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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.06.2009 16.2009.53

18. Juni 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·731 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Contratto di lavoro - tempestività del ricorso per cassazione - termine di 10 giorni

Volltext

Incarto n. 16.2009.53

Lugano 18 giugno 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 4 giugno 2009 presentato da

RI 1   

contro la sentenza emessa il 13 maggio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa DI.2008.287 (contratto di lavoro) promossa con istanza 4 dicembre 2008 da  

 CO 1  (Milano) (patrocinato dall'  PA 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che CO 1 ha lavorato come autista di autonoleggio alle dipendenze di PA 1, titolare della ditta individuale A__________ __________i __________ __________, dal mese di maggio al 21 luglio 2008 RI 1i;

                                         che, terminato il rapporto lavorativo, con istanza 4 dicembre 2008 CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 5594.– oltre interessi del 5% dal 22 luglio 2008;

                                         che la pretesa si riferisce al saldo delle proprie pretese salariali per i mesi da maggio a luglio 2008, oltre alla restituzione di fr. 3242.– versato al datore di lavoro quale deposito di garanzia per l'uso del veicolo aziendale;

                                         che all'udienza del 3 marzo 2009, indetta per la discussione, è comparso solo l'istante mentre il convenuto, la cui rappresentanza tramite la moglie non è stata ammessa, è rimasto precluso;

                                         che statuendo il 13 maggio 2009 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare fr. 5567.40;

                                         che con ricorso per cassazione del 4 giugno 2009 PA 1, giustificando la propria assenza all'udienza di discussione, è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che per l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, e non 20 come erroneamente ritenuto dal ricorrente (cfr. pag. 2 ricorso), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);

                                         che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie, per stessa ammissione del ricorrente, la sentenza impugnata gli è stata notificata il 18 maggio 2009, sicché il termine per ricorrere è cominciato a decorrere martedì 19 maggio 2009 ed è scaduto giovedì 28 maggio 2009;

                                         che in tali circostanze il ricorso, consegnato all'ufficio postale di __________il 5 giugno 2009 (cfr. data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta tardivo;

                                         che il ricorrente non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

                                         che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

                                         che la procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno;

                                         che non si pone problema di ripetibili all'istante al quale il ricorso non è neppure stato notificato.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è irricevibile.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

 ;    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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