Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.2010 16.2010.51

12. Juli 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,008 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Rigetto dell'opposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione - ruolo determinante dell'udineza nelle procedure sommarie

Volltext

Incarto n. 16.2010.51

Lugano 12 luglio 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14 giugno 2010 presentato da

RI 1   

contro la sentenza emessa il 10 giugno 2010 dal Giudice di pace del circolo di Acquarossa nella causa inc. 140 SO/10 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 17 maggio 2010 da  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 21 novembre 2005 RI 1 ha sottoscritto con __________ AG un contratto per “la realizzazione e la messa in funzione di una pagina WEB nell'elenco delle imprese su internet”, per un costo di complessivi fr. 4088.80 pagabili in due rate;

                                         che RI 1 ha versato a __________ AG fr. 2962.–;

                                         che il 7 luglio 2008 __________ AG ha ceduto a CO 1 il suo credito nei confronti di RI 1

                                         che con istanza 17 maggio 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Acquarossa il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Blenio notificatole per l'incasso di fr. 1126.80 oltre interessi e accessori;

                                         che all'udienza dell'8 giugno 2010 indetta per il contraddittorio, nessuno è comparso, la convenuta avendo anticipato la sua assenza ed esposto i motivi del rifiuto di pagamento in uno scritto del 21 maggio 2010;

                                         che statuendo il 10 giugno 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                         che il 14 giugno 2010 RI 1 si è rivolta al Giudice di pace dichiarando di non condividere la sua decisione;

                                         che l'atto, trasmesso a questa Camera per essere trattato come ricorso per cassazione, non è stato oggetto di intimazione;

 e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 3), le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;

                                         che in concreto il contenuto dello scritto 14 giugno 2010 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che infatti la ricorrente, anziché indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 82 LEF, si limita a manifestare il proprio disappunto, non condividendo il giudizio impugnato;

                                         che mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);

                                         che, comunque sia, dolendosi della mancata presa in considerazione di pagamenti dalla stessa effettuati a favore dell'istante, spettava alla convenuta comprovare le sue allegazioni all'udienza di contraddittorio indetta dal Giudice di pace per l'8 giugno 2010;

                                         che, infatti, le parti solo all'udienza possono e devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e produrre, sotto pena di perenzione, i documenti a sostegno delle loro ragioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 20 LALEF);

                                         che, quindi, a ragione il Giudice di pace non ha tenuto conto di quanto esposto dalla convenuta nello scritto 10 maggio 2010;

                                         che nondimeno la sentenza impugnata contiene una palese svista redazionale nella misura in cui contrariamente a quanto figura nei considerandi il giudice di pace ha pronunciato il rigetto dell'opposizione in via definitiva e non in via provvisoria;

                                         che per ragioni di economia processuale si giustifica pertanto di rettificare il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel senso di pronunciare il rigetto dell'opposizione in via provvisoria;

                                         che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.

Per questi motivi

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è inammissibile.

                                   2.   Il dispositivo n. 1 della sentenza 10 giugno 2010 del Giudice di pace del circolo di Acquarossa è così rettificato:

                                         L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Blenio è respinta in via provvisoria per fr. 1126.80 più interessi al 6% dal 21 dicembre 2206, fr. 40.– di credito accessorio, fr. 237.– di risarcimento a titolo di mora (art. 106 CO) e fr. 70.– di spese esecutive.

                                   3.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione a:

 ;  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2010.51 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.2010 16.2010.51 — Swissrulings