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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.02.2011 16.2010.35

18. Februar 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,486 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Contratto di lavoro - pagamento vacanze - onere della prova

Volltext

Incarto n. 16.2010.35

Lugano 18 febbraio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 aprile 2010 presentato da

 RI 1  (rappresentato dall'RA 1 )  

contro la sentenza emessa il 15 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa DI.2010.376 (contratto di lavoro) promossa con istanza 9 marzo 2010 da  

CO 1CO 1   

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   RI 1 ha lavorato alle dipendenze di CO 1, titolare di una ditta di trasporti, come autista dal 1° giugno 2005 al 31 gennaio 2009 con un salario mensile lordo di fr. 4830.– per tredici mensilità. Dal 27 luglio 2007 il lavoratore è stato inabile al lavoro causa malattia, percependo le indennità giornaliere versate dalla __________ presso la quale il datore di lavoro aveva assicurato il dipendente. Constatato però che la copertura assicurativa era inferiore a quella prevista dal Contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti del Cantone Ticino al quale era assoggettato il contratto di lavoro, RI 1 ha chiesto al datore di lavoro la differenza di fr. 7398.60 oltre al pagamento delle vacanze non godute (fr. 2776.50).

                                  B.   Con istanza del 9 marzo 2010 CO 1ha convenuto RI 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 10 175.10. All'udienza del 12 aprile 2010, indetta per la discussione, l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 7675.10. Il convenuto non è comparso e si è lasciato precludere.

                                  C.   Statuendo il 15 aprile 2010 il Pretore dopo avere accertato che la differenza rivendicata dall'istante per le indennità di malattia  ammontava a complessivi fr. 14 157.75 per il 2008 e il 2009, ha dedotto quanto percepito dal lavoratore da altri enti assicurativi e quanto versato dal datore di lavoro. Ciò posto egli ha parzialmente accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 4898.60. La pretesa intesa al pagamento delle vacanze non godute è stata respinta.

                                  D.   Con ricorso per cassazione 20 aprile 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC ticinese. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avergli riconosciuto la pretesa relativa al pagamento delle vacanze non godute, ancorché non contestata dal convenuto, assente alla discussione. Nelle sue osservazioni del 8 maggio 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.  

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

                                   3.   Litigioso è il pagamento delle vacanze non godute. Al riguardo il Pretore ha respinto la pretesa, l'istante non avendo sostanziato “con qualche elemento probatorio che ne comprovasse almeno i giorni non goduti per il 2007 e quelli arretrati; in ogni caso non avrebbero potuto essere riconosciuti integralmente in virtù dell'art. 18.5 CCL”. Il ricorrente censura tale conclusione rilevando che nell'istanza egli aveva indicato chiaramente che la pretesa si riferiva a 21 giorni di vacanze tra gennaio e luglio 2007, ciò che il convenuto, assente all'udienza, nemmeno aveva contestato.

                                         a)   L'onere della prova circa il diritto ai giorni di vacanza non goduti spetta al lavoratore, mentre quello sulla loro effettuazione incombe al datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo – o almeno dovendo disporre – di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 274; NRCP 2004 pag. 421). Nella fattispecie, per l'istante “accertato che nel corso del 2007 RI 1, in seguito, alla subentrata incapacità di lavoro non ha potuto beneficiare delle vacanze maturate e che con effetto 31 gennaio 2009 è intervenuto lo scioglimento del contratto di lavoro ne proviene, giusta l'art. 329d cpv. 2 CO, essere adempiuti i presupposti affinché esse vacanze siano compensate con denaro” (istanza pag. 3). Ora, è vero che l'istante non ha dettagliato i giorni di sua spettanza. Nondimeno senza particolare perspicacia si può ammettere che la pretesa si riferisse alle vacanze non godute nel 2007, e meglio dal 1° gennaio al 27 luglio 2007, giorno in cui il lavoratore è stato inabile al lavoro. Del resto, avesse avuto dubbi, il Pretore, in virtù del principio inquisitorio sociale, avrebbe dovuto invitare l'istante a precisare la sua pretesa. Ne discende che su questo punto la conclusione del primo giudice appare insostenibile.

                                         b)   Per quel che concerne l'ammontare della pretesa, secondo l'art. 18.1 del CCL l'istante aveva diritto a 24 giorni lavorativi di vacanza durante l'anno. Esclusa l’applicabilità dell’art. 18.4 CCL richiamato dall’istante, l'assenza per malattia essendo risultata superiore a due mesi nel corso del 2007, in concreto trova applicazione l'art. 18.5 CCL secondo cui la riduzione delle vacanze è effettuata nella proporzione di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza, fermo restando il diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza di cui ha diritto se ha lavorato almeno 3 mesi. E siccome, nella fattispecie, l'assenza dell'istante è stata di cinque mesi (agosto-dicembre 2007), le vacanze di sua spettanza non sono 24 giorni lavorativi ma solo 14 (5/12 di 24 pari a 10 giorni). E la remunerazione di questi giorni ammonta a fr. 1851.– netti (fr. 4830.– : 30 x 14 = fr. 2254.– lordi). La pretesa del lavoratore deve essere accolta in tale misura, tanto più che al riguardo il convenuto non aveva mosso contestazioni.

                                   4.   Visto quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. Accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente parziale accoglimento dell'istanza per fr. 6749.60, fermo restando che nel frattempo, il convenuto ha versato alla controparte fr. 4898.60, così come fr. 550.– posti a suo carico a titolo di ripetibili. Non si giustifica aumentare l'indennità in favore del ricorrente poiché la richiesta, non cifrata, è irricevibile.

                                   5.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). CO 1 rifonderà al ricorrente un'adeguata indennità.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione 20 aprile 2010 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 15 aprile 2010 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza CO 1, __________ è condannato a versare a RI 1, __________ (CO), l'importo di fr. 6749.60.  

2. Non si prelevano né tasse o spese. CO 1 rifonderà a RI 1 fr. 550.– per ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano tasse o spese. CO 1 verserà al ricorrente un'indennità di fr. 50.–.

                                   III.   Intimazione a:

 ;   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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