Incarto n. 16.2009.104
Lugano 14 dicembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27 ottobre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa EF.2009.650 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 31 agosto 2009 da
CO 1 (rappresentato);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 31 agosto 2009 il Comune RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 2538.40 oltre accessori;
che tale importo corrisponde a contributi di miglioria posti a carico di RI 1 quale proprietario delle particelle n. __________ e __________ RFD __________ (fr. 2448.40), alla tassa per il controllo dell'impianto di combustione (fr. 90.–) e alle spese esecutive;
che quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sua decisione 31 marzo 2004, le bollette concernenti il prelievo delle rate dei contributi di miglioria del 31 marzo 2004, 31 marzo 2005, 19 aprile 2006, 7 maggio 2007 e 15 aprile 2008, quella inerente al controllo dell'impianto di combustione del 12 novembre 2008, bollette tutte munite dell'attestazione del loro passaggio in giudicato;
che all'udienza del 13 ottobre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando la presenza di un valido titolo esecutivo, il medesimo avendo “in data 5 aprile 2004 inoltrato reclamo contro le stesse”;
che statuendo il 20 ottobre 2009 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinta l'eccezione sollevata dal convenuto, lo scritto 5 aprile 2004 non potendo essere considerato reclamo “in quanto semplice constatazione dei fatti“, ha accolto l'istanza;
che con ricorso per cassazione del 27 ottobre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio lamentando la mancata presa in considerazione del suo scritto 5 aprile 2004 quale valido ricorso contro la decisione sui contributi di miglioria;
che con osservazioni 17 novembre 2009 l’ente pubblico ha postulato il rigetto del ricorso;
che il 7 dicembre 2009 il ricorrente ha ribadito le sue posizioni;
e considerando
in diritto: che la documentazione prodotta dalle parti in questa sede, e non davanti al primo giudice, è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la mancata comparsa dell'istante al contraddittorio non comporta di per sé alcuna sanzione per la parte medesima, ma essa si preclude la possibilità esprimersi sulla risposta o sulle eccezioni sollevate dal convenuto e di presentare altri documenti non prodotti con l'istanza scritta, mentre il giudice deciderà in base agli atti e sentita l'altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 2 e 4 LALEF);
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF
(D. Staehelin, in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che quest'esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come la fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF;
che oltre le sentenze, anche le decisioni di autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, consentono il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF; D. Staehelin, op. cit., n. 103 ad art. 80 LEF), in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive;
che nel Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che per poter giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione la richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve essere oggetto di una decisione, ossia di un provvedimento adottato dall'autorità “iure imperii”, in un caso concreto, inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (D. Staehelin, op. cit., n. 112, 116 e 119 ad art. 80 LEF);
che nella fattispecie l'istante ha prodotto la sua decisione 31 marzo 2004 dalla quale si evince la natura dell'importo richiesto (contributi di miglioria), l'ammontare dovuto dall'interessato (fr. 2448.40), così come la possibilità di impugnare la decisione nei 15 giorni dalla sua intimazione;
che la decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, presupposto che, nel caso di una decisione amministrativa, si determina dall'assenza di una sua impugnazione nei termini stabiliti;
che tale circostanza deve risultare dal titolo (attestazione di passaggio in giudicato) o comunque essere comprovata dal procedente (D. Staehelin, op. cit., n. 110 segg. ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 224);
che in concreto la conclusione del primo giudice secondo cui la decisione 31 marzo 2004 dell'istante ha assunto carattere definitivo non potendo lo scritto 5 aprile 20004 del ricorrente essere considerato un reclamo contro la medesima, non è arbitraria ovvero manifestamente insostenibile;
che in tale memoriale, nemmeno designato come ricorsoRI 1 non contesta la decisione come tale ma si limita a condizionare il pagamento dei contributi all'esecuzione da parte dell'ente pubblico di determinati interventi, in particolare la “delimitazione dei 7 posteggi __________ …”;
che non appare dunque arbitrario ritenere in tale atto difetti la volontà del ricorrente di impugnare la decisione municipale;
che, nelle circostanze descritte, la conclusione del primo giudice secondo cui la documentazione prodotta dall'istante costituisce un valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione, non può quindi essere censurata;
che, ancorché senza rilievo ai fini del giudizio, appare senz'altro criticabile la mancata risposta dell'autorità comunale alla lettera 5 aprile 2004 del ricorrente;
che il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte vista la stringatezza del suo allegato di osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 110.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.