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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.02.2011 16.2010.32

7. Februar 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,773 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

PPP - incasso spese comuni sulla base di delibera assembleare che approva conti e chiave di riparto - decisione assembleare non contestata - cessione di credito estinto inammissibile - facoltà del giudice di richiedere ulteriori documenti alle parti

Volltext

Incarto n. 16.2010.32

Lugano 7 febbraio 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31 marzo 2010 presentato da

RI 1   

contro la sentenza emessa il 15 marzo 2010 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa O.23/2008 (contributi per spese comuni) promossa con istanza 19 settembre 2008 dalla  

CO 1  (rappresentati dalla  );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Sulla particella n. 1873 RFD __________sorge una proprietà per piani (“Condominio __________ __________”) composta__________. All'assemblea del 17 aprile 2008 i comproprietari hanno approvato, tra l'altro, i conti di gestione dell'immobile per gli anni 2006/2007, così come il riparto tra i diversi condomini. Sulla base di questa decisione è risultato un saldo a carico di RI 1 di fr. 963.50 per il biennio 2006/2007.

                                  B.   Con istanza del 19 settembre 2008 la CO 1” ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per ottenere il pagamento di fr. 963.50 oltre interessi del 5% dal 10 luglio 2008 e accessori così come il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio. All'udienza del 17 novembre 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, la decisione assembleare del 17 aprile 2008 concernente l'approvazione dei conti per il biennio 2006/2007 essendo stata contestata giudizialmente da P__________ __________, titolare di un'unità, amministratrice del condominio e amministratrice unica della RI 1. Il giudice di pace ha sospeso, il 24 novembre 2008, la procedura in attesa dell'esito della citata causa. Con sentenza del 17 giugno 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto la petizione introdotta contro l'approvazione dei conti.

                                         All'udienza del 19 ottobre 2009, indetta per il proseguimento della discussione, la convenuta ha contestato di dover pagare le spese comuni riferite agli appartamenti n. 1 e 3 (fr. 277.60), nel frattempo venduti, mentre per la differenza di fr. 685.90 essa ha sollevato l'eccezione di compensazione con un credito di fr. 750.– cedutole da P__________ __________ per sue prestazioni quale amministratrice dello stabile. L'istante, in replica, ha contestato la sussistenza del credito opposto in compensazione poiché già estinto.

                                  C.   Statuendo il 15 marzo 2010 il Giudice di pace, accertato il carattere definitivo e vincolante della sentenza emessa il 17 aprile 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, con la quale l'assemblea dei comproprietari aveva approvato i conti relativi alla gestione dello stabile per gli anni 2006 e 2007 e il loro riparto tra i condomini, ha accolto l'istanza.

                                  D.   Con ricorso per cassazione 31 marzo 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione di norme di procedura e di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale concludendo all'accoglimento dell'istanza. Nelle osservazioni dell'8 maggio 2010 la CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

                                   2.   Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che, contrariamente a quanto preteso dalla CO 1”, la ricorrente ha chiaramente indicato il motivo di cassazione invocato, ovvero l'art. 327 lett. g CPC ticinese, ponendo a fondamento del ricorso la violazione di norme di procedura, la valutazione arbitraria delle prove e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice. La questione non merita ulteriore disamina.

                                   3.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

                                   4.   Il giudice di pace ha accertato che all'assemblea del 17 aprile 2008 i comproprietari avevano approvato i conti relativi alla gestione 2006/2007 e la chiave di riparto tra i vari condomini e che la contestazione di un comproprietario contro la delibera assembleare era stata respinta dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Ne ha concluso che la pretesa dell'istante era legittima, negando alla convenuta la compensazione poiché la mercede dell'amministratrice, ceduta alla stessa, era già stata pagata.   

                                   5.   La ricorrente contesta di dovere pagare fr. 277.60 poiché si tratta della quota di spese comuni di appartamenti che essa ha nel frattempo venduto. Secondo la ricorrente il primo giudice non si è attenuto alle risultanze istruttorie, in particolare a quanto emerge dal verbale dell'udienza del 19 ottobre 2009 durante la quale l'istante non si è espressa sulla sua richiesta di deduzione dell'importo di fr. 277.60, riconoscendola quindi implicitamente. Essa ritiene pertanto che la conclusione del primo giudice, che si è invece attenuto ai costi e al riparto indicati nel conteggio doc. D approvato durante l'assemblea condominiale del 17 aprile 2008, sia arbitraria.

                                         Sennonché, contrariamente a quanto essa pretende, all'udienza del 19 ottobre 2009, così come peraltro già fatto alla precedente udienza del 17 novembre 2008, l'istante ha espressamente richiamato il conteggio approvato dall'assemblea dei comproprietari dal quale si deduce l'importo rivendicato nei confronti della convenuta, che non comprende nessun tipo di deduzione. Senza incorrere in arbitrio il primo giudice poteva ritenere contestata la richiesta di decurtazione formulata dalla convenuta. Ci si può semmai chiedere se la stessa non abbia sollevato tardivamente la sua contestazione, ritenuto che all'udienza del 17 novembre 2008 essa si è limitata a richiamare la procedura pendente davanti alla Pretura di Mendrisio-Nord. Ora, sia come sia il primo giudice ha nondimeno esaminato le contestazioni della convenuta e le ha ritenute infondate avendo l'assemblea dei condomini approvato i conti e la loro ripartizione, ciò che basta per escludere una qualsiasi lesione dei diritti della ricorrente.

6.Per quel che riguarda l'importo di fr. 750.–, il primo giudice non l'ha posto in compensazione ritenendo di fatto che il credito fosse estinto, l'istante avendo provato di aver provveduto al pagamento delle due fatture emesse da P__________ __________ per le proprie  prestazioni quale amministratrice dello stabile. Anche in questo caso la ricorrente si limita a non condividere il giudizio impugnato sostenendo di aver prodotto una valida cessione di credito a sostegno del medesimo, senza che l'istante abbia provato di aver pagato quanto dovuto e oggetto della cessione di credito.

                                         Sennonché, la diversa conclusione del primo giudice non appare arbitraria, trovando sufficiente riscontro nelle prove che l'istante ha prodotto entro il termine assegnatole dal giudice all'udienza del 19 ottobre 2009 (cfr. doc. G, G1, H e H1). Infatti, da questi documenti si evince che le due fatture emesse da P__________ __________ l'11 giugno 2007 (doc. 4) e il 4 ottobre 2007 (doc. 5), nonostante siano state contestate dall'istante (cfr. doc. G1), sono già state incassate dall'interessata il 9 novembre 2007 (cfr. doc. H1 e G), di modo che la stessa non era più legittimata a cedere successivamente alla ricorrente un credito estinto e quindi inesistente (cfr. doc. 3; Girsberger in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 17 ad art. 164 CO). Ne discende che a fronte di un credito dell'istante comprovato (e riconosciuto dalla convenuta) per contributi condominiali scoperti, la convenuta, che ha eccepito l'estinzione del suo debito per compensazione e alla quale incombeva l'onere di provare di vantare una pretesa nei confronti dell'istante (Peter in: Basler Kommentar,op. cit., n. 23 ad art. 120 CO), non è stata in grado di contrapporre nulla.

                                   7.   Né si può dire che il Giudice di pace, invitando l'istante a produrre determinati documenti, abbia manifestamente violato la procedura. Per tacere del fatto che per l'art. 294 cpv. 3 CPC ticinese il giudice può richiamare l'attenzione delle parti a completare e a meglio specificare i mezzi di prova necessari all'accertamento della verità (v. anche l'art. 89 CPC ticinese) e che la convenuta nulla ha eccepito a quel momento, sui documenti prodotti quest'ultima ha potuto compiutamente esprimersi. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione del diritto formale e sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC ticinese). La ricorrente rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per l'allestimento delle osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.   130.–

                                         b) spese                         fr.     50.fr.   180.–

                                         sono posti a carico della ricorrente che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

                                   3.   Intimazione a:

 ;  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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