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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.02.2010 16.2009.9

10. Februar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,082 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Contratto di compravendita - rappresentanza processuale - contenuto ricorso

Volltext

Incarto n. 16.2009.9

Lugano 10 febbraio 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30 dicembre 2008 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 16 dicembre 2008 dal Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa n. 45/2008/0  (contratto di compravendita) promossa con istanza 8 ottobre 2008 nei confronti di  

CO 1 (rappresentata da __________, __________);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 29 luglio 2008 RI 1 ha acquistato sul sito web della ditta CO 1 un programma informatico di traduzione Translation 10.0 Plus, per un costo di fr. 405.– dai lui pagati mediante carta di credito;

                                         che con e-mail del 5 agosto 2008 RI 1 ha comunicato alla CO 1 di rinunciare al menzionato acquisto confermando la sua intenzione di non registrare il programma informatico, dal lui cancellato dal suo personal computer, chiedendo la restituzione del prezzo pagato;

                                         che non avendo ottenuto soddisfazione, con istanza dell'8 ottobre 2008 RI 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Pregassona per ottenere dalla CO 1 il pagamento di fr. 435.– corrispondenti al prezzo pagato meno il 5 % previsto in caso di rescissione del contratto (fr. 384.75), oltre alle spese sostenute (fr. 50.25);

                                         che all'udienza del 3 dicembre 2008, indetta per la discussione, la convenuta, unica comparente, ha proposto di respingere l'istanza avendo consegnato alla controparte la versione definitiva del programma già scaricata da lei due volte dalla rete e utilizzabile anche in futuro;

                                         che statuendo il 16 dicembre 2008 il Giudice di pace supplente,  basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali risultava che all'istante è stata fornita la versione definitiva e non provvisoria del programma acquistato sicché la successiva rescissione del contratto non gli aveva impedito di utilizzare il programma informatico, ha respinto l'istanza;

                                         che con e-mail del 30 dicembre 2008 F__________ __________, padre dell'istante, è insorto in nome del figlio, opponendosi alla sentenza appena citata;

                                         che con ordinanza del 21 gennaio 2009 la vicepresidente di questa Camera, accertata la carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale da parte di F__________ __________, ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni per sottoscrivere personalmente il ricorso o facendolo sottoscrivere da un legale, pena la dichiarazione di irricevibilità del medesimo;

                                         che non essendo stato possibile procedere alla notifica dell'ordinanza all'indirizzo in Inghilterra indicato sull'istanza dall'interessato, questa Camera, con e-mail del 29 ottobre e 29 dicembre 2009 ha interpellato sia F__________ __________ sia RI 1 chiedendo conferma della correttezza dell'indirizzo;

                                         che le richieste sono rimaste senza alcun riscontro;

                                         che pertanto, vista l'impossibilità di procedere a sanare l'atto, si giustifica per questa volta esaminare il ricorso fermo restando che la sentenza sarà pubblicata nelle vie edittali;

e considerando

in diritto:                        che legittimati a ricorrere in cassazione sono, oltre alla parte personalmente, gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone Ticino e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC);

                                         che F__________ __________ non è legittimato a rappresentare in questa sede il figlio maggiorenne sicché il ricorso sarebbe finanche irricevibile;

                                          che si volesse prescindere da tale presupposto ed esaminare il rimedio nel merito, l'esito dello stesso non sarebbe diverso;

                                          che per l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere – pena la nullità – le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;

                                          che in concreto il contenuto dello scritto 30 dicembre 2008 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                          che in effetti il ricorrente, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si limita a stigmatizzare il comportamento della convenuta che avrebbe fornito al giudice indicazioni inveritiere che hanno indotto quest'ultimo a respingere la sua istanza;

                                          che detta contestazione non basta a sostanziare un qualsiasi titolo di cassazione;

                                         che quindi, in assenza di una valida censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

                                         che per di più, nella misura in cui contesta le argomentazioni della convenuta, il ricorso è nuovamente irricevibile l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che, infatti, solo all'udienza davanti Giudice di pace l'istante può replicare alle affermazioni della parte convenuta (art. 294 cpv. 2 CPC); 

                                         che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze specifiche, in particolare l'impossibilità di reperire il ricorrente, inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione;

per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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