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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.09.2010 16.2009.47

30. September 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,321 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Opere sporgenti su fondo altrui - sentenza SA - pretore escluso - rimozione di opere costruite su fondo di terzi a prescindere dalla buona fede - eccezione in caso di danno eccessivo - onere della prova - servitù su opere sporgenti - presupposti - eliminazione sporgenza illecita sempre possibile

Volltext

Incarto n. 16.2009.47

Lugano 30 settembre 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Pellegrini ed Ermotti

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22 maggio 2009 presentato da

RI 1 (patrocinata dall')  

contro la sentenza emessa il 30 aprile 2009 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Vallemaggia nella causa IU.2005.8 (opere sporgenti sul fondo altrui) promossa con istanza 31 ottobre 2005 da  

 CO 1  CO 2  CO 3    CO 4  CO 5  CO 6 (patrocinati dall'

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6 sono proprietari, singolarmente o quali membri delle comunioni ereditarie fu __________ __________, fu __________ __________ e fu __________ __________, delle particelle n. __________ RFP __________, sezione __________ (prato) e n. __________ sulla quale sorge un rustico. I fondi confinano con le particelle n. __________, appartenente a RI 1, e n. __________ di proprietà del __________ di __________.

                                  B.   Il 25 febbraio 1998 __________ e CO 1 si sono rivolte a RI 1 ingiungendole di rimuovere un tavolo in sasso con relative panche, la pavimentazione in piode, un muretto divisorio, una scala e dei sostegni per un tenda, edificati e posati sui loro fondi senza il loro consenso. La vicina ha contestato qualsiasi invasione della proprietà altrui.

                                  C.   Il 31 ottobre 2005 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Vallemaggia perché ordinasse a RI 1 e al __________ di __________ di rimuovere tutti i manufatti eretti sui loro fondi e di ripristinare il terreno allo stato naturale. All'udienza del 21 febbraio 2006, indetta per la discussione, il __________ si è rimesso al giudizio del giudice, mentre RI 1 ha proposto di respingere l'istanza postulando, in via subordinata, l'attribuzione in proprietà delle parti eventualmente occupate o il riconoscimento di un diritto reale sui manufatti. 

                                  D.   Statuendo il 30 aprile 2009 in luogo e vece del Pretore, astenutosi, il Segretario assessore ha accertato lo sconfinamento integrale del muro di cinta e del muro ribassato sul fondo degli istanti così come quello parziale del tavolo di sasso e delle panche, della pavimentazione in piode e delle scale di accesso. Ciò premesso, appurato che tali opere erano state eseguite senza l'autorizzazione dei proprietari ha accolto l'istanza rivolta nei confronti di RI 1 ordinandole di rimuovere tali manufatti. L'istanza proposta nei confronti del __________ è invece stata respinta.

                                  E.   Con ricorso per cassazione del 22 maggio 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie non deducendo dalle medesime  la sua buona fede, rispettivamente il suo diritto all'attribuzione di una servitù. Nelle loro osservazioni del 6 luglio 2009 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6 propongono di respingere il ricorso. 

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata è stata emanata dal Segretario assessore, il Pretore avendo riconosciuto in sé un motivo di esclusione. Tale modo di procedere può essere condiviso. Contrariamente a quanto sembra evincersi dalla lettura dell'art. 28 cpv. 2 CPC, nel caso in cui un Pretore si escluda dal proprio ufficio la Camera civile di appello è chiamata a statuire non solo ove una parte muova contestazioni in proposito, ma anche – per evitare abusi – ove le parti siano d'accordo o rinuncino a esprimersi (Rep. 1997 pag. 212 n. 51). Dato ad ogni modo che nella fattispecie nessuno lamen­ta vizi di procedura, che in definitiva il Pretore si è escluso a ragione e che il Segretario assessore della Pretura è competente a trattare il caso per via di supplenza ordinaria (art. 34 cpv. 1 LOG; la sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 134 I 184 riguardava un caso di supplenza a norma dell'art. 34 cpv. 2 LOG) mette conto di transigere. Su questo punto non sussidia dunque dilungarsi.

                                   2.   Il Segretario assessore, premessa l'applicabilità dell'art. 671 cpv. 3 CC per le opere costruite interamente sul fondo degli istanti (muro di cinta e quello ribassato), e dell'art. 674 cpv. 3 CC per le opere sporgenti (tavolo di sasso con relative panche, pavimentazione in piode e scale di accesso), ha rimproverato alla convenuta non avere dimostrato di aver ottenuto il consenso degli istanti ad occupare la loro proprietà. Ciò posto egli ha ordinato la rimozione del muro di cinta e di quello ribassato, opere facilmente demolibili, così come della lastre in piode la cui rimozione non era tale da renderle inutilizzabili. Quanto alle opere sporgenti, il primo giudice ha escluso la concessione di una servitù di sporgenza o l'attribuzione della proprietà sulla parte invasa giacché l'accoglimento della richiesta di rimozione dei muri e della pavimentazione rendeva insensato e illogico l'attribuzione della proprietà della parte occupata dalla scala d'accesso e dal tavolo. In tali circostanze egli ne ha ordinato la rimozione ritenendola fattibile senza particolari difficoltà o costi sproporzionati.

                                   3.   La ricorrente contesta tali accertamenti e partendo dalla presunzione della sua buona fede, non sovvertita dalla controparte, ritiene arbitraria la decisione del primo giudice di obbligarla a rimuovere i manufatti. Tale provvedimento, soggiunge, appare del tutto ingiustificato poiché le opere sono presenti da oltre 20 anni e la loro rimozione le renderebbe inutilizzabili creandole un pregiudizio irreparabile. Per la ricorrente, poi, i manufatti non recano nessun nocumento ai vicini mentre il loro valore è superiore a quello del fondo invaso.

                                   4.   In concreto, come risulta dalla perizia dell'ing. __________, solo il muro di cinta e quello ribassato invadono interamente la particella n. 2799. Secondo l'art. 671 cpv. 3 CC il proprietario di un fondo può domandare la rimozione di opere costruite da un terzo sul medesimo e senza il suo consenso, in quanto si possa fare senza un danno sproporzionato. Questo diritto è dato anche se il proprietario dei materiali era in buona fede (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 108, n. 1640a). La questione di sapere se la convenuta fosse o no in buona fede non è quindi di rilievo.

                                    a) Per quel che riguarda il consenso degli istanti, nemmeno la ricorrente sostiene di avere ricevuto una loro autorizzazione (ricorso pag. 4). Essa assevera però che la passività del __________, a cui apparteneva il terreno circostante i rustici, era riconducibile a un'autorizzazione tacita sicché il primo giudice non poteva rimproverarle di non avere dimostrato il consenso degli istanti. Sennonché, in concreto il fondo sul quale i muri controversi sono stati edificati appartiene agli istanti sicché senza incorrere in arbitrio il primo giudice poteva ritenere che il consenso dovesse essere espresso da loro e non da un terzo.

                                    b) Quanto al danno eccessivo, la rimozione dei materiali non può essere ottenuta se sussiste una sproporzione manifesta tra l'interesse del proprietario del fondo alla rimozione e il danno che ne deriverebbe per il costruttore (Steinauer, op. cit., pag. 108, n. 1640a). Spetta in ogni caso al giudice, secondo il suo libero potere di apprezzamento, valutare le circostanze del caso concreto e decidere se la separazione dei materiali è possibile “senza un danno sproporzionato” (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 23 ad art. 671 CC), tenendo conto, dal punto di vista oggettivo, dei materiali utilizzati, dello scopo della costruzione, delle sue dimensioni e del rapporto tra il valore del fondo e quello della costruzione, e dal punto di vista soggettivo dell'atteggiamento del costruttore, ritenuto che se questi appariva sin dall'inizio in mala fede, ciò depone a favore del carattere non sproporzionato della richiesta di demolizione (Rey in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 671 CC).

                                    c) Nella misura in cui la ricorrente sostiene che la sistemazione dello spazio tra i due edifici costituisce un'opera globale che non può essere scomposta in singoli elementi, l'argomentazione, sollevata per la prima volta in questa sede, è però irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Per il resto, che gli istanti non abbiano mai preteso che il muro sia stato costruito “a secco” è vero ma ciò ancora non significa che l'accertamento del primo giudice sia arbitrario. Dalla documentazione fotografica agli atti si evince, senza particolare perspicacia, che il muro di cinta in questione è composto di pietre irregolari e accatastate senza l'ausilio di cemento (doc. B). Ciò posto la conclusione del primo giudice, secondo cui la rimozione del muro controverso non è un'operazione particolarmente difficile e costosa tale da creare un danno sproporzionato alla convenuta non può essere considerata manifestamente insostenibile. Su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso.

                                   5.   Per le opere che sporgono solo parzialmente sul fondo altrui, l'art. 674 cpv. 3 CC permette al giudice, se le circostanze lo esigono, di accordare al costruttore in buona fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno, a condizione che il proprietario danneggiato non abbia fatto opposizione a tempo debito. Tale norma si applica a tutte le costruzioni (nel senso dell'art. 667 cpv. 1 CC), di qualsiasi forma, realizzate dall'uomo e durevolmente ancorate al terreno, escluse solo quelle che costituiscono una semplice trasformazione del suolo, come per esempio le strade (Steinauer, op. cit., pag. 109, n. 1641; Meier-Hayoz, op. cit., n. 6 ad art. 674 CC). L'attribuzione di un diritto reale o della proprietà presuppone quindi che il vicino abbia reagito tardivamente, che il costruttore sia in buona fede e che la stessa sia giustificata dalle circostanze. Quest'ultima condizione deve essere verificata dal giudice alla luce degli interessi in gioco, tenendo in particolare conto delle difficoltà o meno di rimozione della sporgenza, della sua durata, dell'entità del deprezzamento subito dal fondo occupato, dell'entità della costruzione (Steinauer, op. cit., pag. 113, n. 1655; Meier-Hayoz op. cit., n. 69 ad art. 674 CC).

                                         a)   In concreto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente secondo la quale il primo giudice non avrebbe indicato in sentenza i motivi per i quali non ha ritenuto applicabile l'art. 674 cpv. 3 CC, egli ha spiegato che la rimozione del tavolo e le panche era attuabile senza eccessivo dispendio e senza danneggiarle ciò che permetteva il loro riutilizzo. Perché tale conclusione sarebbe arbitraria la ricorrente non spiega. Ed esclusa tale condizione senza arbitrio il primo giudice poteva rinunciare a verificare le altre condizioni dell'art. 674 cpv. 3 CC, e in particolare la buona fede del costruttore.

                                         b)   Per quanto concerne la pavimentazione in piode, la ricorrente ritiene che si tratti di un'opera fissa, incorporata nel terreno e quindi non separabile dal medesimo senza grave danno. Così esprimendosi la stessa si limita però a fornire una propria versione senza che ciò basti per dimostrare che la conclusione del primo giudice secondo cui le lastre possono essere asportate e riutilizzate, sarebbe manifestamente insostenibile. Per di più, dalla documentazione fotografica (in particolare doc. 2.4) si evince che le “fughe“ in cemento tra le lastre sono di uno spessore tale da permetterne il taglio e garantire la rimozione senza problemi. 

                                         c)   In merito alla scala d'accesso, al tavolo in sasso e alle panche la ricorrente sostiene che la loro rimozione urta il sentimento di giustizia ed equità rendendo di fatto tali manufatti inutilizzabili. Sennonché anche in questo caso, l'allegazione della ricorrente non basta per considerare arbitrario l'accertamento del primo giudice secondo cui queste costruzioni possono essere rimosse senza doverle distruggere e senza comprometterne il futuro utilizzo. Ciò, del resto, appare peraltro plausibile data la loro natura e i materiali utilizzati.

                                         d)   Infine, è vero che il primo giudice non ha considerato che i manufatti in questione sussistono da diversi anni e che il loro valore appare superiore a quello del terreno occupato. Sennonché, per tacere del fatto che il proprietario può esigere in ogni tempo l'eliminazione di una spor­genza illecita (art. 641 cpv. 2 CC; Steinauer, op. cit., pag. 110 n. 1647; Meier-Hayoz, op. cit., n. 38 ad art. 674) nella ponderazione dei rispettivi interessi il primo giudice ha privilegiato la possibilità di rimuovere i manufatti senza particolari problemi e senza compromettere il loro riutilizzo. Tale conclusione potrà fors'anche apparire opinabile, ma non può definirsi manifestamente insostenibile. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno un'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie o errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 800.–

                                         già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili. 

                                   3.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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