Incarto n. 16.2009.112
Lugano 7 dicembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1° ottobre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 7 marzo 2009 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa 5 ord. (contratto di mandato) promossa con istanza 12 febbraio 2009 da
CO 1 (rappresentata dall'amministratore unico );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 17 giugno 2008 RI 1 ha sottoscritto con la __________ by CO 1 un contratto avente per oggetto dei trattamenti dimagranti con acquisto dei relativi prodotti per un costo complessivo di fr. 2135.–, IVA compresa;
che dopo aver ritirato i prodotti, per un valore di fr. 190.–, e aver eseguito tre trattamenti, per un controvalore di fr. 480.–, RI 1 non ha più pagato nulla se non acconti per complessivi fr. 470.–;
CO 1 ha convenuto RI 1per ottenere il pagamento di fr. 200.– oltre interessi dal 5 novembre 2008;
che all'udienza del 6 marzo 2009, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;
che statuendo il 7 marzo 2009 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando RI 1a versare fr. 200.– oltre interessi del 5% dal 26 novembre 2008;
che con ricorso 1° ottobre 2009 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio lamentando la violazione del suo diritto di essere sentita, la stessa non avendo mai ricevuto la citazione all'udienza del 6 marzo 2009;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
considerando
in diritto: che per l'art. 328 cpv. 1 CPC il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura ordinaria è di 20 giorni;
che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata intimata alla convenuta il 7 marzo 2009;
che il ricorso, consegnato all'ufficio postale di __________ il 2 ottobre 2009, risulta ampiamente tardivo;
che la ricorrente non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
che, comunque sia, la mancata ricezione della convocazione all'udienza di discussione avrebbe dovuto essere sollevata nell'ambito di un tempestivo ricorso per cassazione contro la sentenza;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone in ogni modo problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione;
per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Non si prelevano spese o tasse, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.