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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.12.2010 16.2010.122

3. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·856 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Contratto d'appalto - diritto di essere sentito - richiesta di rinvio - forma della richiesta - obbligo di diligenza a carico del convenuto circa l'esito della sua domanda di rinvio dell'udienza

Volltext

Incarto n. 16.2010.122

Lugano 3 dicembre 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22 novembre 2010 presentato da

RI 1RI 1   

contro la sentenza emessa l'8 novembre 2010 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa n. O.17/2010 (contratto d'appalto) promossa con istanza 4 ottobre 2010 da  

CO 1  (rappresentata da   );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                            che con istanza 4 ottobre 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per ottenere il pagamento di fr. 100.– oltre accessori,  rivendicati a saldo di una fattura emessa il 4 marzo 2008 per delle prestazioni da elettricista svolte nell'abitazione del convenuto, così come il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;                    

                                          che all'udienza del 28 ottobre 2010, indetta per la discussione, il convenuto non è comparso e si è lasciato precludere;

                                         che statuendo l'8 novembre 2010 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e non contestata dal convenuto, ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto a versare all'istante fr. 100.– oltre interessi del 5% dal 7 dicembre 2009, fr. 125.– di spese amministrative e di richiamo e fr. 30.– di spese esecutive, rigettando per tali importi l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

                                          che con ricorso per cassazione del 19 novembre 2010 RI 1è insorto contro tale sentenza postulandone l'annullamento;

                                          che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                         che per l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del Giudice di pace può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                         che il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito, la sentenza essendo stata emanata senza che egli abbia potuto partecipare alla discussione in quanto ospedalizzato e il giudice non avendo rinviato l'udienza di discussione come da lui chiesto;

                                         che la citazione alla discussione del 28 ottobre 2010 è pervenuta al convenuto il 14 ottobre 2010 (cfr. ‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);

                                          che il ricorrente, ospedalizzato dal 13 settembre al 29 ottobre 2010, sostiene di aver interpellato telefonicamente il Giudice di pace informandolo della sua assenza e di avergli chiesto “di posticipare la data dell'udienza a gennaio 2011”;

                                          che per l'art. 114 CPC gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al conseguimento del loro scopo;

                                         che, si ammettesse anche l'ammissibilità di una richiesta di rinvio telefonica, nulla agli atti permette di stabilire se effettivamente il convenuto abbia interpellato il Giudice di pace;

                                         che, comunque sia, spettava al convenuto farsi diligente e preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 136; da ultimo: CCC inc. 16.2008.31 del 14 ottobre  2008);

                                         che, non avendolo fatto, egli non può lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio, tanto meno se si pensa che davanti al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC);

                                          che in circostanze del genere il ricorso deve essere respinto;

                                         che gli oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.

Per questi  motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:                1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese o tasse, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

  ;   .  

                                         Comunicazione al Giudice di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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