Februar 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,329 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione - riconoscimento di debito - eccezione di estinzione del debito - onere della prova

Volltext

Incarto n. 16.2010.57

Lugano 8 febbraio 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 giugno 2010 presentato da

RI 1   

contro la sentenza emessa il 16 giugno 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.1314 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 22 aprile 2010 nei confronti di  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                           che con istanza 22 aprile 2010 RI 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per ottenere il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da CO 1al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 5060.20 oltre accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 7 novembre 2007 per lavori di riparazione eseguiti su un veicolo della convenuta il cui costo, di complessivi fr. 23 975.20, è stato parzialmente assunto (fr. 19 800.–) dalla __________ Assicurazioni;

                                          che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la fattura del 7 novembre 2007, una sua proposta di accordo del 27 novembre 2009 circa il pagamento a saldo di fr. 4175.–, uno scritto del 7 dicembre 2009 con cui la convenuta dichiarava di aver “provveduto al pagamento di CHF 2504.80 a saldo della fattura n. 548 del 07.12.2007” e una cessione del credito di

                                          fr. 23975.20 all'istante da parte della convenuta, non sottoscritta dalle parti;

                                          che all'udienza del 16 giugno 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza non ritenendosi debitrice nei confronti dell'istante, il danno subìto dal suo veicolo essendo coperto dall'assicurazione casco totale del medesimo;

                                          che statuendo quello stesso giorno il Pretore, non intravvedendo nella documentazione prodotta dall'istante un valido riconoscimento di debito, ha respinto l'istanza;

                                         che con scritto 18 giugno 2010, indirizzato alla Pretura e trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1è insorta contro il predetto giudizio;

                                         che la ricorrente si duole del fatto che la sua istanza sia stata respinta nonostante la convenuta non abbia neppure provveduto al pagamento dell'importo di fr. 2504.80 dalla stessa riconosciuto e che aveva dichiarato aver effettuato a suo favore;

                                          che CO 1 non ha presentato osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che la ricorrente si duole del fatto che il primo giudice non abbia almeno ammesso il rigetto dell'opposizione per fr. 2504.80, riconosciuto dalla convenuta ma da lei non pagati nonostante quanto dalla stessa affermato nel suo scritto 7 dicembre 2009 (doc. D);

                                         che nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, Zurigo 1980, § 20), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

                                         che in quest'ambito, l'esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 163), ovvero se contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro;

                                         che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ovvero che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (D. Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82), e che la firma del debitore figuri sul documento decisivo (D. Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82);

                                         che nello scritto del 7 dicembre 2009 la convenuta ha comunicato all'istante che “l'importo a nostro carico sarebbe la franchigia di fr. 1000.– più l'Iva sull'importo dell'assicurazione versato (fr. 1504.80) per un totale di fr. 2540.80. (…) pertanto abbiamo provveduto al pagamento di fr. 2504.80 a saldo della fattura n. 548 del 7.12.2007” (doc. D);

                                         che tale dichiarazione costituisce un riconoscimento della pretesa dell'istante almeno per fr. 2504.80 ;

                                         che di fronte a un tale riconoscimento di debito il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

                                          che spetta all'escusso l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni dedotte in giudizio;

                                          che queste eccezioni, tra le quali rientra l'estinzione del debito, non solo devono essere proposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (Rep. 1987 pag. 150 seg.; D. Staehelin, op. cit., n. 83 e 87 ad art. 82 LEF; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 26 pag. 61; Stücheli, op. cit., pag. 350);

                                          che nella fattispecie la convenuta ha bensì dichiarato di avere pagato fr. 2504.80, ma in mancanza di qualsiasi riscontro, la sola allegazione di parte non può assumere valore probatorio, rispettivamente non rende verosimile l'eccezione di estinzione del debito, tanto più che l'istante ha sempre negato di aver ricevuto l'importo in questione;

                                          che in circostanze del genere il ricorso dev'essere accolto quantomeno per l'importo di fr. 2504.80;

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente parziale accoglimento dell'istanza.

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che può essere suddivisa per entrambe le sedi in parti uguali tra le parti, compensate le ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:               I.   Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 16 giugno 2010 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è parzialmente accolta. L'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 2'504.80 oltre interessi del 5% dal 7 dicembre 2007.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   II.   Gli oneri processuali del presente giudizio di complessivi fr. 150.–, da anticipare dalla ricorrente, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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