Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.04.2010 16.2010.27

2. April 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,562 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Contratto di mandato - prestazioni del legale - revoca del mandato - dovere di diligenza - pagamento della mercede - concetto di arbitrio - contenuto ricorso per cassazione

Volltext

Incarto n. 16.2010.27

Lugano 2 aprile 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13 marzo 2010 presentato da

  RI 1  

contro la sentenza emessa il 15 febbraio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2006.18 (mandato) promossa con istanza 16 gennaio 2006 dall'  

  CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che nel mese di settembre del 2004 RI 2 e RI 1 hanno incaricato l'avv. CO 1di assisterli nell'ambito di un procedimento penale contro di loro promosso per violazione del dovere di assistenza o educazione verso i figli N__________ e A__________ così come per rottura di sigilli;

                                         che il 17 febbraio 2005 i coniugi RI 2 hanno revocato il mandato al legale, il quale il 23 febbraio 2005 ha trasmesso loro una nota professionale di complessivi fr. 17 098.50, sulla quale i mandanti hanno versato fr. 11 836.–;

                                         che con istanza del 16 gennaio 2006 l'avv. CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5262.50 oltre interessi del 5% dal 14 aprile 2005, così come il rigetto in via definitiva delle opposizioni da loro interposte ai PE n. __________;

                                         che all'udienza del 4 aprile 2006, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza contestando in particolare l'adeguatezza dell'onorario;

                                         che vista la natura della contestazione, il Pretore ha trasmesso gli atti alla Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati e ha sospeso la procedura;

                                         che con decisione del 2 ottobre 2006 la citata Commissione ha tassato la nota in questione in complessivi fr. 17 098.50 (onorario fr. 15 000.– e spese varie fr. 891.80);

                                         che riattivata la procedura, all'udienza dell'8 gennaio 2007 indetta per il proseguimento della discussione, i convenuti hanno nuovamente proposto di respingere l'istanza, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di fr. 11 836.– lamentando un'inadempienza del legale al quale rimproverano di non aver assolto il mandato nel loro interesse;

                                         che l'istante ha proposto di respingere la domanda riconvenzionale;

                                         che statuendo il 15 febbraio 2010 il Pretore, accertato il corretto adempimento del mandato da parte dell'istante al quale i convenuti si sono limitati ad addebitare una generica e totale inadempienza senza comprovarla, ha accolto l'istanza e ha respinto la domanda riconvenzionale;

                                         che con ricorso per cassazione del 13 marzo 2010 RI 1insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

                                         che i ricorrenti rimproverano al primo giudice di non aver considerato le prove da loro addotte a sostegno della cattiva esecuzione del mandato da parte del legale;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, pena nullità (cpv. 3), deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

                                         che in concreto il memoriale dei ricorrenti non contiene nessuna domanda di ricorso, ciò che renderebbe il ricorso d'acchito irricevibile;

                                         che nondimeno, indirizzato volutamente a questa Camera, si può legittimamente presupporre che gli interessati postulino l'annullamento del giudizio impugnato per quanto riguarda l'obbligo di versare all'istante fr. 5262.50 e non quello concernente la domanda riconvenzionale;

                                         che, ciò posto, una trasmissione alla seconda Camera civile di appello a dipendenza del valore della riconvenzionale, non entra in linea di conto;

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità;

                                         che per essere definita come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista;

                                         che l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, ma è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3);

                                         che nella fattispecie il Pretore, dopo avere esaminato le contestazioni dei convenuti a sostegno della loro opposizione al pagamento della nota professionale, compresa quella secondo cui il legale non avrebbe tutelato i loro interessi ma avrebbe agito in modo tale da discreditarli, così come le argomentazioni dell'istante a comprova della correttezza del suo agire, ha accolto l'istanza e respinto la domanda riconvenzionale;

                                         che i ricorrenti, riproponendo in sostanza le loro contestazioni in merito all'operato del legale, al quale rimproverano in particolare di aver effettuato a loro spese ricerche per una fattispecie per la quale sono stati da subito prosciolti e di non aver svolto il mandato nel loro interesse, e censurando alcune affermazioni del primo giudice, non evidenziano né una violazione di norme di diritto né tanto meno un'arbitraria valutazione delle prove da parte di quest'ultimo;

                                         che infatti, per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato;

                                         che, comunque sia, il fatto per il primo giudice di aver menzionato anche l'altro figlio dei ricorrenti, a prescindere dalla sua irrilevanza ai fini del giudizio, non è frutto di un'iniziativa del Pretore giacché come si evince dal verbale di interrogatorio 27 settembre 2004 davanti all'autorità penale RI 1 ha confermato di essere sentita “in qualità di denunciata per titolo di violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 CP), reato commesso in correità con mio marito RI 2 in relazione al dovere di assistenza e di educazione verso i nostri figli A__________ e N…” (cfr. doc. R);

                                         che inoltre le ricerche effettuate dal legale sono tutte in relazione ai reati per i quali i convenuti erano stati indagati (art. 219 e 290 CP), mentre non risulta, né i convenuti hanno dimostrato, che l'istante abbia profuso tempo “allo studio di casi di abusi sessuali” in relazione al reato di pornografia, al quale il legale non ha peraltro mai accennato nei suoi allegati di causa;

                                         che anche il rimprovero mosso dai ricorrenti al primo giudice di aver ignorato la deposizione di M__________ L____________________, la quale proverebbe che l'istante li avrebbe “mal difesi” si avvera infondato, la teste limitandosi a riferire di aver assistito ad alcuni colloqui tra la convenuta e l'istante, rispettivamente la sua collaboratrice (cfr. verbali 24 settembre 2008), senza che da questa deposizione risulti una qualsiasi indicazione a sostegno della pretesa cattiva esecuzione del mandato da parte del legale;

                                         che, quindi, senza incorrere in arbitro il Pretore poteva ritenere come nell'agire del legale non fosse ravvisabile nessuna violazione del dovere di diligenza (cfr. Fellmann, in Berner Kommentar, 1992, n. 412 ad art. 398 CO; Fellmann, Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, 1998, pag. 190 segg.);                                       

                                         che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;

                                         che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è stato intimato;

per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti in solido a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

  ;    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2010.27 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.04.2010 16.2010.27 — Swissrulings