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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.2011 16.2010.100

31. Januar 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,434 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell'opposizione - riconoscimento di debito - richiesta rinvio udienza - obbligo di diligenza a carico della parte che chiede rinvio all'ultimo momento - mancata evasione domanda non costituisce violazione del diritto di essere sentito

Volltext

Incarto n. 16.2010.100

Lugano 31 gennaio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 10 settembre 2010 presentato da

RI 1 (patrocinata dall' PA 1)  

contro la sentenza emessa il 31 agosto 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.1660 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 17 giugno 2010 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che tra il 2009 e il 2010 CO 1, ditta attiva nel commercio di vini, ha fornito merce a diversi esercizi pubblici (__________, __________ e __________), indirizzando loro, rispettivamente a RI 1, le relative fatture;

                                         che il 31 maggio 2010 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Lugano per l'incasso di fr. 4044.45 oltre interessi e accessori, rivendicati quale scoperto delle fatture emesse ai citati esercizi pubblici gestiti dall'escussa, al quale quest'ultima ha interposto opposizione;

                                         che con istanza del 17 giugno 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla RI 1 al citato precetto esecutivo;

                                         che il Pretore ha citato le parti al contraddittorio del 31 agosto 2010;

                                         che con scritto del 13 luglio 2010 indirizzato a CO 1, RI 1 si è dichiarata disposta a pagare fr. 4044.45 versando rate mensili di fr. 200.–, proposta non accettata dalla creditrice;

                                         che il 30 agosto 2010 RI 1 ha chiesto al Pretore il rinvio dell'udienza il patrocinatore da lei incaricato quello stesso giorno non avendo il tempo di preparare la difesa entro il giorno seguente;

                                         che con ordinanza del 31 agosto 2010 il Pretore ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendola ingiustificata;

                                         che all'udienza del 31 agosto 2010 l'istante, unica comparente, si è confermata nella sua domanda;

                                         che statuendo lo stesso giorno il Pretore ha accolto l'istanza ritenendo le fatture e lo scritto 13 luglio 2010 valido riconoscimento di debito;

                                         che con ricorso per cassazione del 10 settembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendo, in via principale, il rinvio dell'incarto al Pretore per una nuova udienza e, in via subordinata, l'annullamento della sentenza, per carente identità tra lei medesima e le debitrici;

                                         che nelle sue osservazioni CO 1 ha concluso per la reiezione del ricorso;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita, il primo giudice avendo proceduto al contraddittorio e all'emanazione della sentenza senza avere accolto la sua domanda di rinvio dell'udienza;

                                         che giusta l'art. 327 lett. e CPC ticinese, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del Giudice di pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che qualora una parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi – quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale – di partecipare all'udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC ticinese);

                                          che la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 136);

                                          che il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (art. 136 cpv. 2 CPC ticinese);

                                          che sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC ticinese impone al giudice di pronunciarsi formalmente – ovvero con ordinanza – scopo della norma è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 136);

                                         che diverso è il caso ove la parte, come in concreto, formuli una domanda di rinvio dell'udienza il giorno prima della stessa, giacché in tal caso si può ragionevolmente pretendere da chi ha formulato la domanda di rinvio che si faccia diligente e si preoccupi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 136; da ultimo: CCC sentenza 16.2006.12 del 13 febbraio 2006);

                                          che in concreto, la decisione del Pretore di respingere la richiesta di rinvio dell'udienza ritenendola “ingiustificata, non avendo il richiedente provveduto a suffragare con documenti la sua richiesta”, non rientrando “i motivi indicati dal richiedente per il rinvio dell'udienza in quelli previsti dall'art. 136 CPC”, essendo la richiesta “incompatibile con le esigenze organizzative e di agenda che regolano la fissazione delle udienze” e “tardiva essendo la citazione stata staccata in data 18 giugno 2010”, non configura un caso eccezionale tale da costituire una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente perché il suo rappresentante si è limitato ad asserire il giorno prima dell'udienza, di avere ricevuto quello stesso giorno dalla convenuta l'incarico di rappresentarla e tale motivo non rientrando tra quelli previsti dall'art. 136 cpv. 1 CPC ticinese;

                                          che su questo punto, pertanto, il ricorso è destinato all'insuccesso;

                                          che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che la ricorrente contesta l'identità tra lei stessa e le debitrici nei confronti delle quali l'istante ha emesso le fatture in oggetto e contesta inoltre che lo scritto del 13 luglio 2010 sia stato firmato da persona allora autorizzata a rappresentarla;

                                         che nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

                                         che, invero, i bollettini di consegna e le relative fatture sono state indirizzate a __________, a __________ e a __________;

                                         che, nondimeno, nello scritto del 13 luglio 2010 RI 1 ha comunicato a CO 1 di essere disposta a versare a quest'ultima l'importo di fr. 4'044.45;

                                         che tale documento costituisce un valido riconoscimento di debito nei confronti dell'escussa per l'importo posto in esecuzione, indipendentemente dal fatto che l'istante non abbia accettato la proposta di rateazione della convenuta;

                                         che, quindi, la decisione del Pretore di concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla ricorrente non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;

                                         che ciò posto il ricorso deve essere respinto;

                                         che gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);   

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:             1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Le spese giudiziarie di complessivi fr. 210.– sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 80.–.    

                                   3.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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